Clausole di postergazione nel mutuo e posizione dei soci finanziatori

La Redazione
07 Maggio 2026

Il Tribunale di Roma chiarisce i limiti di opponibilità, nei confronti dei soci‑finanziatori, delle pattuizioni contenute in un contratto di mutuo stipulato tra la società e un istituto di credito, soffermandosi sul rilievo giuridico della posizione assunta dai soci nel rapporto bancario e sul principio di relatività degli effetti del contratto.

In tema di finanziamenti dei soci, le clausole di un contratto di mutuo stipulato tra la società e un istituto di credito che prevedano la postergazione o il differimento del rimborso dei finanziamenti soci non sono opponibili ai soci‑finanziatori che abbiano partecipato al contratto unicamente quali fideiussori, in difetto di un’espressa e autonoma assunzione di tale obbligo nei loro confronti, restando tali pattuizioni efficaci esclusivamente nel rapporto tra la società mutuataria e la banca, in applicazione del principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c.

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