Il meccanismo dell’offerta pubblica di acquisto c.d. totalitaria
La disciplina della nuova offerta pubblico di acquisto c.d. “totalitaria” prevede che in caso di acquisizione di una partecipazione superiore al trenta per cento dei titoli azionari che attribuiscono il diritto di voto nelle deliberazione assembleari riguardanti la nomina o revoca degli amministratori o dei membri del consiglio di sorveglianza di società con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati, il soggetto acquirente è obbligato a promuovere un’offerta pubblica di acquisto relativa alla totalità delle azioni della società “obiettivo” (in dottrina si veda C. Mosca, Offerte pubbliche di acquisto e competizione nel mercato dei capitali, in Riv. soc., 2024, p. 1038).
Nell’eventualità che il soggetto non provveda in tal senso, il diritto di voto relativo all’intera partecipazione dell’azionista offerente non potrà essere esercitato e quest’ultimo sarà tenuto a cedere i titoli azionari eccedenti la partecipazione del trenta per cento.
Il limite di aliquota del capitale indicato rappresenta la soglia inderogabile voluta dal legislatore, non potendosi pertanto ipotizzare patti “interni” che prevedano la nascita “contrattuale” del medismo obbligo di acquisto.
Valga, altresì, chiarire che l’offerta pubblica di acquisto c.d. totalitaria, come disciplinata dall’art. 106 del TUF, ha ad oggetto l’acquisto della totalità di titoli quotati in circolazione, compresi quei titoli che attribuiscono il diritto di voto su materie diverse rispetto a quelle che fanno scattare l’obbligo di offerta.
Atteso che l’offerta pubblica di acquisto c.d. totalitaria è proiettata all’ottenimento per gli azionisti del premio di controllo della società, la normativa vuole “imporre” anche il prezzo minimo da offrire: vale a dire, quello più elevato pagato dall’offerente, nei dodici mesi anteriori l’offerta, per acquisti di titoli della medesima categoria (si consiglia la lettura di G. Strampelli, A. Zoppini, OPA volontaria e accordi preventivi tra l’offerente e i soci rilevanti dell’emittente, in Banca borsa, 2022, p. 356).
La novella legislativa ha in tal modo garantito tutela alla posizione economico e patrimoniale interessata dalla fattispecie.
Sono state quindi superate le segnalazioni della giurisprudenza secondo la quale, in caso di violazione di tale normativa, la lesione dell’interesse soggettivo tutelato non trovasse protezione sufficiente nelle sanzioni penali ed amministrative (come la sterilizzazione del voto e l’obbligo di rivendita delle azioni eccedenti entro l’anno).
Ciò, pur trattandosi di obbligo insuscettibile di esecuzione forzata e che, tuttavia, sorge dall’acquisto di azioni per una quantità idonea, per presunzione legale, a conferire il controllo societario.
La perdita dell’opzione di acquisto, che l’offerta pubblica d’acquisto obbligatoria dovrebbe assicurare, determina un danno che può anche non coincidere in modo automatico con il prezzo di vendita se l’offerta sia intervenuta, dovendosi considerare anche gli eventi successivi incidenti sul valore di borsa delle azioni rimaste in portafoglio (così Cass. 10 agosto 2012, n. 14392).
In tema di inadempimento dell’obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria e risarcimento del danno, la costante giurisprudenza (precedente all’entrata in vigore della Legge Capitali) ha evidenziato che compete agli azionisti, cui l’offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il risarcimento del danno patrimoniale che dimostrino di avere sofferto in conseguenza della perdita di chance di disinvestimento che l’OPA avrebbe assicurato loro; detto danno «va determinato raffrontando il prezzo di rimborso delle azioni in caso di OPA con il loro valore effettivo, ritratto dalle risultanze di borsa, secondo il successivo andamento del titolo nell’arco temporale intercorrente tra il giorno in cui si è consumato l’inadempimento dell’obbligo e quello del disinvestimento (se vi è stato, o, in caso contrario, della proposizione della domanda risarcitoria)» (vedi Cass. 25 luglio 2018, n. 19741).
In precedenza, la giurisprudenza di legittimità – combinando la disciplina codicistica con quella speciale - ha affermato che la violazione dell’obbligo, rilevante ex art. 1173 c.c., di offerta pubblica di acquisto della totalità delle azioni di una società quotata in un mercato regolamentato da parte di chi, in conseguenza di acquisti azionari, sia venuto a detenere un partecipazione superiore al trenta per cento del capitale sociale, fa sorgere in capo agli azionisti, ai quali l’offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale, ex art. 1218 c.c., ove essi dimostrino di aver perso una possibilità di guadagno a causa della mancata promozione dell’offerta (in tal senso Cass. 13 ottobre 2015, n. 20560).