Euribor manipolato e nullità dei contratti di mutuo
11 Maggio 2026
Va premesso che, nel caso di specie, il giudice di prime cure aveva respinto la domanda di nullità parziale del contratto di mutuo bancario sottoscritto nel 2007 contenente rinvio al tasso Euribor frutto di accordo illecito tra varie banche (tra cui quella appellata), come riconosciuto da un provvedimento della Commissione europea del 2013 [Decisione C (2013) 8512 del 4.12.2013 CASE AT. 39914 – Euro Interest Rate Derivaties (EIRD)]. Il Tribunale aveva respinto la domanda sul presupposto della validità della clausola pattizia degli interessi, in quanto il richiamo al tasso Euribor comunque non porterebbe ad una indeterminatezza degli stessi, e sulla eventuale necessità della diversa azione risarcitoria che parte attrice avrebbe avuto a disposizione per tutelare i propri interessi. La Corte d’appello, investita dell’appello contro la pronuncia di primo grado, premette che «la banca convenuta è una di quelle che si sono rese autrici della manipolazione presa in esame ed accertata dalla Commissione europea». Il Collegio fa proprie le conclusioni già espresse in Cass. n. 34889/2023, a mente della quale non può che prendersi le mosse dalla sentenza delle SS.UU. n. 41994/2021 che, dirimendo altra questione in ordine al contrasto insorto sulle clausole conformi allo schema ABI, dichiarato parzialmente illegittimo dal noto provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia, hanno concluso nel senso della nullità parziale delle clausole suddette. Il thema decidendum del presente giudizio è stato nuovamente affrontato dalla S.C. con sentenza n. 12000/24 la quale ha fissato i seguenti principi: «Le clausole dei contratti di mutuo che, al fine di determinare la misura di un tasso di interesse, fanno riferimento all’Euribor, possono ritenersi viziate da parziale nullità (originaria o sopravvenuta), per l’impossibilità solo temporanea di determinazione del loro oggetto, laddove sia provato che la determinazione dell’Euribor sia stata oggetto, per un certo periodo, di intese o pratiche illecite restrittive della concorrenza poste in essere da terzi e volte a manipolare detto indice; a tal fine è necessario che sia fornita la prova che quel parametro, almeno per un determinato periodo, sia stato oggettivamente, effettivamente e significativamente alterato, in concreto, rispetto al meccanismo ordinario di determinazione presupposto dal contratto, in virtù delle condotte illecite di terzi, al punto da non potere svolgere la funzione obbiettiva ad esso assegnata, dal regolamento contrattuale dei rispettivi interessi delle parti, di efficace determinazione dell’oggetto della clausola sul tasso di interesse. In tale ultimo caso (ferme, ricorrendone tutti i presupposti, le eventuali azioni risarcitorie nei confronti dei responsabili del danno, da parte del contraente in concreto danneggiato), le conseguenze della parziale nullità della clausola che richiama l’Euribor per impossibilità di determinazione del suo oggetto, (limitatamente al periodo in cui sia accertata l’alterazione concreta di quel parametro, laddove di una sua sostituzione in via normativa, laddove non sia possibile ricostruirne il valore genuino, cioè depurato dalla abusiva alterazione, andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento». Alla luce di tali principi, la Corte d’appello riforma la sentenza di primo grado e dichiara la nullità parziale della clausola di determinazione degli interessi indicizzata all’Euribor, limitatamente al periodo di accertata manipolazione, disponendo il ricalcolo degli interessi dovuti, con condannata della banca alla restituzione. |