Un’ipotesi “eccentrica” di estensione al socio non amministratore della responsabilità per danni derivanti dalla gestione degli amministratori

11 Maggio 2026

L'ordinanza in commento, svolta una ricostruzione ermeneutica del disposto dell’art. 2476, comma 8, c.c., chiarisce che i fatti attribuiti al socio debbono essere fatti di gestione (o meglio di cogestione), che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia, comunque, consapevolmente autorizzato, o indotto gli amministratori a prendere. Sul significato dell’avverbio “intenzionalmente” impiegato dalla norma, secondo la S.C. il legislatore ha inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento qualificabile come stato soggettivo doloso.

Massima

In tema di società a responsabilità limitata, la responsabilità solidale del socio con gli amministratori, di cui all’art. 2476, ottavo comma, cod. civ., si determina, a livello oggettivo, con l’accertamento del compimento da parte del socio dell’atto di gestione rivelatosi dannoso o con la consapevole autorizzazione o induzione da parte sua al relativo compimento da parte dell’organo amministrativo e, a livello soggettivo, con l’accertamento della piena e preordinata consapevolezza da parte del socio del compimento dell’atto stesso, qualificabile come stato soggettivo doloso e non già meramente colposo.

Il caso

Il Tribunale di Firenze, con sentenza integralmente confermata anche dalla Corte territoriale, aveva condannato amministratori, sindaci e liquidatori di una società a responsabilità limitata a risarcire i danni provocati all’intervenuto fallimento di quest’ultima per comportamenti illeciti riferibili:

  • a un’erronea valutazione del valore di immobili aziendali;
  • all’errata quantificazione della perdita evidenziata nel bilancio approvato dalla società in data 20 luglio 2010, con conseguente prosecuzione dell’attività sociale in condizione di scioglimento;
  • all’illiceità delle operazioni realizzate successivamente alla predetta deliberazione del 20 luglio 2010 e dopo l’ingresso nella compagine sociale di un nuovo socio (anch’esso società a responsabilità limitata) a seguito di un patto parasociale sottoscritto in data 13 luglio 2010, con il quale quest’ultimo aveva acquisito la maggioranza assoluta delle quote nella misura del 66% dell’intero capitale sociale;
  • alle conseguenze dannose di una scissione parziale posta in essere dalla società ancora in bonis, poco prima del suo decretato fallimento.

Per quello che in questa sede maggiormente interessa, entrambi i giudici di merito avevano concordato che di tali danni dovesse rispondere, in solido con gli amministratori, anche il (nuovo) socio di maggioranza assoluta, ai sensi dell’art. 2476, comma 7 (attualmente: 8) c.c., per aver intenzionalmente autorizzato il compimento da parte della società degli atti dannosi, in conseguenza del medesimo patto parasociale del 13 luglio 2010.

Sempre per quello che qui più interessa, v’è solo da segnalare che la Corte d’Appello di Firenze aveva valorizzato il fatto che il suddetto patto parasociale era stato stipulato in un momento in cui era del tutto evidente che la società versava in una situazione di scioglimento per aver perso integralmente il capitale sociale a seguito delle perdite accumulate, così come evidenziato anche da una disposta consulenza tecnica. La responsabilità del nuovo socio appariva evidente anche per il consenso prestato all’effettuazione di nuove operazioni in una situazione di perdita totale del capitale, oltre ad altre operazioni di mala gestio riferibili ad un affitto d’azienda con alcune società controllate dal socio di maggioranza assoluta, per importi del tutto antieconomici e a condizioni di assoluto sfavore per la società poi fallita.

La Corte di Cassazione ha dichiarato totalmente inammissibile il ricorso perché tutti e tre i motivi erano di mero fatto, pretendendo di prospettare una diversa ricostruzione delle prove, con ciò finendo per proporre alla stessa Suprema Corte che non è giudice di merito, l’adesione ad una diversa qualificazione e probatoria che condurrebbe ad un diverso esito processuale.

Le questioni e le soluzioni giuridiche

La Suprema Corte ha innanzitutto premesso una ricostruzione ermeneutica del disposto dell’art. 2476, comma 8, c.c., ricordando che esso prevede un’ipotesi peculiare di estensione in via solidale al socio non amministratore di S.r.l. della responsabilità per danni derivanti dalla gestione della società a opera degli amministratori.

Art. 2476, comma 8, c.c.: «Sono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi».

Si tratta di una grande novità – ha fatto fin da subito notare la dottrina – di carattere sistematico e, al contempo, pratico-applicativo, dal momento che, con la riforma del diritto societario del 2003, è stato espressamente superato il dogma della irresponsabilità del socio, in quanto tale, per i danni cagionati dalla sua attività deliberativa e/o gestionale.

Con tale riforma (e con le successive) – si tratta ormai di concetti noti e consolidati – s’è attuata una profonda trasformazione della struttura della S.r.l., affrancandola definitivamente dalla S.p.A. per farne un tipo societario completamente autonomo, fortemente caratterizzato dalla rilevanza centrale del socio. In tal senso, è stato evidenziato che la compresenza, nella S.r.l., di un organo amministrativo distinto dalla collettività dei soci, lascia sussistere in capo a quest'ultima una competenza concorrente con quella del primo (art. 2479, comma 1, c.c.) o, addirittura, una competenza esclusiva come nell'ipotesi, contemplata dall'art. 2479, comma 2, n. 5, di operazioni comportanti una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Da ricordare, come stabilito dall’art. 2468, comma 3, c.c., che resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società, con l’attribuzione di determinati e specifici poteri gestori.

