Assegno unico universale anche per figli residenti nell’Unione europea

La Redazione
12 Maggio 2026

La Legge PNRR interviene sulla disciplina dell’Assegno unico universale adeguando l’ordinamento italiano ai principi europei di libera circolazione e parità di trattamento. L’AUU potrà essere riconosciuto anche ai lavoratori europei non residenti in Italia e ai figli fiscalmente a carico residenti in altri Stati membri.

La Legge n. 50/2026 di conversione del Decreto PNRR modifica in modo significativo la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, ampliando la platea dei beneficiari in risposta ai rilievi formulati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea.

L’intervento normativo incide sul d.lgs. n. 230/2021 e consente l’accesso all’AUU anche ai lavoratori cittadini UE non residenti in Italia, purché titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con iscrizione alla previdenza obbligatoria italiana e regolare versamento dei contributi. Parallelamente, il beneficio viene esteso ai figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana.

La novità supera uno dei principali limiti della disciplina originaria, fondata sul requisito della residenza in Italia del richiedente e dei figli. Con la riforma, infatti, il legislatore sostituisce il criterio della stabile residenza con quello dell’effettivo collegamento contributivo e fiscale con il sistema italiano. Cade inoltre il requisito della residenza biennale, anche non continuativa, precedentemente richiesto per l’accesso alla misura.

Restano invariati i presupposti sostanziali dell’Assegno unico: il beneficio continua a essere riconosciuto per i figli minorenni, per i maggiorenni fino a 21 anni in presenza delle condizioni previste dalla legge e senza limiti di età per i figli con disabilità.

La Legge PNRR introduce anche nuovi criteri di durata della prestazione per i lavoratori non residenti, prevedendo che l’erogazione sia parametrata al periodo di attività lavorativa svolta in Italia e che la domanda debba essere rinnovata annualmente dal 1° marzo.

Le modifiche rappresentano un adeguamento ai principi europei di parità di trattamento e libera circolazione dei lavoratori, evitando discriminazioni nei confronti di chi produce reddito e versa contributi in Italia pur risiedendo all’estero.