Opposizioni esecutive: è possibile il mutamento della domanda?

La Redazione
11 Maggio 2026

La struttura di giudizio unitario con articolazione bifasica, propria di tutte le opposizioni esecutive, determina che sia il ricorso proposto al g.e. nella fase sommaria della controversia a costituire domanda introduttiva dell’intero giudizio in maniera vincolante; ne deriva che qualsiasi mutamento rispetto alle ragioni di contestazione poste a base dell’opposizione oppure dei provvedimenti richiesti, configura una domanda nuova, come tale inammissibile.

La vicenda esaminata riguardava alcuni beni oggetto di donazione e successivamente colpiti da atti di pignoramento e da un sequestro conservativo, poi convertito in pignoramento. A seguito della riunione delle procedure esecutive pendenti presso il medesimo tribunale, gli eredi della donante, ritenendosi proprietari dei beni, proponevano opposizione di terzo, dichiarata inammissibile dal Tribunale.

Per quanto di interesse, gli eredi ricorrevano in cassazione lamentando che il contenuto della domande – petitum e causa petendi – andava determinato tenendo conto dell’emendatio libelli prevista dall’art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c., ove avrebbero chiarito e precisato di fondare le domande non solo sulla loro titolarità iure successionis dei beni, ma anche sulla loro qualità di creditori dell’esecutata, muniti di titolo esecutivo.

È ben noto che, per costante giurisprudenza, la struttura di giudizio unitario con articolazione bifasica, propria di tutte le opposizioni esecutive, determina che sia il ricorso proposto al g.e. nella fase sommaria della controversia a costituire domanda introduttiva dell’intero giudizio in maniera vincolante.

Con ciò è sempre tale atto a tracciare i confini del thema decidendum devoluto al giudice adito, ancorché il giudizio di merito (previsto per le opposizioni agli atti dall’art. 618 c.p.c., per quello all’esecuzione dall’art. 616 stesso codice, ed infine, per l’opposizione di terzo dall’art. 619, sempre del codice di rito, peraltro a mezzo di un mero rinvio alle disposizioni di cui all’art. 616 citato) sia «introdotto» da apposita citazione (o altro atto idoneo a seconda del rito applicabile).

Ne deriva che qualsiasi mutamento - di là dalla mera emendatio ove cioè ci si limiti a dedurre ulteriori argomenti, circostanze di fatto o questioni, ma pur sempre a sostegno dell’originaria contestazione o allegazione - rispetto alle ragioni di contestazione poste a base dell’opposizione oppure dei provvedimenti richiesti, configura una domanda nuova, come tale inammissibile (da ultimo, Cass. civ. n. 11237/2022, nonché Cass. civ. n.  33233/2025; esaustivamente in motivazione, Cass. civ., sez. un., n. 25478/2021 nonché Cass. civ., sez. un., n. 28387/2020; cfr., ancora, Cass. civ. n. 9719/2020; Cass. civ. n. 21996/2019; Cass. civ. n. 12981/2014; Cass. civ. n. 18761/2013; Cass. civ. n. 1328/2011; Cass. civ. n. 16541/2011), proprio in ragione della limitata funzione (rispetto al ricorso introduttivo) che assume la citazione prevista dalle norme da ultimo richiamate.

In applicazione dei richiamati principi, la Corte ha ritenuto che, nella specie, nell’opposizione di terzo, appariva del tutto nuova la prospettazione degli opponenti - in essa inserita addirittura per il tramite della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) relativa al giudizio di merito, come dagli stessi affermato, della propria condizione di intervenuti quali creditori.

Tanto che, sottolineano i giudici, con ciò si introduceva una diversa tipologia di opposizione, appunto quella agli atti esecutivi. La doglianza per cui il giudice dell’opposizione non avrebbe tenuto conto della documentazione offerta dagli stessi opponenti, tesa a dimostrare la loro qualità di creditori intervenuti, è pertanto inammissibile.

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