Mancata comparizione della parte (pubblica) al primo incontro di mediazione obbligatoria

07 Maggio 2026

Il Tribunale di Civitavecchia, previa istanza della parte vittoriosa, una volta riscontrato che la parte soccombente costituita in giudizio era rimasta assente nel precedente procedimento di mediazione senza giustificato motivo, ha condannato quest’ultima al pagamento, in favore della controparte, di una somma pecuniaria determinata in maniera equitativa.

Massima 

In tema di mediazione obbligatoria, qualora la parte non partecipi al relativo procedimento, il giudice, se richiesto con apposita domanda, può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Qualora la parte assente sia una delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, il giudice è tenuto a trasmettere copia del provvedimento adottato al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l’eventuale esperimento dell’azione per danno erariale.

La fattispecie

I ricorrenti convenivano in giudizio l’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale pubblica del Comune di Roma (A.T.E.R.) al fine di ottenere: 1) l’accertamento dell’insussistenza del credito vantato dalla parte convenuta a titolo di canoni di locazione dovuti e non corrisposti; e 2) l’ordine di cessazione di ogni ulteriore pretesa creditoria nei loro confronti.

Inoltre, i ricorrenti chiedevano al giudice la pronuncia «di ogni più opportuno provvedimento in ordine alla mancata partecipazione della parte convenuta alla procedura di Mediazione» obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 28/2010.

 La questione affrontata

Il giudice accoglieva la domanda proposta dalla parte attrice, evidenziando come la genericità della pretesa avanzata dall’A.T.E.R. avesse reso impossibile ai presunti debitori una qualunque prova di adempimento; era infatti pacifico il diritto dei ricorrenti di vedere definitivamente accertata la non sussistenza della pretesa vantata dalla parte convenuta, la quale non solo in sede giudiziale, ma già in precedenza in sede di mediazione obbligatoria, non aveva coltivato la propria pretesa creditoria, specificandone il contenuto.

Così esaminata la domanda principale, il giudice ha poi preso in considerazione la questione relativa alla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione ai sensi del comma 3 dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010.

Difatti, la parte convenuta, sebbene convocata nella procedura di mediazione obbligatoria, non aveva inteso neanche in quella sede presenziare.

Ora, il comma 3 dell’art. 12-bis del d.lgs. n. 28/2010 statuisce che, in caso di mancata partecipazione all’incontro di mediazione senza giustificato motivo, «con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato al primo incontro di mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione».

Analizzando più nel dettaglio la norma introdotta dalla riforma Cartabia al comma 1 dell’art. 12-bis, il Legislatore prevede che dalla mancata partecipazione al primo incontro in qualsiasi tipo di mediazione inquadrata come condizione di procedibilità il giudice può ricavare argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. Pare opportuno precisare come dalla lettura della norma si evinca un potere discrezionale del giudice e non un obbligo.

Seppur non equiparabili al rango di prova piena, in quanto semplici dati aggiuntivi ed integrativi di convincimento di cui il giudice può tenere conto nel prudente apprezzamento delle risultanze istruttorie, la giurisprudenza ormai costante della Cassazione valuta gli elementi di prova idonei per dare fondamento al convincimento decisorio del giudice, anche singolarmente e senza accedere a nessuna ulteriore risultanza istruttoria in grado di formare prova piena (Cass. 4 aprile 2020, n. 4085). In questo modo, ai fini della decisione della controversia, per volontà del Legislatore si arriva al risultato non pienamente condivisibile per cui il Giudice appare legittimato a fondare il proprio convincimento anche solo sulla base di condotte stragiudiziali tenute dalle parti.

Al comma 2 della norma in esame, poi, il legislatore stabilisce che, laddove la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda, il giudice condanna la parte, regolarmente costituitasi in giudizio ma che senza valido motivo non abbia partecipato al primo incontro di mediazione, al versamento di una somma pecuniaria di importo pari al doppio del contributo unificato dovuto in favore dell’entrata del bilancio dello Stato. Una volta riscontrata l’assenza non giustificata nel primo incontro della procedura di mediazione obbligatoria e, al contempo, la regolare costituzione della parte in sede processuale, tale sanzione è irrogata d’ufficio dal giudice nella stessa sentenza che definisce il giudizio. Tale rimedio sanzionatorio prescinde dalla soccombenza.

