Violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla p.o.: quando si configura il reato?
12 Maggio 2026
L'art. 387-bis c.p. è stato introdotto dalla Iegge n. 69/2019 (c.d. «Codice rosso»), nell'ambito di un piu ampio intervento volto a rafforzare la tutela anticipata delle vittime di violenza domestica e di genere. La nuova incriminazione ha tipizzato, in forma autonoma, la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento (misure cautelari personali previste, in particolare, dagli artt. 282-bis e 282-ter c.p.p.), superandone l'originario inquadramento nei termini delle più generali fattispecie riconducibili all'inosservanza di provvedimenti dell'autorita. La disposizione mira a garantire l'effettività delle misure di protezione disposte dall'autorita giudiziaria e, al contempo, a prevenire la reiterazione di condotte violente o persecutorie, anticipando la soglia di tutela. Il reato è, in tal senso, plurioffensivo: da un lato, e tutelato l'interesse pubblico al rispetto dei provvedimenti giurisdizionali; dall'altro, sono protette l'incolumità e la libertà personale della vittima, che tali provvedimenti intendono salvaguardare. La condotta tipica consiste nel trasgredire («violazione») o aggirare («elusione») gli obblighi e divieti imposti dal provvedimento presupposto. La «violazione» ricomprende, in via esemplificativa, l'avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi vietati oltre la distanza stabilita, la permanenza in aree interdette, nonche il mancato allontanamento in case di incontro, quando ii divieto abbia carattere «dinamico» (obbligo di mantenersi a distanza dalla persona offesa ovunque si trovi). L'«elusione» riguarda, invece, condotte di aggiramento del comando giudiziale (ad es. contatti o avvicinamenti ottenuti mediante interposizioni, artifici o modalita non formalmente coincidenti con la prescrizione, ma sostanzialmente dirette a vanificarla). Il consenso della persona offesa, ove eventualmente presente, non incide di regola sulla tipicità, in quanta l'obbligo conformativo grava sul destinatario della misura (Cass. pen., sez. VI, 15 gennaio 2025, n. 4936, Rv. 287608 - 01, che ha affermato ii principio per cui integra ii delitto di violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di cui all'art. 387-bis c.p., anche la condotta di chi, essendo sottoposto alla misura cautelare impositiva di tale vincolo personale, consente che la persona offesa volontariamente gli si avvicini, attesa l'esigibilità del concrete esercizio dello ius excludendi e l'esigenza di conformarsi al criterio di «priorità al/a sicurezza de/le vittime e de/le persone in pericolo», enunciate dall'art. 52 della Convenzione di Istanbul). Nel quadro così delineato, il fatto tipico di cui all'art. 387-bis c.p. è indissolubilmente collegato al contenuto concreto del provvedimento cautelare o civile presupposto: la norma incriminatrice tipizza la rilevanza penale della trasgressione, ma la specifica regola di condotta (distanze, luoghi, modalita) è quella risultante dall'ordinanza applicativa. Ne discendono i seguenti principi: - nell'art. 387-bis c.p. la «norma di comportamento» concretamente violata e quella risultante dalla misura applicata, ma l'ordinanza cautelare non si atteggia a fonte autonoma di incriminazione: essa opera come elemento normative della fattispecie, ii quale ha la funzione di richiamare le «norme extrapenali», lato sensu intese, ad esso di volta in volta riconducibili. Per tale via, ii provvedimento giurisdizionale costituisce presupposto tipico, tassativamente individuate dalla legge, e, al contempo, atto di concretizzazione di obblighi e divieti che la legge gia riconduce a sanzione penale in caso di inosservanza; - la tipicità del fatto non può essere costruita sulla base di finalità protettive, prassi applicative o valutazioni ex post circa l'opportunita di ampliare l'ambito dell'interdizione: l'area della penale rilevanza della condotta inosservante è delimitata dal contenuto testuale e conoscibile delle prescrizioni imposte. Ne consegue che non è consentito estendere in via interpretativa il divieto a «ulteriori» luoghi o situazioni non ricavabili dall'ordinanza secondo criteri oggettivi e previamente determinati, pena un'inammissibile eterointegrazione del precetto, in contrasto con i principi di stretta legalita e determinatezza; - poichè la violazione incriminata è quella del comando «individualizzato» nel provvedimento, la configurabilità del reato richiede: un provvedimento esistente e legalmente efficace (non occorrendo, nel giudizio sul fatto, sindacare la fondatezza cautelare, ma essendo necessaria la riconducibilità della prescrizione a un titolo legittimamente emesso); la conoscenza della prescrizione da parte del destinatario, almeno nei termini della sua rituale comunicazione; la determinazione del contenuto dell'obbligo, tale da rendere prevedibile quali condotte siano vietate. In particolare, quando il divieto è «statico» è riferito a luoghi, la tipicità postula che i luoghi siano indicati o comunque identificabili con sufficiente precisione (anche attraverso disposizioni attuative legittimamente impartite); quando il divieto è «dinamico» e riferito alla persona offesa, la prescrizione si esprime nell'obbligo di mantenere la distanza e di allontanarsi in caso di incontro, risultando recessivo ii profilo della qualificazione del luogo. |