Il fondamento della responsabilità in parola va ricercato nella violazione di un dovere fiduciario, inteso quale dovere di buona fede e correttezza nell’esecuzione del rapporto sociale sia nei confronti della società sia nei confronti degli altri soci e dei terzi nell’esercizio dei poteri deliberativi e/o gestori, prescindendo dal fatto che tali poteri siano esercitati sulla base di un’investitura formale, o di mero fatto.

Da ciò consegue che la responsabilità del socio verso la società sarebbe di natura contrattuale, mentre la responsabilità verso i singoli soci o terzi direttamente danneggiati, sarebbe di natura extracontrattuale.

Come giustamente rilevato dalla dottrina e dalla sentenza in commento, la condotta rilevante in capo al socio, ai fini di cui all’art. 2476, comma 8, c.c., non si identifica tanto nel compimento diretto di atti dannosi, ma consiste nella decisione o autorizzazione del socio in riferimento al compimento dell’atto dannoso (non rientra in tale tipo di responsabilità, si capisce, l’eccezione di un potere gestorio singolarmente attribuito al socio come diritto particolare ai sensi del già visto art. 2468, comma 3, c.c.).

La Suprema Corte chiarisce che i fatti attribuiti al socio debbono essere fatti di gestione (o meglio di cogestione), che egli abbia concorso a prendere con gli amministratori o che abbia, comunque, consapevolmente autorizzato, o indotto gli amministratori a prendere.

Il socio, pur non formalmente amministratore, per effetto di tali condotte diviene sostanzialmente amministratore e risponde in solido con gli amministratori formali degli eventuali effetti dannosi connessi alla deliberazione e/o all'attuazione del deliberato, con la conseguenza che la responsabilità dei soci ha carattere accessorio rispetto a quella degli amministratori, e non è configurabile senza quest’ultima. Più precisamente, in dottrina, è stato chiarito che la responsabilità in esame è circoscritta al pregiudizio derivante da operazioni alla cui concreta realizzazione abbiano partecipato gli amministratori; partecipazione che può consistere, a seconda dei casi, nell'assunzione di una determinata decisione, rispetto alla quale i soci abbiano espresso la loro approvazione, o nell'esecuzione di una decisione assunta, autonomamente oppure di concerto con loro, dai soci stessi, essendo altresì irrilevante che l'influenza dei soci sia avvenuta in base a clausole statutarie o in via di mero fatto.

Prima di chiarire il significato dell’avverbio intenzionalmente, così come declinato dalla norma in esame, appare opportuno spendere qualche parola in relazione alle differenze con il c.d. amministratore di fatto. Innanzitutto, mentre è considerato amministratore di fatto il soggetto che si ingerisce sistematicamente nella gestione sociale, nel caso in esame, perché via sia responsabilità del socio, è necessario ma sufficiente anche un solo episodio di (co)gestione con gli amministratori. Qui – mi sembra – si coglie la vera essenza della responsabilità ex art. 2476, comma 8, c.c.: impedire che l’autore di un’occasionale ingerenza nella gestione sociale – decisa o autorizzata – produttiva di danni nei confronti della società, dei soci e dei terzi, possa rimanere impunita, sfuggendo a qualsiasi tipo di responsabilità, per il semplice fatto che il socio non possa essere considerato amministratore di fatto né essere perseguito sulla base di altre disposizioni sanzionatorie.

Da ultimo, poiché la norma in esame ha fortemente caratterizzato il comportamento soggettivo del socio agente richiedendo che egli abbia intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, la sentenza in commento ha interpretato tale requisito nel senso che, con tale precisazione, il legislatore ha inteso limitare la responsabilità in estensione del socio alle sole ipotesi in cui sia possibile ravvisare una consapevolezza e una volizione del comportamento qualificabile come stato soggettivo doloso: la responsabilità sussiste solo se il socio non amministratore si è rappresentato le conseguenze della sua condotta in termini di influenza sulla gestione e ha, ciononostante, voluto porre in essere il comportamento di ingerenza, così escludendo ogni ipotesi di mera colpa, poiché, argomentando diversamente, si finirebbe con l’ampliare l’ambito oggettivo di applicazione della norma a ipotesi di semplice ignoranza, inerzia o noncuranza da parte del socio. Dunque, il socio non risponde con l’amministratore per atti di mala gestio in relazione a qualsiasi condotta ad egli riferibile come quotista (proprietario), ma solo di quei comportamenti qualificabili come gestori e che abbiano condizionato le decisioni degli amministratori, successivamente rivelatesi dannose, alla condizione che il socio abbia voluto il comportamento dannoso stesso, essendoselo rappresentato chiaramente. In dottrina si è giunti alle medesime conclusioni affermando che col volere che l'amministratore compia quell'atto, del quale conosce l'illegittimità, il socio integra la dolosa induzione dell'amministratore ad un agire illecito. In sostanza, se l'amministratore risponde, oltre che per dolo, anche per propria negligenza, imprudenza e imperizia, il socio non risponde per propria negligenza, imprudenza, imperizia nel decidere o autorizzare l'atto, ma solo se, perfettamente consapevole, induce l'amministratore ad un'azione imprudente, negligente o imperita.

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