Impresa familiare e tutele in caso di estinzione del rapporto

13 Maggio 2026

L’introduzione dell’impresa familiare ha contribuito al superamento della presunzione di gratuità del lavoro familiare, offrendo tutela e dignità alla collaborazione continuativa dei familiari nell’attività dell’azienda e garantendo loro una minima soglia di diritti e protezione anche successivamente all’estinzione del rapporto di impresa familiare, sia nel caso di divorzio, che di cessazione della convivenza.

Definizione dell’istituto

L’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. è un prodotto della riforma del diritto di famiglia del 1975 e della volontà di ridefinire l’assetto gerarchico della famiglia verso un’equiparazione del ruolo della moglie e del marito.

L’istituto viene introdotto, infatti, con lo scopo di tutelare tutte le forme di lavoro prestate in maniera stabile e continuativa dai familiari all’interno della struttura imprenditoriale, in conformità dei principi costituzionali di solidarietà ed uguaglianza. Precedentemente, infatti, la presunzione di gratuità che gravitava attorno al lavoro familiare, si concretizzava nell’assenza di qualsiasi riconoscimento economico, dal momento che si riteneva la prestazione lavorativa del familiare resa gratuitamente sulla base della causa affectionis vel benevolentiae.

Con l’avvento di tale figura giuridica, pertanto, si sconfigge la presunzione di gratuità e si riconosce il contributo attivo del familiare all’interno dell’impresa, a cui devono essere garantiti una serie di diritti in forza della sua partecipazione e del suo apporto.

L’art. 230-bis c.c. definisce l’ambito dell’impresa familiare che viene in essere, in via residuale, quando il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini prestino, in modo continuativo la loro attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare.

Preliminarmente, occorre evidenziare che l’applicazione delle disposizioni previste in materia di impresa familiare ha natura residuale e viene in essere, pertanto, unicamente qualora l’attività del familiare non sia qualificata in altro e diverso rapporto giuridicamente strutturato e non si possa invocare un diverso strumento di tutela.

Per quanto attiene il profilo soggettivo, vige la tassatività per i soggetti menzionati al terzo comma della norma, fatte salve le integrazioni apportate dalla l. n. 76/2016, anche per mezzo dell’introduzione dell’art. 230-ter c.c.

Il carattere di impresa familiare assume prevalente rilievo nei rapporti interni, oltre che sul piano fiscale. Infatti, la rete di diritti e doveri ivi prevista, si esplica nel rapporto bilaterale imprenditore-familiare, dal momento che, esternamente, l’impresa familiare è qualificata come impresa individuale, con la conseguenza che solo l’imprenditore sarà responsabile, con il proprio patrimonio, dell’adempimento delle obbligazioni assunte dall’impresa, non sussistendo alcun dovere solidaristico in capo ai familiari partecipanti.

Sebbene la norma civilistica non detti specifiche disposizioni di forma (potendosi costituire anche per facta concludentia), per usufruire dei benefici fiscali previsti dall’art. 5, comma 4, d.P.R. n. 917/1986, è richiesta la formalizzazione della fattispecie attraverso atto pubblico o scrittura privata autenticata prima dell’inizio del periodo di imposta, da cui risultino nominativamente i familiari partecipanti, con l’indicazione del grado di parentela o di affinità con l’imprenditore.

Dal punto di vista oggettivo, per la configurabilità della partecipazione all’impresa familiare, il soggetto deve prestare la sua collaborazione in modo continuativo; sul punto, occorre specificare che il concetto di continuità non coincide con l’esclusività, essendo possibile, per il familiare, svolgere altre attività in parallelo, purché la contemporanea dedizione ad interessi di natura diversa non incida in maniera aprioristica sulla misura dell’apporto qualitativo e quantitativo del singolo partecipante all’impresa familiare (v. Cass. civ., ord., n. 34699/2022).

Inoltre, in riferimento al contenuto della prestazione lavorativa, vista l’assenza di specifiche indicazioni, deve intendersi qualsiasi tipo di attività che sia idonea a costituire oggetto di un rapporto di lavoro subordinato o di un’attività di lavoro autonomo.

Diritti dei familiari partecipanti

La norma, in coerente applicazione del principio e dello scopo per cui è stata introdotta, attribuisce ai familiari partecipanti una serie di diritti di natura patrimoniale e poteri di intervento nelle scelte gestionali dell’impresa.

In particolare, colui che presta la propria attività all’interno dell’impresa familiare, è titolare:

  • di un diritto al mantenimento;
  • di un diritto agli utili, ai beni acquistati con essi ed agli incrementi;
  • di diritti nel merito della gestione dell’impresa.

