Ponti termici nella copertura condominiale e responsabilità oggettiva

La Redazione
13 Maggio 2026

La Corte d’appello di Bari, con sentenza del 19 marzo 2025, conferma la condanna del condominio per i danni da muffe e ammaloramenti nell’appartamento sottostante, riconducibili a ponti termici dovuti a difetto strutturale della copertura condominiale. La responsabilità è inquadrata nell’art. 2051 c.c.; è escluso il concorso colposo del danneggiato e dichiarata inammissibile la relativa eccezione nuova in appello. 

I danni da muffe, condense e ammaloramenti interni riconducibili a “ponti termici” derivanti dall’assenza o inadeguatezza dell’isolamento termico della copertura condominiale integrano un vizio strutturale della cosa comune, rientrante nell’ambito dell’art. 2051 c.c. Il condominio, quale custode dei beni e servizi comuni, risponde dei danni cagionati alle porzioni esclusive, anche se imputabili a difetti costruttivi originari, dovendo adottare tutte le misure idonee a evitare pregiudizi ai singoli condomini e ai terzi. 

Quando il terrazzo di proprietà esclusiva svolge anche funzione di copertura dell’edificio, i danni alle unità sottostanti derivanti da vizi strutturali (ivi compresi i ponti termici) gravano sul condominio ex art. 2051 c.c., in quanto espressione della funzione di copertura comune. 

L’eccezione di concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 c.c., se non dedotta in primo grado, costituisce ius novorum e, come tale, è inammissibile se proposta per la prima volta in appello.

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