Assegno unico universale anche per figli residenti nell’Unione europea
12 Maggio 2026
La Legge n. 50/2026 di conversione del Decreto PNRR modifica in modo significativo la disciplina dell’Assegno unico e universale per i figli a carico, ampliando la platea dei beneficiari in risposta ai rilievi formulati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea. L’intervento normativo incide sul d.lgs. n. 230/2021 e consente l’accesso all’AUU anche ai lavoratori cittadini UE non residenti in Italia, purché titolari di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo con iscrizione alla previdenza obbligatoria italiana e regolare versamento dei contributi. Parallelamente, il beneficio viene esteso ai figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, purché fiscalmente a carico secondo la normativa italiana. La novità supera uno dei principali limiti della disciplina originaria, fondata sul requisito della residenza in Italia del richiedente e dei figli. Con la riforma, infatti, il legislatore sostituisce il criterio della stabile residenza con quello dell’effettivo collegamento contributivo e fiscale con il sistema italiano. Cade inoltre il requisito della residenza biennale, anche non continuativa, precedentemente richiesto per l’accesso alla misura. Restano invariati i presupposti sostanziali dell’Assegno unico: il beneficio continua a essere riconosciuto per i figli minorenni, per i maggiorenni fino a 21 anni in presenza delle condizioni previste dalla legge e senza limiti di età per i figli con disabilità. La Legge PNRR introduce anche nuovi criteri di durata della prestazione per i lavoratori non residenti, prevedendo che l’erogazione sia parametrata al periodo di attività lavorativa svolta in Italia e che la domanda debba essere rinnovata annualmente dal 1° marzo. Le modifiche rappresentano un adeguamento ai principi europei di parità di trattamento e libera circolazione dei lavoratori, evitando discriminazioni nei confronti di chi produce reddito e versa contributi in Italia pur risiedendo all’estero. |