Per quanto attiene al diritto al mantenimento, lo stesso varia in funzione della condizione patrimoniale della famiglia, è parametrato, infatti, al tenore di vita che la ricchezza prodotta consente alla famiglia; comprende tutto quanto necessario al soddisfacimento delle esigenze di vita del soggetto e la sua determinazione è demandata alle decisioni della maggioranza dei partecipanti all’impresa, trattandosi, in ogni caso, di una decisione afferente l’impiego di utili. Risulta opportuno sottolineare come siano esclusi dal novero dei soggetti passivamente legittimati, coloro che risultino già titolari di un’altra forma di mantenimento avente diversa fonte. Infatti, al fine di evitare un possibile sdoppiamento del contributo volto alla gestione dei bisogni quotidiani, vige un implicito divieto di cumulo per le due forme di mantenimento, per prevenire l’insorgere di una posizione di ingiustificato arricchimento.

Invece, il diritto alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con essi ed agli incrementi in capo ai familiari è un importo proporzionalmente variabile in base alla qualità e quantità del lavoro prestato, che diventa esigibile al momento della cessazione dell’impresa o della partecipazione del singolo lavoratore.

Il diritto di partecipazione è, in ogni caso, intrasferibile salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari, con il consenso di tutti i partecipi.

Ad ogni modo, è bene ricordare come tale diritto spetti anche ai conviventi; infatti, la pronuncia n. 11661/2025 della Suprema Corte, sulla scorta della sentenza della Corte costituzionale n. 148/2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli artt. 230-bis, comma 3 e art. 230-ter c.c., ha esteso integralmente la disciplina in materia di impresa familiare anche ai conviventi che, pertanto, sono sia titolari dei diritti patrimoniali che di quelli amministrativo-gestori.

Risulta facilmente comprensibile come non sia agevole l’individuazione in concreto del criterio di riparto degli utili, in considerazione dei diversi fattori che ivi concorrono. Sul punto, si fa presente che il partecipante che agisce per ottenere la propria quota di utili ha l'onere di provare la consistenza del patrimonio aziendale e la quota astratta della propria partecipazione, potendo a tal fine ricorrere anche a presunzioni semplici, tra cui la predeterminazione delle quote operata a fini fiscali; sul familiare esercente l'impresa grava invece l'onere di fornire la prova contraria rispetto alle eventuali presunzioni semplici, nonché di dimostrare il pagamento degli utili spettanti pro quota a ciascun partecipante (v. Cass. civ., sent., n. 15026/2024).

Invero, qualora sorgessero contestazioni sul tema, grava sul partecipante la dimostrazione dell’esistenza del rapporto, oltre alla misura della quota di partecipazione. Utile, in questo senso, la presunzione semplice della predeterminazione delle quote astratte di partecipazione agli utili ai fini fiscali.

La predeterminazione, ai sensi dell’art. 9 l. n. 576/1975, e nella forma documentale prescritta, delle quote di partecipazione agli utili dell’impresa familiare, sia essa oggetto di una mera dichiarazione di verità o di un negozio giuridico, può risultare idonea, in difetto di prova contraria da parte del familiare imprenditore, ad assolvere mediante presunzioni l’onere della dimostrazione sia della fattispecie costitutiva dell’impresa stessa, che dell’entità della propria quota di partecipazione, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato agli utili d’impresa (v. Trib. di Bologna, sent. n. 399/2022).

Infatti, la normativa fiscale, che prevede la determinazione preventiva delle quote di partecipazione all’impresa, ai fini dell’imputazione del relativo reddito a ciascun familiare può offrire elementi indiziari idonei a sorreggere la decisione, in difetto di prova contraria (v. Cass. civ., ord., n. 27966/2018).

In ogni caso, i partecipanti all’impresa familiare hanno diritto di prelazione in caso di divisione ereditaria e di trasferimento dell’azienda, come, altresì, ricordato nella disciplina in materia patto di famiglia (art. 768-bis c.c.).

Sebbene l’impresa familiare ex art. 230-bis c.c. sia esternamente riconosciuta come un’impresa individuale, il comma 1 della norma riconosce ai partecipanti il diritto di decidere, a maggioranza, in ordine alle scelte gestionali di maggior importanza per la vita stessa dell’impresa (v. Trib. di Roma, sent. n. 1606/2019). La descritta facoltà figura quale limitato potere, a fronte dell’elenco tassativo di aspetti per cui è possibile esercitare tale diritto, tra cui l’impiego degli utili e degli incrementi, la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa.

Su quest’ultimo punto, si precisa che la volontà dei familiari che si ponga in contrasto con quella dell’imprenditore, produce unicamente l’effetto di liquidare i diritti spettanti ai partecipanti, non potendo essi, non contitolari dell’impresa, avere un potere diretto e vincolante nel merito della stessa (v. Cass. civ., sent., n. 8959/1992).

