La Cassazione sull’esenzione da revocatoria fallimentare ai diritti aeroportuali

La Redazione
07 Maggio 2026

La Corte si confronta con la tesi della ricorrente, secondo la quale i diritti aeroportuali avrebbero natura tributaria e, quindi, sarebbero sottratti all’azione revocatoria in forza dell’esplicito esonero contenuto nell’art. 89 d.P.R. n. 602 del 1973.

Cass. civ., 5 maggio 2026, n. 12638

«Anche dopo la riforma dell’art. 802 cod. nav., in forza della quale il gestore aeroportuale non può vietare la partenza degli aeromobili, potendo soltanto segnalare all’ENAC il mancato “pagamento di tasse, diritti e tariffe”, sono assoggettabili ad azione revocatoria fallimentare – sussistendone i relativi presupposti di legge – i pagamenti di diritti e tariffe effettuati dal vettore aereo al gestore aeroportuale, non avendo a tal fine alcuna rilevanza l’impossibilità per quest’ultimo di scegliere i vettori aerei ammessi a usufruire dei suoi servizi e di negare la partenza degli aeromobili in caso di inadempimento; ciò in quanto i presupposti dell’azione revocatoria guardano al momento in cui il pagamento è effettuato e non all’origine del credito e alla data della controprestazione, sicché non sussiste alcuna disparità di trattamento che giustifichi un’esenzione dalla revocatoria del monopolista, anche qualora gli sia inibito il potere di autotutela ai sensi degli artt. 1460 e 1461 c.c.»

«Non è applicabile l’esenzione da revocatoria fallimentare ex art. 89, d.P.R. n. 602 del 1973 ai diritti aeroportuali, la cui natura non tributaria è stata stabilita dall’art. 39-bis del d.l. n. 159 del 2007, come convertito dalla l. n. 222 del 2007, norma di interpretazione autentica dichiarata costituzionalmente illegittima solo per altre voci, quali i corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti (Corte cost. n. 167 del 2018) e l’addizionale comunale sui diritti di imbarco (Corte cost. n. 80 del 2024, che ha invece incidentalmente confermato la natura di “corrispettivi di diritto privato” dei diritti aeroportuali). Risulta perciò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del citato art. 39-bis, così come dell’art. 67, comma 3, legge fall., rientrando l’individuazione delle ipotesi di esenzione dalla revocatoria nella discrezionalità del legislatore»

Questi i principi di diritto formulati dalla Corte di cassazione, prima sezione civile, con l’ordinanza n. 12638 del 30 marzo 2026, depositata il 5 maggio 2026.

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