Il pagamento di crediti non scaduti nella liquidazione giudiziale
08 Maggio 2026
L’art. 164 c.c.i.i. prevede, al primo comma, una causa di inefficacia automatica, che opera di diritto, rispetto ai creditori: sono privi di effetto, nei loro confronti, i pagamenti dei crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente ad essa, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori. Con questa norma il legislatore del 2019 ha innovato rispetto alla legge fallimentare. L’art. 65 l. fall. prevedeva infatti che fossero privi di effetto, rispetto ai creditori, i pagamenti di crediti che scadevano nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti erano stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento e non – come oggi – al deposito della domanda. Dunque, oggi, affinché i pagamenti di crediti non scaduti e postergati siano inefficaci nei confronti del creditore è necessario che essi siano stati eseguiti nel periodo cosiddetto “sospetto”: cioè dopo la data di riferimento o nei due anni antecedenti ad essa. In caso di liquidazione giudiziale, la data di riferimento per calcolare a ritroso tale periodo è quella del deposito della domanda a seguito della quale è stata dichiarata aperta la liquidazione giudiziale. Trattasi, invero, non di azione revocatoria, ma di causa di inefficacia automatica nei confronti dei creditori, allo stesso modo di quel che avviene per i casi di atti a titolo gratuito ex art. 163 c.c.i.i. Vi è stata, dunque, rispetto alla legge fallimentare, un’estensione del cosiddetto periodo sospetto, al fine – a parere di chi scrive – di tutelare meglio i creditori con una maggiore copertura temporale dell’inefficacia degli atti del debitore. Rimane l’automatismo dell’inefficacia dei pagamenti effettuati nel periodo sospetto, già avallato dalla giurisprudenza della suprema Corte (Cass. Civ., Sez. I, 8 agosto 2016, n. 16618) secondo la quale «l’art. 65 legge fall. richiede, per la sua applicabilità, soltanto il fatto oggettivo dell’anticipazione del pagamento rispetto alla sua scadenza originaria, sia essa convenzionale o legale (cfr. Cass., Sez. I, n. 4842/2002; Cass., n. 17552/2009; Cass. n. 15980/2010)». In conclusione, il legislatore ha previsto una causa di inefficacia automatica, che opera di diritto, rispetto ai creditori, dei pagamenti dei crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, così come dei pagamenti dei crediti che scadono posteriormente ad essa, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della procedura concorsuale o nei due anni precedenti. A parere di chi scrive si tratta di una vera e propria presunzione di illegittimità dell’atto (adempimento del credito) in relazione al lasso temporale in cui viene compiuto, che prescinde dalle condizioni soggettive sia del debitore che del creditore, nonché dall’eventuale natura privilegiata del credito pagato. |