Sindacato sulle pronunce di irricevibilità del giudice amministrativo
08 Maggio 2026
Le Sezioni Unite hanno confermato la sentenza del C.g.a., che ha dichiarato irricevibile l’appello, ritenendo inapplicabili nei rapporti con il Consiglio di Stato sia l’art. 15 c.p.a. (valido solo per il primo grado) sia l’art. 50 c.p.c., in base ai limiti di compatibilità dell’art. 39 c.p.a. La decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che ha dichiarato irricevibile l’appello basandosi sui principi stabiliti dall’Adunanza plenaria 22 aprile 2014, n. 12, rappresenta un esercizio tipico della giurisdizione processuale interna. Questo non rientra nel controllo ex art. 111, comma 8, Cost. per motivi inerenti alla giurisdizione; pertanto, il ricorso per cassazione per errori procedurali è inammissibile, poiché non riguarda il riparto di giurisdizione né implica arretramento della stessa giurisdizione. |