Termine per la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando

Redazione Scientifica
12 Maggio 2026

La dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando – diverso da quello indicato in sede di offerta – non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte perché, altrimenti, si consentirebbe all’operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell’offerta e, in particolare, i costi delle manodopera.

Testo: “2.1. Va condiviso l’orientamento secondo cui la dichiarazione di impegno ad applicare il contratto collettivo indicato nel bando – diverso da quello indicato in sede di offerta – non può essere presentata per la prima volta in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte perché, altrimenti, si consentirebbe all’operatore economico di modificare il contenuto sostanziale dell’offerta e, in particolare, i costi delle manodopera (cft. Cons. St., Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9510: «Il C.C.N.L. concretamente applicato è un elemento essenziale dell’offerta (Cons. St., sez V, 28 marzo 2025, n. 2605), in quanto incide naturalmente sulla determinazione dei costi della manodopera e, quindi, sul contenuto dell’offerta. È evidente che l’applicazione di un contratto collettivo piuttosto che di un altro ha effetti diretti sul costo del lavoro indicato in offerta (altresì rilevando quale parametro con cui verificarne, sia in sede di prime valutazioni che di sub-procedimento di anomalia, correttezza e sostenibilità)»).
2.2. Oltre a porsi in contrasto con il principio della par condicio dei concorrenti, consentendo una tardiva modifica della domanda (cfr. in questo senso, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-bis, 18 giugno 2025, n. 12007), «il riconoscimento della possibilità di “armonizzare” il contratto collettivo applicato in corso di procedura non ha per giuntaalcun valido appiglio testuale nella littera legis, in quanto il comma 4 dell’art. 11 ammette solo l’alternativa tra l’impegno ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata e la presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele».

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