Omessa notifica al codifensore e rito cartolare d'appello

12 Maggio 2026

La pronuncia affronta il regime di deducibilità della nullità da omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia, nell'ambito del giudizio di appello celebrato nelle forme del contraddittorio esclusivamente cartolare ex art. 598-bis c.p.p.

Massima

Nel giudizio di appello celebrato in forma cartolare ex art. 598-bis c.p.p., l'omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ad uno dei due difensori di fiducia integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita dal difensore ritualmente avvisato nel primo e unico atto successivo di partecipazione cartolare, costituito dal deposito delle conclusioni scritte, non potendo essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Il caso

La Corte d'appello di Napoli, giudicando nelle forme del contraddittorio cartolare ex art. 598-bis c.p.p., confermava la condanna dell’imputata per rapina impropria. Con ricorso per cassazione, la difesa deduceva l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, lamentando che uno dei due difensori di fiducia dell'imputata non aveva ricevuto la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza d'appello. La ricorrente sosteneva che la nullità conseguente non potesse ritenersi sanata né dal comportamento dell'altro difensore (ritualmente avvisato) né dalla non obbligatorietà della presenza del difensore nel rito camerale.

La questione

La pronuncia affronta il regime di deducibilità della nullità da omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza a uno dei due difensori di fiducia, nell'ambito del giudizio di appello celebrato nelle forme del contraddittorio esclusivamente cartolare ex art. 598-bis c.p.p. La questione si inserisce in un dibattito più ampio sul rapporto tra il diritto ad essere difeso da due professionisti, riconosciuto dall'art. 96 c.p.p., e i meccanismi di sanatoria delle nullità processuali. Occorre in particolare stabilire se la struttura del rito cartolare – privo di qualsiasi udienza in presenza – imponga di ricalibrare il momento entro il quale il difensore avvisato è tenuto a eccepire la nullità da omesso avviso al collega, ovvero se tale nullità possa essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Le soluzioni giuridiche

1. Il quadro di riferimento: difesa tecnica collegiale e unità ontologica della coppia difensiva.

Il diritto di difesa, proclamato inviolabile in ogni stato e grado del procedimento dall'art. 24, comma 2, Cost., si declina – sul piano tecnico – anche attraverso il riconoscimento, operato dall'art. 96 c.p.p., della facoltà dell'imputato di nominare non più di due difensori di sua scelta. La nomina di una coppia difensiva non è mero esercizio di una preferenza formale: essa esprime la volontà dell'assistito di avvalersi di una difesa poliedrica, i cui diritti sono salvaguardati solo se entrambi i professionisti incaricati siano concretamente posti in grado di esercitare il proprio mandato (Cass. pen., sez. II, 16 aprile 1998, n. 5583; Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2000, n. 6615).

La giurisprudenza di legittimità ha elaborato, a partire dalle pronunce delle Sezioni Unite, una concezione unitaria della coppia difensiva: i due difensori di fiducia costituiscono, ai fini processuali, un unico soggetto – «il difensore» di cui al Titolo VII del Libro I del codice –, che si contrappone in tale sua unità agli altri soggetti del processo e segnatamente al pubblico ministero (Cass. pen., sez. un., 27 gennaio 2011, n. 22242, Scibè, Rv. 249651-01). La giustificazione di questa concezione unitaria risiede nel dovere di leale collaborazione che grava su ogni soggetto processuale: il difensore è tenuto a far sì che la propria condotta converga verso le finalità di un processo di ragionevole durata, una volta rispettate le insopprimibili garanzie difensive.

Tale impostazione ha conseguenze decisive in tema di notificazioni. Il problema insorge con frequenza quando la notifica dell'avviso di udienza viene eseguita nei confronti di uno soltanto dei due titolari del mandato, lasciando l'altro privo di informazione. In questi casi, la giurisprudenza presume che il difensore regolarmente avvisato sia in grado di informare il collega, fondando su tale presunzione – non codificata – l'onere di eccepire tempestivamente la nullità conseguente all'omissione.

2. La qualificazione della nullità e il regime di deducibilità.

Sul piano della qualificazione del vizio, la questione ha impegnato a lungo la giurisprudenza. Un primo indirizzo riteneva che l'omessa notifica al difensore di fiducia, quando questi avrebbe dovuto essere presente, integrasse una nullità assoluta ed insanabile ex art. 179 c.p.p., equiparabile all'ipotesi di processo celebrato in assenza di difesa tecnica. Un secondo orientamento, poi prevalso, qualificava invece l'omissione come nullità di ordine generale a regime intermedio ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., sanabile in difetto di tempestiva eccezione (R. Tecce, in Processo Penale e Giustizia, 2025).