Ad una lettura complessiva della norma, tale disposizione, in realtà, non fa altro che confermare la natura esterna di impresa individuale, in quanto il descritto potere “decisionale” dei familiari partecipanti opera solo nella dimensione interna, non essendo opponibili ai terzi eventuali decisioni della maggioranza dei partecipanti difformi da quelle manifestate dall’imprenditore; l’imprenditore che si discosta dall’opinione dei familiari, infatti, non incorre in nessun tipo di vizio, venendo in essere, nei confronti dei partecipanti, unicamente un eventuale dovere di risarcimento di natura contrattuale, a fronte di un’azione in tale senso da parte dei familiari eventualmente danneggiati.

Effetti della separazione, del divorzio e della cessazione della convivenza sull’impresa familiare

Il rapporto di impresa familiare può estinguersi per una serie di ragioni diverse, legate sia alla cessazione della stessa attività (come in caso di morte dell’imprenditore, trasferimento dell’impresa, liquidazione ecc.), sia per il definitivo venir meno del rapporto tra l’imprenditore ed il familiare. In quest’ultimo caso, svariati possono essere i motivi dell’interruzione della relazione affettiva tra le parti tra cui, a titolo esemplificativo, morte, malattia o perdita dello status di familiare.

Come sopra anticipato, al momento della cessazione del lavoro, il familiare partecipante ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione, ossia alla quota di utili e di incrementi individuata in funzione della quantità e qualità del lavoro prestato. In forza dell’art. 230-bis, comma 4 c.c., è previsto che la liquidazione venga fatta in denaro, anche se non sussiste alcun espresso divieto circa un eventuale accordo che contempli una liquidazione in natura.

Il pagamento può avvenire sia mediante unica soluzione, che in più annualità, anche determinate, in difetto di accordo, dal giudice ai sensi del sopramenzionato articolo.

Tale diritto è ben rappresentativo della ratio dell’istituto, volto alla valorizzazione e al riconoscimento del contributo prestato dal lavoratore per la crescita dell’impresa familiare ed è ulteriore simbolo del superamento della presunzione di gratuità.

Tanto chiarito, molto spesso l’impresa familiare si deve confrontare con una serie di dinamiche interne che possono sorgere tra i familiari e, in particolare, tra i coniugi o i conviventi.

È bene chiarire come la separazione personale non costituisca ex se una causa di scioglimento dell’impresa, considerato il permanere dello status, anche se, integra un sapere comune la difficoltà che potrebbe manifestarsi qualora il coniuge separato decidesse di continuare a lavorare nell’azienda e, in conseguenza, il frequente recesso del partecipante che si verifica successivamente alla pronuncia di separazione.

In ogni caso, in linea di principio non può escludersi che il coniuge separato continui a prestare la propria attività di lavoro all’interno dell’impresa familiare anche se, statisticamente e comprensibilmente, risulta più frequente l’ipotesi in cui lo stesso decida di recedere, determinando lo scioglimento del rapporto, onde evitare possibili conflitti ed incomprensioni.

Differentemente, in caso di divorzio, venendo meno lo status di familiare ed in caso di cessazione della coabitazione, si scioglie automaticamente il rapporto, con tutte le conseguenze ivi connesse anche in termini di diritto agli utili e agli incrementi.

Salvo quanto sopra, se l’impresa permane, nulla vieta all’ex coniuge o all’ex convivente di continuare a prestare lavoro all’interno dell’oramai ex impresa familiare, non più beneficiando delle peculiarità della disciplina, ma in qualità di terzo, mediante l’inquadramento lavorativo più adatto alla sua situazione specifica.

In conclusione

L’impresa familiare rappresenta una realtà comune nel panorama delle famiglie italiane e il sistema di tutele che protegge e riconosce il lavoro familiare è voce dell’evoluzione che ha attraversato e attraversa la sfera familiare.

Sul piano operativo, molto spesso ci si confronta con i limiti della normativa che vengono in essere nella valutazione caso per caso che può sorgere in situazioni di conflitto familiare e, soprattutto, coniugale, anche in considerazione delle difficoltà nell’individuazione del criterio di riparto per il diritto agli utili esigibile al momento della cessazione dell’impresa o della partecipazione del singolo.

In ogni caso, la disciplina e le posizioni della giurisprudenza rimarcano il superamento della presunzione di gratuità del lavoro familiare e il riconoscimento del diritto al lavoro e alla giusta retribuzione, in uno spirito di dignità e protezione dell’apporto eterogeneo dato dal familiare per lo sviluppo dell’impresa.

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