Responsabilità da reato degli enti, cancellazione dal registro delle imprese ed estinzione dell'illecito

La Redazione
12 Maggio 2026

In tema di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495, comma secondo, c.c., produce l’estinzione dell’ente e determina, sul piano penale, l’estinzione dell’illecito amministrativo, in quanto situazione assimilabile alla morte dell’imputato.

Secondo l’interpretazione da ultimo affermatasi in giurisprudenza, in tema di responsabilità da reato degli enti ex d.lgs. n. 231/2001, la cancellazione della società dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 2495, comma 2, c.c., produce l’estinzione dell’ente e determina, sul piano penale, l’estinzione dell’illecito amministrativo, in quanto situazione assimilabile alla morte dell’imputato (Cass. pen., sez. VI, 13 febbraio 2024, n. 25648, Rv. 286765 -01; in senso contrario si veda Cass. pen., sez. IV, 22 febbraio 2022, n. 9006, Rv. 282763 e Cass. pen., sez. II, 8 giugno 2023, n. 37655, non mass., che escludono che la cancellazione dal registro delle imprese determini l’estinzione dell’illecito, previsto dal d.lgs. n. 231/2001, sostenendo, tra l'altro, che la cancellazione potrebbe costituire un commodus discessus per sottrarsi alle conseguenze di una pronuncia giudiziaria).

Invero, a seguito della riforma delle società di capitali e cooperative, avvenuta con il d.lgs. n. 6/2003, la cancellazione ha assunto effetti costitutivi dell'estinzione irreversibile della società, ai sensi dell'art. 2495, comma secondo, c.c., anche in presenza di debiti rimasti insoddisfatti e rapporti non definiti, come ulteriormente confermato dalle Sezioni Unite civili (Cass. civ., sez. un., 22 febbraio 2010, nn. 4060, 4061 e 4062 e Cass. civ., sez. un., 12 marzo 2013, nn. 6070, 6071 e 6072), e comporta l’applicazione, per il tramite dell’art. 35 d.lgs. n. 231/2001, delle disposizioni processuali riferite all’imputato, in quanto compatibili.

D'altra parte, lo stesso art. 14 d.lgs. n. 231/2001, secondo cui le sanzioni interdittive hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito commesso dall'ente, presuppone, dal punto di vista logico, che questo continui a svolgerla, all'attualità, al fine di inibirla, condizione non esistente rispetto ad una società cancellata dal registro delle imprese. In termini analoghi si deve concludere con riferimento alle sanzioni pecuniarie, la cui finalità è quella di colpire la disponibilità economica dell'ente necessaria per la sua operatività nel mondo giuridico, ma che, una volta venuta meno, non è più funzionale all'obiettivo perseguito.

Inoltre, estintosi l’ente, non residuano spazi per l'eventuale responsabilità patrimoniale di terzi quali, ad esempio, i soci e i liquidatori, affinché provvedano al pagamento delle sanzioni pecuniarie inflitte alla società. Infatti, in ossequio ai principi di responsabilità personale e di colpevolezza sanciti dall'art. 27 Cost., di cui l'art. 27, comma primo, d.lgs. n.  231/2001 («Responsabilità patrimoniale dell'ente») costituisce espressione, detta obbligazione, derivante da reato ed irrogata all'ente, non è applicabile a terzi, atteso anche il rischio che ne rispondano soggetti estranei alla fattispecie di reato che ha generato la responsabilità della persona giuridica.

Alla luce di dette considerazioni, dunque, la sopravvivenza della società cancellata dal registro delle imprese ai soli effetti penali, da un lato, determinerebbe l'applicazione di sanzioni inattuabili, dall'altro finirebbe per gravare, in sede esecutiva, su soggetti terzi rispetto all'ente responsabile della violazione. Infine, l'art. 27, comma primo, d.lgs. n. 231/2001, nel sancire che dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'ente con il suo patrimonio o fondo comune, delinea una disciplina di carattere eccezionale ed introduce una norma di stretta interpretazione che, in quanto tale, non consente analogia in malam partem.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.