Clausole di postergazione nel mutuo e posizione dei soci finanziatoriFonte: Trib_Roma_31_marzo_2026.pdf
07 Maggio 2026
In tema di finanziamenti dei soci, le clausole di un contratto di mutuo stipulato tra la società e un istituto di credito che prevedano la postergazione o il differimento del rimborso dei finanziamenti soci non sono opponibili ai soci‑finanziatori che abbiano partecipato al contratto unicamente quali fideiussori, in difetto di un’espressa e autonoma assunzione di tale obbligo nei loro confronti, restando tali pattuizioni efficaci esclusivamente nel rapporto tra la società mutuataria e la banca, in applicazione del principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c. |