Marzo 2026: crediti postergati, principio di continuità dei bilanci, imposta di successione sulle quote societarie

La Redazione
14 Aprile 2026

Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema, tra l'altro, di rapporti societari in capo alle amministrazioni pubbliche, postergazione ex art 2467 c.c., principio di continuità dei bilanci, responsabilità del socio di una società estinta per l’illecito tributario, domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento, responsabilità dei sindaci e operazioni con parti correlate nelle sanzioni Consob, omologa accordo di ristrutturazione, liquidazione giudiziale, imposta di successione sulle quote societarie, intermediazione finanziaria, accertamento della residenza fiscale in Italia della società estera, esercizio da parte del curatore dell’eccezione di totale o parziale inadempimento nei confronti del sindaco.

Lo scioglimento dei rapporti societari in capo alle amministrazioni pubbliche non funzionali al perseguimento delle loro finalità istituzionali

Cass. civ., sez. I, 9 marzo 2026, n. 5294

Ai sensi dell'art. 1, comma 569-bis, della legge n. 147/2013, lo scioglimento ope legis del rapporto sociale, ossia del vincolo di partecipazione, in dipendenza della mancata alienazione della partecipazione mediante la procedura di evidenza pubblica entro il suindicato termine di dodici mesi, non si determina, qualora gli enti («le disposizioni di cui al comma 569, relativamente alla cessazione della partecipazione societaria non alienata entro il termine ivi indicato, si interpretano nel senso che esse non si applicano agli enti che...»), ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 della legge n. 190 del 2014, abbiano mantenuto la propria partecipazione in società ed altri organismi aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche solo limitatamente ad alcune attività o rami d'impresa), "mediante approvazione di apposito piano operativo di razionalizzazione". Unicamente in tal ultima evenienza la successiva cessazione della partecipazione societaria, recte lo scioglimento del vincolo sociale, è soggetta all'approvazione, "in ogni caso", dell'assemblea della società o dell'organismo "partecipato", ai quali, cioè, inerisce la partecipazione.

Il controllo del giudice sugli elementi probatori per l'applicazione della postergazione ex art 2467 c.c.

Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2026, n. 5582

Il giudice, cui sia chiesto di verificare l'assolvimento dell'onere della prova in tema di applicazione della postergazione ex art 2467 c.c., deve procedere al riscontro dell'esistenza in atti di elementi probatori idonei a far ritenere dimostrati i presupposti legali per l'applicazione dell'istituto della postergazione. Nel far ciò, è necessario prendere in considerazione, come decisivi ai fini del decidere, tutti i fatti allegati dalla parte onerata che siano idonei a dimostrare la sussistenza dello squilibrio economico-finanziario, tanto originario che sopravvenuto rispetto al momento in cui il socio richieda la restituzione del finanziamento. E, nel valutare l'adempimento dell'onere probatorio, lo stesso giudice deve applicare i canonici criteri di valutazione delle prove, libere o legali, al fine di pervenire alla formazione del proprio convincimento, avendo cura di dare congrua motivazione del ragionamento seguito nell'effettuazione della selezione del predetto materiale probatorio.

La continuità dei bilanci nelle società di capitali: limiti e oneri di allegazione

Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2026, n. 5587

In tema di società di capitali, il principio di continuità dei bilanci, in forza del quale il bilancio relativo all'esercizio successivo deve partire dai dati contabili di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente, non si applica automaticamente anche alle ragioni giuridiche che assistono l'impugnazione del bilancio, avendo pertanto l'attore, il quale abbia impugnato un bilancio ed intenda attaccare anche i bilanci successivi al primo, l'onere di allegare nelle successive impugnazioni la persistenza dei vizi dedotti nel primo giudizio anche nei bilanci successivi incombendo, solo a tal punto, sugli amministratori l'onere di dimostrarne l'insussistenza o l'avvenuta sanatoria.

Responsabilità del socio di una società estinta e personalità dell’illecito tributario

Cass. civ., sez. trib., 17 marzo 2026, n. 5986

L’estinzione della società non legittima l’imputazione al socio del maggior reddito accertato in misura integrale, dovendo la responsabilità rimanere proporzionata alla quota di partecipazione giusta quanto disposto dagli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973. Stante il carattere personale dell’illecito tributario, le sanzioni irrogate alla società estinta non si trasmettono ai soci salvo che ricorra un abuso dello schermo societario, suscettibile di elidere la separazione soggettiva tra socio ed ente.

Domanda di risoluzione per inadempimento anteriore al fallimento: vis actractiva della cognizione endoconcorsuale

Cass. civ., sez. un., 18 marzo 2026, n. 6498

Quando la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento è proposta con le consequenziali domande di restituzione o risarcimento del danno nei confronti di soggetto poi fallito e la domanda giudiziale è stata trascritta prima della sentenza dichiarativa di fallimento, tale domanda diventa improcedibile in sede di cognizione ordinaria e va proposta secondo il rito speciale disciplinato dal Titolo II, Capo V della legge fallimentare, mentre resta procedibile se su di essa sia stata pronunciata sentenza non passata in giudicato o se è stata proposta la sola domanda di risoluzione, in quanto diretta a conseguire utilità estranee alla partecipazione al concorso. La decisione resa in sede concorsuale, pur avendo efficacia endoconcorsuale, non ha natura meramente incidentale ma il tipico contenuto, a seconda dei casi dichiarativo o costitutivo, della pronuncia risolutoria. Resta, invece, di competenza del giudice ordinario, l’eventuale domanda proposta dal contraente poi fallito, prima dell’apertura del fallimento e sarà proseguita dal curatore fallimentare, ferma la facoltà di questo di proporre in sede fallimentare eccezione di inadempimento avverso la domanda speculare proposta dal contraente non fallito e traferita in sede concorsuale.

