Natura dello statuto e del regolamento interno della società in house
08 Maggio 2026
È opinione consolidata in giurisprudenza la configurazione della società in house alla stregua di mera articolazione interna alla P.A., equiparabile ad un ufficio interno dell’ente pubblico che l’ha costituita, dando luogo ad un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione interorganica (Ad. Plen. n. 1/2008), con l’ulteriore conseguenza che lo statuto e il regolamento sono atti di natura pubblicistica, essendo finalizzati a disciplinare l'assetto organizzativo del controllo analogo - ex art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 175/2016 - nel rapporto interorganico tra l’amministrazione affidante e la società in house, che ha sì veste privatistica ma sostanza pubblicistica. La giurisprudenza ha avuto modo di affermare che «4.1.5….Lo statuto di una società in house in quanto società sottoposta a controllo analogo, non può ripetere regole e procedure previste per la società di capitali di diritto comune” (Cons. St., sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8028), regole privatistiche applicabili alla società in house solo per colmare eventuali lacune dello statuto, prevedendo l’art. 25 di detto statuto che: «Per quanto non è espressamente previsto o disciplinato dal presente statuto s'intendono richiamate le disposizioni di legge che regolano le società per azioni» (doc. 10). Analoghe considerazioni valgono per il regolamento, che integra lo statuto, definendo «le modalità con le quali il controllo analogo debba concretizzarsi», disciplinando esso «il funzionamento del Comitato previsto dagli artt. 9 e 9-bis del vigente Statuto» (doc.11 ric.), aspetti che ne escludono la natura privatistica. |