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Il giudice accoglieva la domanda proposta dalla parte attrice, evidenziando come la genericità della pretesa avanzata dall’A.T.E.R. avesse reso impossibile ai presunti debitori una qualunque prova di adempimento; era infatti pacifico il diritto dei ricorrenti di vedere definitivamente accertata la non sussistenza della pretesa vantata dalla parte convenuta, la quale non solo in sede giudiziale, ma già in precedenza in sede di mediazione obbligatoria, non aveva coltivato la propria pretesa creditoria, specificandone il contenuto.
Così esaminata la domanda principale, il giudice ha poi preso in considerazione la questione relativa alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione ai sensi del comma 3 dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.
Difatti, la parte convenuta, sebbene convocata nella procedura di mediazione obbligatoria, non aveva inteso neanche in quella sede presenziare.
Ora, il comma 3 dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010 statuisce che, in caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione senza giustificato motivo, «con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione».
Analizzando più nel dettaglio la norma introdotta dalla riforma Cartabia al comma 1 dell’art. 12-bis, il Legislatore prevede che dalla mancata partecipazione al primo incontro in qualsiasi tipo di mediazione inquadrata come condizione di procedibilità il giudice può ricavare argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. Pare opportuno precisare come dalla lettura della norma si evinca un potere discrezionale del giudice e non un obbligo.
Seppur non equiparabili al rango di prova piena, in quanto semplici dati aggiuntivi ed integrativi di convincimento di cui il giudice può tenere conto nel prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, la giurisprudenza ormai costante della Cassazione valuta gli elementi di prova idonei per dare fondamento al convincimento decisorio del giudice, anche singolarmente e senza accedere a nessuna ulteriore risultanza istruttoria in grado di formare prova piena (Cass. 4 aprile 2020, n. 4085). In questo modo, ai fini della decisione della controversia, per volontà del Legislatore si arriva al risultato non pienamente condivisibile per cui il Giudice appare legittimato a fondare il proprio convincimento anche solo sulla base di condotte stragiudiziali tenute dalle parti.
Al comma 2 della norma in esame, poi, il legislatore stabilisce che, laddove la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, il giudice condanna la parte, regolarmente costituitasi in giudizio ma che senza valido motivo non abbia partecipato al primo incontro di mediazione, al versamento di una somma pecuniaria di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto in favore dell’entrata del bilancio dello Stato. Una volta riscontrata l’assenza non giustificata nel primo incontro della procedura di mediazione obbligatoria e, al contempo, la regolare costituzione della parte in sede processuale, tale sanzione è irrogata d’ufficio dal giudice nella stessa sentenza che definisce il giudizio. Tale rimedio sanzionatorio prescinde dalla soccombenza.
Inoltre, il comma 3 dell’art. 12-bis prevede che, su espressa istanza della parte vittoriosa in giudizio, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma pecuniaria determinata in maniera equitativa ma comunque non superiore alle spese di lite maturate successivamente all’infruttuosa conclusione della mediazione. Tuttavia, a differenza dei due commi precedenti, il Legislatore assume come condizione per l’irrogazione della sanzione non l’assenza al primo incontro di mediazione, bensì, genericamente, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. È quindi possibile per il giudice sanzionare qualsiasi comportamento ostruzionistico finalizzato a mettere a repentaglio l’effettivo svolgimento del procedimento di mediazione.
In conclusione, la ratio della norma in esame è quella di imporre l’effettiva partecipazione delle parti al primo incontro così da porre le basi sin da subito per un effettivo svolgimento dell’attività di mediazione e per tale via garantire il corretto ed effettivo svolgimento della funzione giudiziaria attraverso una deflazione del carico contenzioso.
Infine, il comma 4 della norma stabilisce che nel caso in cui la condanna al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato venga irrogata nei confronti di una Pubblica Amministrazione, una copia del provvedimento debba essere trasmessa al pubblico ministero della Corte di Conti. In questo modo, il legislatore ha cercato di incentivare la partecipazione alla mediazione obbligatoria anche nei confronti dell’apparato amministrativo.
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