Responsabilità dei sindaci e operazioni con parti correlate nelle sanzioni Consob

Cass. civ., sez. II, 19 marzo 2026, n. 6630

In tema di sanzioni amministrative Consob, con riguardo all'ipotesi di operazioni con parti correlate, le disposizioni attuative e specificative adottate dalle singole società costituiscono fonti che legittimamente individuano le procedure e i comportamenti doverosi, sulla cui osservanza sono tenuti a vigilare i sindaci, mentre rientra nella discrezionalità del legislatore, stabilire le modalità dei controlli, i comportamenti doverosi e l'individuazione dei soggetti su cui grava la responsabilità per le violazioni, cosicché, in presenza di queste ultime e del loro disvalore, la responsabilità dei Sindaci per omesso controllo non è esclusa dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, non fosse sanzionabile la condotta dei titolari di funzioni gestorie.

Sopravvenienze attive da eccedenze debiti stralciati in sede di omologa accordo di ristrutturazione

Cass. civ., sez. trib., 20 marzo 2026, n. 6763

Ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, TUIR, deve escludersi che costituisca sopravvenienza attiva tassabile non solo l'eccedenza dei debiti stralciati, per effetto della omologa dell’accordo di ristrutturazione, rispetto alle perdite, di periodo e pregresse calcolate nel loro valore integrale, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, ma anche, nella diversa ipotesi in cui i debiti stralciati siano pari o inferiori alle perdite, agli interessi passivi ed agli oneri assimilati, l'importo dei debiti, già assorbito, in tutto o in parte, nel monte delle perdite.

Apertura della liquidazione giudiziale della società in liquidazione

Cass. civ., sez. I, 20 marzo 2026, n. 6666

Ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale, quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice ai fini dell'accertamento dello stato d'insolvenza dev'essere diretta unicamente ad accertare se il patrimonio sociale consenta di assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori, e la difficoltà di pronta liquidazione dell'attivo può rilevare in quanto sintomatica di un risultato di realizzo inferiore rispetto a quello contabilizzato dal debitore, così finendo per esprimere valori oggettivamente inidonei a soddisfare integralmente la massa creditoria.

Esenzione dell’imposta di successione sulle quote societarie

Cass. civ., sez. trib., 21 marzo 2026, n. 6799

Ai fini dell’esenzione dell’imposta di successione sulle quote societarie è indispensabile che il trasferimento della partecipazione sociale in capo al soggetto assegnatario permetta al beneficiario di avere a disposizione la maggioranza dei voti da esercitare nell'assemblea ordinaria, in quanto la disposizione agevolativa contenuta nell'art. 3, comma 4-ter, d.lgs. n. 346/1990 vincola la fruizione dell'agevolazione alla sussistenza in capo al beneficiario di una situazione di controllo di diritto, in quanto il trasferimento deve consentire al beneficiario di acquisire o integrare "il controllo" della società, che si realizza quando un soggetto dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria di una società, ossia detiene più del cinquanta per cento delle quote o azioni della stessa, con diritto di voto nell'assemblea ordinaria.

Esercizio da parte del curatore, nei confronti del sindaco, dell’eccezione di totale o parziale inadempimento o d'inesatto adempimento ai propri obblighi contrattuali

Cass. civ., sez. I 23 marzo 2026, n. 6883

L'eccezione d'inadempimento ex art. 1460 c.c. può essere opposta dal cliente che ha conferito l'incarico (o dal curatore del relativo fallimento o della relativa liquidazione giudiziale) al professionista (come il sindaco) che abbia violato l'obbligo di diligenza professionale, quando non sia stato dimostrato in giudizio che le prestazioni svolte dallo stesso, a prescindere dal mancato conseguimento del risultato perseguito, non sono state, per la negligenza con cui sono state eseguite, oggettivamente funzionali, in tutto o in parte, alla soddisfazione degli interessi del primo, così come dedotti, per volontà delle parti o (come nel caso dei sindaci) della legge, nel contratto di prestazione d'opera professionale tra loro intercorso ed abbiano, di conseguenza, negativamente inciso sull'effettiva realizzazione (o possibilità di realizzazione) di tali interessi.

Intermediazione finanziaria: necessaria un’attività professionale e continuativa

Cass. civile, sez. II, 25 marzo 2026, n. 7128

La semplice attività di presentazione o gestione di pratiche di finanziamento per conto del cliente non integra esercizio della mediazione creditizia, che richiede un’attività professionale e continuativa di intermediazione tra cliente e intermediari finanziari, con carattere promozionale o negoziale e soggetta a specifica autorizzazione e iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi. Ne consegue che, in assenza di tali requisiti, l’attività resta libera e non soggetta alle restrizioni previste dal d.lgs. n. 141 del 2010, né alle competenze riservate a categorie professionali regolamentate, trovando applicazione il principio generale di libertà del lavoro autonomo.

Eterovestizione: nozione di "sede dell'amministrazione” e di "sede legale" ai fini dell’accertamento della residenza fiscale in Italia della società estera

Cass. civ., sez. trib., 30 marzo 2026, n. 7694

Ai fini IVA, la residenza fiscale di una società estera non può essere disconosciuta sulla base di meri indici formali o del solo luogo di provenienza degli impulsi gestionali. L’esterovestizione richiede l’accertamento di una costruzione di puro artificio, priva di effettiva sostanza economica, valutata attraverso elementi complessivi quali sede dell’amministrazione, organizzazione, attività svolta e fattori sostanziali. In difetto di tali presupposti, non è consentita l’attrazione a tassazione in Italia delle prestazioni di servizi.

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