Le Sezioni Unite hanno definitivamente aderito a quest'ultima impostazione (Cass. pen., sez. un., 16 luglio 2009, n. 39060/2009, Aprea; Cass. pen., sez. un., 27 gennaio 2011, n. 22242, Scibè): la nullità assoluta ed insanabile ricorre soltanto quando l'omissione riguardi entrambi i difensori nominati, impedendo la stessa costituzione del rapporto processuale, ovvero quando l'omissione attenga al solo difensore tenuto ad essere presente. Quando invece l'omissione riguardi uno soltanto dei due difensori di fiducia, il difensore presente è soggetto necessario e sufficiente a costituire la parte, ed è su di lui che grava l'onere di eccepire la nullità. In ordine al termine di deduzione, le Sezioni Unite (n. 22242/2011, Scibè) hanno precisato che l'omessa notifica dell'avviso si colloca tra gli atti preliminari al giudizio, sicché la nullità va eccepita entro la deliberazione della sentenza del grado in cui si verifica, non essendo deducibile per la prima volta nel grado successivo. Decisiva è la precisazione che la deduzione non richiede la comparizione fisica del difensore, potendo essere formulata con atto scritto: essa ha aperto la strada all'adattamento del principio al rito cartolare.

3. L'adattamento al rito cartolare ex art. 598-bis c.p.p.

Il nodo centrale della pronuncia in commento riguarda la traslazione di tale regime nel contesto del giudizio di appello celebrato nelle forme del contraddittorio esclusivamente cartolare ex art. 598-bis c.p.p., introdotto dal d.lgs. n. 150/2022 (c.d. riforma Cartabia) quale istituto stabile, dopo la stagione emergenziale pandemica. In questo rito la corte d'appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, decidendo sui motivi, sulle richieste e sulle memorie: non vi sono, per definizione, fasi che si svolgano in presenza delle parti.

La Corte, richiamando la giurisprudenza formatasi nel contesto della disciplina emergenziale pandemica (Cass. pen., sez. V, 1 febbraio 2024, n. 10864, Benkaba; Cass. pen., sez. II, n. 2332/2024, Charkoui; Cass. pen., sez. II, 16 maggio 2023, n. 27880/2023, Caponi), afferma che nel rito cartolare l'unico atto di partecipazione del difensore è il deposito delle conclusioni scritte. È in tale sede – e non per la prima volta in sede di legittimità – che la nullità di ordine generale a regime intermedio da omesso avviso al codifensore deve essere eccepita, pena la decadenza. La coerenza con la regola enunciata dalle Sezioni Unite n. 22242/2011, Scibè è piena: se nel camerale ordinario l'eccezione può essere formulata per iscritto senza comparire in udienza, nel rito cartolare le conclusioni scritte assolvono esattamente quella funzione. Nel caso di specie, il difensore non aveva eccepito la nullità nelle conclusioni scritte né aveva allegato di averla tempestivamente dedotta: il motivo è stato pertanto dichiarato inammissibile.

Osservazioni

La pronuncia risolve con coerenza sistematica il problema del termine di deducibilità nel rito cartolare stabilizzato, lasciando però aperta una tensione di fondo tra efficienza processuale e tutela effettiva della difesa collegiale.

Il profilo più delicato riguarda la presunzione di reciproca informazione tra i due codifensori. Come rilevato in dottrina, tale presunzione – non codificata – rischia di svalutare il diritto all'art. 96 c.p.p.: non è affatto scontato che il primo difensore sia a conoscenza del mandato affidato al secondo, né che i due condividano la stessa linea difensiva. L'imputato può nominare un secondo avvocato proprio per rimediare a carenze percepite nel mandato del primo, senza che tra i due vi sia alcun raccordo.

Un secondo profilo attiene alla brevità del lasso di tempo tra ricezione dell'avviso e scadenza per il deposito delle conclusioni: ove il difensore non fosse a conoscenza dell'omissione per ragioni indipendenti dalla propria negligenza, la rigida applicazione del meccanismo decadenziale potrebbe condurre a risultati difficilmente conciliabili con il principio, ribadito dalle stesse Sezioni Unite, che l'assistenza tecnico-fiduciaria non può ridursi a mero adempimento formale. Va peraltro segnalato che la Sez. III (n. 34161/2025) ha percorso una via diversa per il caso – contiguo ma distinto – della mancata notifica all'imputato dell'avviso di rinvio nel rito cartolare, ammettendo la deducibilità in cassazione proprio perché il difensore non era in grado di averne contezza. Il distinguo tra i due scenari regge sul piano logico, ma non elimina il rischio che, nei casi limite, la decadenza operi a danno di chi non ha avuto concreta possibilità di eccepire.

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