Giurisdizione in materia di revoca di un finanziamento

Redazione Scientifica Processo amministrativo
11 Maggio 2026

Il riparto di giurisdizione sui contributi pubblici dipende dalla natura della posizione giuridica, al giudice ordinario se il finanziamento è vincolato dalla legge o riguarda inadempimenti nella fase esecutiva del rapporto, al giudice amministrativo concerne provvedimenti di autotutela per vizi di legittimità o contrasto con l’interesse pubblico. 

Sebbene il conflitto negativo di giurisdizione, risolto mediante regolamento ex artt. 59, comma 3, l. n. 69/2009 e 11, comma 3, c.p.a., presupponga una doppia declinatoria, tuttavia ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c. resta esperibile in ogni tempo il conflitto reale negativo dinanzi alle Sezioni Unite, anche quando una delle decisioni declinatorie sia passata in giudicato. 

In materia di concessione e revoca di contributi pubblici, il riparto di giurisdizione dipende dalla natura della posizione giuridica dedotta. Spetta al giudice ordinario quando il finanziamento è previsto direttamente dalla legge e alla Pubblica Amministrazione è devoluta una mera attività di verifica dei presupposti, senza discrezionalità su an, quid quomodo dell’erogazione; in tali casi il provvedimento ha natura ricognitiva e incide su un diritto soggettivo. Rientrano nella giurisdizione ordinaria anche le controversie sulla fase di erogazione o di ripetizione del contributo fondate su inadempimenti del beneficiario o sullo sviamento dei fondi. È invece configurabile una posizione di interesse legittimo, con giurisdizione del giudice amministrativo, quando la controversia riguarda la fase procedimentale precedente alla concessione oppure quando, in sede di autotutela, il finanziamento venga annullato per vizi di legittimità o revocato per originario contrasto con l’interesse pubblico, e non per inadempimenti imputabili al beneficiario. 

Nel caso di specie, a seguito della doppia declinatoria di giurisdizione del giudice amministrativo e del giudice ordinario sull’impugnazione di un decreto regionale di revoca di un finanziamento pubblico, le Sezioni Unite hanno dichiarato ammissibile il ricorso, ravvisando un conflitto reale negativo di giurisdizione ai sensi dell’art. 362, comma 2, n. 1, c.p.c., deducibile anche se una delle decisioni sia passata in giudicato, affermando la giurisdizione del giudice ordinario, stante l’irregolarità contestata relativa all’inadempimento degli obblighi connessi all’erogazione del contributo, con conseguente titolarità di un diritto soggettivo del destinatario della revoca. 

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