Perdurante validità delle offerte dopo la scadenza del periodo di loro vincolatività
07 Maggio 2026
Lo scopo del termine minimo di vincolatività dell’offerta non è quello di circoscrivere temporalmente l’efficacia dell’impegno contrattuale del concorrente, ma è quello di mantenere l’offerta ferma per tutto il periodo di presumibile durata della gara. Pertanto, la scadenza del termine di durata dell’offerta non ne determina la sopravvenuta inefficacia, ma consente al concorrente di ritirarla senza essere perciò soggetto ad alcuna conseguenza sfavorevole. Perché ciò avvenga occorre dunque una manifestazione di volontà, in assenza della quale l’offerta può sempre essere accettata dall’amministrazione, attraverso l’aggiudicazione (cfr. Cons. St., sez. V, 31 luglio 2019, n. 5425). E’ stato conseguentemente chiarito che non può ritenersi illegittima una procedura di gara per il fatto che l’aggiudicazione definitiva è intervenuta in un momento in cui erano già scaduti il periodo di vincolatività delle offerte ex art. 32, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 e quello di validità delle cauzioni provvisorie ex art. 93, comma 5, del medesimo d.lgs., «con l’effetto che le offerte[…], una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli atti di gara non possono, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di efficacia (cfr. Cons. St., V, 17 giugno 2019, n. 4050; Cons. St., III, 25 febbraio 2013, n. 1169; Cons. St., sez. V, 7 gennaio 2009,n. 9; Cons. St., sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8224; cfr. in proposito anche delibera ANAC n. 321 del 29 marzo 2017)» (cfr. Cons. St., sez. III, 9 gennaio 2026, n. 211). |