Tribunale di Venezia: disposizioni sui mandati di pagamento telematici nei concordati preventivi omologati
07 Maggio 2026
In caso di concordato preventivo omologato, i prelievi di somme possono essere eseguiti senza il mandato di pagamento del giudice delegato, sempre rispettando le seguenti prescrizioni: a) previsioni del piano e del decreto di omologa: il decreto di omologa può contenere prescrizioni specifiche sulle modalità di esecuzione dei pagamenti (p. es. obbligo di rendiconto periodico, indicazione delle modalità di accantonamento etc.), la cui inosservanza può integrare un inadempimento rilevante ai fini della risoluzione ex art. 119 c.c.i.i.; b) crediti contestati o condizionati: per i crediti oggetto di contestazione o subordinati a condizione, il debitore è tenuto ad accantonare le somme corrispondenti, secondo le modalità stabilite in piano o disposte dal tribunale, senza poterle liberamente utilizzare; c) atti di straordinaria amministrazione e pagamenti eseguiti non a scadenze fisse e ripetute: anche in fase esecutiva, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale, ove il piano non li abbia espressamente previsti. Pertanto, con le precisazioni suindicate, nel concordato preventivo in continuità aziendale omologato, i pagamenti sono eseguiti dal debitore in autonomia, mentre in quello preventivo liquidatorio omologato sono eseguiti dal liquidatore giudiziale, in entrambi i casi senza necessità di mandato del giudice delegato, nel rispetto del piano e delle eventuali prescrizioni contenute nel decreto di omologa, e sotto la vigilanza dell’organo della procedura; il controllo giurisdizionale si esplica in forma mediata, attraverso il commissario/liquidatore e le relazioni periodiche al tribunale. |