Concorso di colpa del trasportato nelle lesioni aggravate dall’assenza del casco

12 Maggio 2026

Il trasportato in sella ad un motociclo coinvolto in un sinistro stradale che abbia riportato la perdita della vista ad un occhio e dell’udito ad un orecchio, sia stato sottoposto alla ricostruzione chirurgica della faccia ed abbia sofferto ulteriori lesioni fisiche, con una riduzione permanente della sua integrità psicofisica del 70%, è corresponsabile (ed in che misura percentuale) del grave quadro lesivo sopra descritto se il il casco indossato dal trasportato si è staccato ed il danneggiato, senza la protezione del casco, è caduto da una altezza di otto metri?

Dal quesito si desume che:

  • il danneggiato è un trasportato;
  • il trasportato viaggiava su un motociclo ed indossava il casco;
  • il casco – si presume a causa della violenza dell’urto e perché non era allacciato regolarmente – si è staccato;
  • dopo l’urto il trasportato, privo di casco, è caduto da una altezza di otto metri;
  • il danneggiato, a causa delle lesioni, ha perduto la vista ad un occhio, l’udito ad un orecchio ed ha dovuto sottoporsi alla ricostruzione chirurgica della faccia, riportando anche altre lesioni varie;
  • la valutazione medico legale ha riconosciuto un danno biologico molto serio del 70%.

La giurisprudenza, quando ha affrontato fattispecie analoghe, ha regolarmente affermato che il conducente del veicolo, sia esso autovettura o motociclo, prima di iniziare la circolazione deve verificare che ciò avvenga in assoluta sicurezza e dunque che i passeggeri adoperino le cinture di sicurezza ovvero indossino il casco. Tuttavia, tanto non basta ad escludere la responsabilità del trasportato, il quale – accettando i rischi della circolazione, ha colposamente cooperato alla verificazione dell’evento, con conseguente riduzione dell’ammontare del risarcimento del danno nella misura percentuale stabilita dal Giudice secondo il suo prudente apprezzamento, insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. Civ., Sez. III, 14 marzo 2017 n. 6481; Cass. Civ., Sez. III, 13 maggio 2011 n. 10526; in senso sostanzialmente conforme anche Cass. Civ., Sez. III, 28 agosto 2007 n. 18177 in un caso in cui passeggero che non aveva fatto uso della cintura di sicurezza).

La responsabilità concorrente del trasportato, però, richiederebbe – secondo un certo orientamento - la dimostrazione che costui «abbia consapevolmente accettato i rischi della circolazione» (Cass. Civ., Sez. III, 12 ottobre 2012 n. 17407): precisazione che potrebbe non essere priva di conseguenze in tutti i casi in cui le condizioni psicofisiche del trasportato ovvero la minore età dello stesso si possano considerare elementi sufficienti per escludere la “consapevole” accettazione dei rischi della circolazione e quindi giustificare l’integrale risarcimento del danno, non potendo configurarsi il concorso di colpa del danneggiato.

Il quesito, che non offre elementi per stabilire se il danneggiato era minore di età ovvero se in condizioni psicofisiche minorate, chiarisce che il trasportato indossava il casco e che il mezzo di protezione si è staccato – però – dal capo, senza specificare le ragioni per le quali il mezzo di protezione si è separato dalla testa, esponendola alle gravi lesioni descritte nel medesimo quesito.

È ragionevole presumere che il trasportato, pur avendo indossato il casco, non lo avesse correttamente allacciato: condotta che non dovrebbe differenziarsi, quanto alle conseguenze, dal caso in cui non si sia fatto proprio uso del mezzo di protezione (Trib. Milano, Sez. X, 10 aprile 2008 n. 4954).

Né sembra astrattamente rilevante la ulteriore circostanza che il trasportato, senza la protezione del casco che si era staccato dal capo, sia poi caduto da una altezza di otto metri, se in concreto il danneggiato non riesce a dimostrare che l’altezza della caduta avrebbe ugualmente provocato le gravi lesioni, nonostante la protezione del casco.

Invero, se per pressoché giurisprudenza costante l’omesso uso del casco è fonte di corresponsabilità del medesimo danneggiato «a condizione che tale infrazione abbia concretamente influito sulla eziologia del danno» (Cass. Civ., Sez. III, 6 maggio 2016 n. 9241), con la conseguenza che saranno risarcite nella loro interezza le lesioni a distretti anatomici diversi da quelli oggetto di protezione del copricapo, parimenti si dovrebbe ritenere che non si potrà affermare il concorso del danneggiato – con proporzionale riduzione del risarcimento – se si accerterà che nel caso concreto le lesioni non sarebbero state evitate neppure dal regolare uso del casco, ossia se si dimostrerà che la violenza dell’urto rappresenta l’unico ed esclusivo antecedente delle lesioni.

Infine, la percentuale di corresponsabilità del danneggiato e corrispondente riduzione dell’ammontare del risarcimento potrebbe essere sensibilmente elevata se – come pare – hanno contribuito al danno biologico del 70% le lesioni consistenti nella parziale perdita di vista ed udito e le diverse fratture del distretto cranio – facciale.

Mancato o irregolare uso del casco che potrebbe anche implicare la esclusiva imputazione delle lesioni al medesimo danneggiato qualora costui chieda il risarcimento del danno al proprietario – conducente del mezzo antagonista e parimenti corresponsabile al 50% del sinistro stradale, e non anche al proprio vettore, al quale invece potrà essere ascritta “la responsabilità per cooperazione colposa rispetto all’evento, essendosi messo in marcia nonostante il mancato rispetto delle prescrizioni di legge” (Cass. Civ., Sez. III, 3 ottobre 2025 n. 26656).

Una considerazione conclusiva.

Nel quesito non è specificato perché il casco si è staccato dalla testa del danneggiato.

Tuttavia, se al momento del sinistro il casco fosse correttamente allacciato e si fosse ugualmente staccato dalla testa per un cedimento strutturale della cinghia, allora potrebbe configurarsi anche la responsabilità del produttore, ai sensi degli artt. 114 e ss. del d.lgs. 6 settembre 2005 n. 206, potendosi fondatamente sostenere – se dimostrata la suddetta circostanza – la difettosità del mezzo di protezione ex art. 117 comma 3 del menzionato Decreto Legislativo.

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