L’impugnazione di un provvedimento di esclusione non presuppone controinteressati

Redazione Scientifica
11 Maggio 2026

Se l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara interviene prima dell’aggiudicazione l’operatore economico che intende impugnarlo non è tenuto a notificare il ricorso agli altri concorrenti rimasti in gara.

Secondo il consolidato orientamento anche di questa sezione se l’impugnazione di un provvedimento di esclusione dalla gara interviene prima dell’aggiudicazione l’operatore economico che intende impugnarlo non è tenuto a notificare il ricorso agli altri concorrenti rimasti in gara, in quanto in capo a nessuno di essi è ravvisabile la qualità di soggetto controinteressato in senso tecnico (Cons. Stato, V, n. 5926 del 2019).

Questo Consiglio di Stato ha affermato che «la qualifica di controinteressato deve infatti riconoscersi solo a chi, dal provvedimento stesso, riceva un vantaggio diretto e immediato, cioè un positivo ampliamento della sua sfera giuridica, e non invece in capo a chi subisca conseguenze soltanto indirette o riflesse» (Cons. St., sez. V, n. 2841 del 2025; Cons. St., sez. IV, n. 7173 del 2024).

Tale principio muove dall’assunto secondo cui il partecipante alla gara non ha un’aspettativa giuridicamente tutelata all’aggiudicazione della stessa con la conseguenza che l’interesse a che il numero dei concorrenti sia il più ridotto possibile ovvero a rimanere l’unico operatore in gara ha la consistenza di un interesse di mero fatto e non di interesse giuridicamente qualificato. Viceversa, il solo aggiudicatario, in quanto titolare di un interesse qualificato alla stipula del contratto, ha interesse a veder confermata l’esclusione dell’operatore economico che – in caso di riammissione alla gara – lo sopravanzerebbe in graduatoria.

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