Notifica dell’atto impositivo ad una società e al suo rappresentante in caso di vano esperimento presso il domicilio fiscale

La Redazione
08 Maggio 2026

La Corte di cassazione, ord. n. 12749/2026, ha recentemente ribadito un principio in tema di notificazione dell’atto impositivo ad una società in caso di vano esperimento delle forme previste dall’art.145, commi 1 e 2, c.p.c.

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso mosso contro una sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, a fronte della irreperibilità presso il domicilio fiscale della società, aveva ritenuto valida la notifica dell’avviso di accertamento mediante deposito presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973.

La S.C. chiarisce quanto segue:

«La condivisa interpretazione giurisprudenziale della norma afferma che la notifica presso il domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n.600/1973, non esclude la possibilità di eseguire direttamente la notificazione alla persona giuridica, in via alternativa a quella nella loro sede, direttamente alla persona fisica che la rappresenta (cfr. Cass. n. 5246/2025; Cass. n. 25137/2020), così che, nell’impossibilità di effettuare la notifica presso la sede per ritenuta irreperibilità assoluta, dev’essere eseguita la seconda (cfr. Cass. n. 15856/2009 che richiama proprio Cass. n. 12510/1995, menzionata nella sentenza impugnata, per escludere la validità delle relative conclusioni).

Inoltre, la notifica agli irreperibili assoluti, ex art. 143 o relativi ex art.140 c.p.c., non può essere eseguita direttamente nei confronti della società ed è necessaria la previa individuazione del legale rappresentante della società e il tentativo dell’esecuzione della notificazione nei suoi confronti (ragionando da Cass. n. 2232/2017).

In conclusione, la notificazione dell’atto impositivo ad una società, in caso di vano esperimento delle forme previste dall’art.145, commi 1 e 2, c.p.c. consente sì l’utilizzazione di quelle previste dagli artt. 140 e 143 c.p.c., ma non direttamente in capo all’ente in forma impersonale, bensì nei confronti della persona fisica che rappresenta la persona giuridica (Cass. n. 22709/2025; Cass. n. 24712/2025)».

Nel caso di specie la notifica non era stata eseguita nel rispetto di tali principi, in quanto il messo notificatore aveva dato atto del tentativo di notifica dell’avviso presso la sede della società e del trasferimento della stessa, accertato attraverso «indagini effettuate con la collaborazione dei miei colleghi», ed aveva eseguito la notifica con le modalità di cui all’art. 60 d.P.R. 600/1973 lett. e), cioè tramite il deposito nella casa comunale.

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