Non punibilità per particolare tenuità del fatto: è applicabile al delitto di invasione di edifici pubblici?

La Redazione
06 Maggio 2026

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di invasione di edifici pubblici, trattandosi di reato permanente, finché la permanenza non sia cessata.

La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile al delitto di invasione di edifici pubblici, trattandosi di reato permanente, finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Cass. pen., sez. III, 8 ottobre 2015, n. 50215, Rv. 267589 – 01;  Cass. pen., sez. III, 30 marzo 2016, n. 30383, Rv. 267589 – 01; Cass. pen., sez. II, 13 febbraio 2019, n. 16363, Rv. 276096 – 01, che, dopo avere premesso che il delitto di invasione di terreni demaniali di cui agli artt. 633 e 639-bis c.p. ha natura permanente, atteso che l'offesa al patrimonio demaniale perdura sino a che continua l'invasione arbitraria del terreno al fine di occuparlo o di trarne profitto, ha affermato che è preclusa, sino a quando la permanenza non sia cessata, l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., in ragione della perdurante compressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa. 

Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditi anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 131-bis c.p. dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il quale, pur ampliando significativamente la portata applicativa della causa di non punibilità, ha tuttavia previsto che la stessa non può trovare applicazione in caso di comportamento abituale, per tale intendendosi ex art. 131-bis, comma quarto, c.p., anche il caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

Il novellato comma primo, inoltre, nel prevedere che il giudice deve prendere in considerazione anche la «condotta susseguente al reato» conferma che la causa di punibilità in esame presuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosa e non può dunque trovare applicazione in presenza di condotte delittuose in atto ovvero di condotte protrattesi per un consistente periodo di tempo.

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