Inoltre, il comma 3 dell’art. 12-bis prevede che, su espressa istanza della parte vittoriosa in giudizio, il giudice può condannare la parte soccombente al pagamento in favore della controparte di una somma pecuniaria determinata in maniera equitativa ma comunque non superiore alle spese di lite maturate successivamente all’infruttuosa conclusione della mediazione. Tuttavia, a differenza dei due commi precedenti, il Legislatore assume come condizione per l’irrogazione della sanzione non l’assenza al primo incontro di mediazione, bensì, genericamente, la mancata partecipazione al procedimento di mediazione. È quindi possibile per il giudice sanzionare qualsiasi comportamento ostruzionistico finalizzato a mettere a repentaglio l’effettivo svolgimento del procedimento di mediazione.

In conclusione, la ratio della norma in esame è quella di imporre l’effettiva partecipazione delle parti al primo incontro così da porre le basi sin da subito per un effettivo svolgimento dell’attività di mediazione e per tale via garantire il corretto ed effettivo svolgimento della funzione giudiziaria attraverso una deflazione del carico contenzioso.

Infine, il comma 4 della norma stabilisce che nel caso in cui la condanna al pagamento di un importo pari al doppio del contributo unificato venga irrogata nei confronti di una Pubblica Amministrazione, una copia del provvedimento debba essere trasmessa al pubblico ministero della Corte di Conti. In questo modo, il legislatore ha cercato di incentivare la partecipazione alla mediazione obbligatoria anche nei confronti dell’apparato amministrativo.

 La soluzione proposta

Alla luce dell’assenza dell’A.T.E.R. in sede di mediazione, il giudice ha acclarato l’inadempimento ai sensi dell’art. 12-bis comma 3 del d.lgs. n. 28/2010, in conseguenza della mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro di mediazione e ha condannato la parte convenuta in giudizio al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di euro 1200,00 oltre interessi legali dalla presente sentenza al saldo effettivo.

Inoltre, facendo applicazione dell’art. 12 bis, comma 4, d.lgs. n.28/2010, essendo l’A.T.E.R. un ente pubblico (economico), il giudicante ha disposto la trasmissione della sentenza in esame al pubblico ministero della Corte dei Conti.

Ciò precisato, siano consentite alcune brevissime notazioni. Se, da un lato, il Tribunale di Civitavecchia ai sensi del comma 3 ha correttamente condannato l’ente pubblico economico convenuto al pagamento di una somma di denaro in favore della controparte, dall’altro, non sono chiare le motivazioni circa la mancata applicazione della sanzione prevista ai sensi del comma 2, non risultando nella decisione la condanna della parte soccombente al pagamento di una somma per l’entrata del bilancio dello Stato.

La decisione si pone così in contrapposizione con il dato normativo sopra esaminato, in quanto, pur sussistendo tutti i requisiti previsti dalla legge, nella sentenza in commento il giudice non ha irrogato d’ufficio nei confronti dell’A.T.E.R. la condanna al pagamento della somma pecuniaria pari al doppio del contributo unificato in favore dello Stato.

Inoltre, ulteriori perplessità riguardo alla decisione in commento permangono alla luce della portata obbligatoria per il giudice della sanzione prevista dal comma 2. Infatti, a differenza della sanzione correttamente applicata ex comma 3 del d.lgs. n. 28/2010 dove è necessaria una specifica domanda di parte, nel caso del comma 2 la sanzione deve essere disposta dal giudice d’ufficio. Da ultimo, pur caratterizzandosi per i medesimi presupposti applicativi, le sanzioni previste dai commi 2 e 3 non si pongono tra loro in una posizione di alterità, bensì di necessaria complementarità, garantendo una risposta unitaria ad un comportamento elusivo nei confronti dell’istituto della mediazione obbligatoria.

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