Il confine tra subappalto e affidamento di attività accessorie
11 Maggio 2026
Il caso. Il T.A.R. Lombardia interviene sull'interpretazione dell'art. 119 del d.lgs. n. 36/2023, precisando i limiti operativi dell'istituto del subappalto. Nel caso all’attenzione del Tribunale meneghino, relativo a una concessione per la ristorazione scolastica, veniva contestata l’aggiudicazione a un'impresa che, pur avendo dichiarato di non ricorrere al subappalto, avrebbe affidato a terzi attività quali derattizzazione, analisi chimiche e manutenzione dei locali di cucina (attività che, peraltro, non rientravano nel relativo oggetto sociale). La decisione. Il Tribunale, richiamando un consolidato orientamento (ex multis, Cons. St., sez. V, 21 maggio 2020, n. 3211), rileva che prestazioni quali la manutenzione delle attrezzature o i controlli analitici, pur essendo necessarie a rendere la prestazione principale, non sono rese direttamente all’Amministrazione, ma al concessionario. Tale valutazione si accosta a quella relativa all’ammontare complessivo del relativo valore, che risultava esiguo ove comparato al valore complessivo dell’appalto, per concludere che, nel caso le opere esternalizzate potevano configurarsi come subcontratti. Tali affidamenti, cioè, non costituiscono subappalto ai sensi dell’art. 119, comma 2, del Codice dei contratti pubblici, il quale esclude dalla fattispecie le attività secondarie, accessorie o sussidiarie rese in forza di contratti di cooperazione. Alla luce della predetta qualificazione, pertanto, non sussisteva nemmeno l’obbligo dichiarativo circa l’intenzione di stipulare i predetti subcontratti. Tale comunicazione, infatti, deve essere svolta, a dire del T.A.R., dall’affidatario (dunque non in sede di gara) prima dell’inizio della prestazione. |