L’illegittimità della pena concordata in appello è deducibile con il ricorso per cassazione?

26 Maggio 2026

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che abbia recepito l’accordo raggiunto tra le parti ex art. 599-bis c.p.p. è ammesso nei soli casi di pena non conforme al paradigma normativo e, quindi, illegale, ovvero anche in quelli di pena determinata sulla base dell’erronea applicazione di norme incidenti sulla definizione del trattamento sanzionatorio, e, quindi illegittima?

Questione controversa

Ci si chiede se l’errore nel calcolo della pena oggetto di concordato in appello (quale, ad esempio, quello determinato dal bilanciamento solo tra alcune delle circostanze in contestazione), pur integrando una ipotesi di mera illegittimità – e non di illegalità – della pena, possa essere dedotto con ricorso per cassazione.

Possibili soluzioni 
Prima soluzione Seconda soluzione

Il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che non siano deducibili con ricorso per cassazione i vizi della sentenza emessa a seguito di concordato in appello attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità, ostandovi non solo la funzione deflattiva dell’istituto, ma anche la sua natura consensualistica, che mal si concilierebbe con una modifica unilaterale del negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, consacrato nella decisione del giudice.

Le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all’esito del concordato ex art. 599-bis c.p.p. sarebbero, dunque, quelle relative a vizi che investono la volontà della parte di accedere al concordato, il consenso del pubblico ministero sulla richiesta, la difformità tra l’accordo e la pronuncia, ovvero infine l’applicazione di una pena illegale, per tale dovendosi intendere quella non conforme al paradigma normativo.

Ed invero, poiché nel concordato le parti non sono vincolate a criteri di determinazione della pena, la corte d’appello può sindacare esclusivamente la congruità della pena finale concordata, senza che rilevino eventuali errori di calcolo nei passaggi intermedi: tanto renderebbe inammissibili – al pari di quelle relative ai motivi rinunciati ed alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. – le doglianze attinenti a vizi della determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione (ossia, che non abbiano comportato l’applicazione di una pena diversa da quella prevista dalla legge ovvero di una pena non rientrante nei limiti edittali).

Pertanto, in disparte l’ipotesi della sua illegalità, la pena concordata tra le parti e approvata dalla corte di appello non può essere più messa in discussione, in quanto la relativa richiesta e il consenso prestato alla sua applicazione sono espressioni della volontà delle parti di esercitare il potere dispositivo riconosciuto loro dalla legge, e concorrono alla formazione di un negozio giuridico processuale, liberamente stipulato, che, una volta ricevuto con la ratifica del giudice il crisma della conformità ai canoni ordinamentali, non può essere unilateralmente modificato da chi lo ha promosso o da chi vi ha aderito, con l’allegazione, per giunta, di ragioni precluse dall’implicita rinuncia a farle valere contenuta nella stessa proposta di determinazione del trattamento sanzionatorio in una certa misura (1).

Secondo l’opposta linea esegetica, invece, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello con il quale si deduca l'erronea determinazione della pena per vizi di calcolo relativi ai passaggi intermedi.

Ad avviso di questo orientamento, la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non trova alcun riscontro nel codice di rito.

Mentre, con riferimento alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. espressamente prevede determinate limitazioni, stabilendo che «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», analoghi limiti non si rinvengono con riferimento all'impugnazione della sentenza che recepisce il concordato tra le parti: ed invero, l'art. 610 c.p.p. non prevede alcuna specifica disciplina in merito alle censure proponibili con il ricorso per cassazione, limitandosi solo a stabilire espressamente, al comma 5-bis, che la declaratoria dell'inammissibilità del ricorso va effettuata senza formalità di procedura.

Non sarebbe, peraltro, ipotizzabile una estensione analogica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. all'impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., trattandosi di norma specificamente dettata per l'ipotesi del patteggiamento, che pone restrizioni al potere di impugnazione e, dunque, di stretta interpretazione (2).

 

(1) In tal senso si sono pronunciate, tra le altre, Cass. pen., sez. V, 10 dicembre 2025, dep. 2026, n. 8611; Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2025, dep. 2026, n. 8015; Cass. pen., sez. III, 15 dicembre 2025, n. 41411; Cass. pen., sez. II, 10 settembre 2025, n. 32138; Cass. pen., sez. 2, 25 giugno 2025, n. 27201; Cass. pen., sez. III, 1 aprile 2025, n. 15801; Cass. pen., sez. V, 12 dicembre 2024, dep. 2025, n. 7399; Cass. pen., sez. I, 10 novembre 2023, n. 50710; Cass. pen., sez. VI, 16 febbraio 2022, n. 23614; Cass. pen., sez. II, 25 giugno 2021, n. 28306; Cass. pen., sez.  II, 6 novembre 2020, n. 3587; Cass. pen., sez. I, 23 ottobre 2019, dep. 2020, n. 944; Cass. pen., sez. II, 10 aprile 2019, n. 22002; Cass. pen., sez. II, 1 giugno 2018, n. 30990.

(2) In tal senso si sono pronunciate, tra le altre, Cass. pen., sez. VI, 16 aprile 2025, n. 20300; Cass. pen., sez. I, 1 aprile 2025, n. 14325; Cass. pen., sez. II, 8 maggio 2024, n. 22487.

Rimessione alle Sezioni Unite

Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della Quinta sezione penale, nota del 20 aprile 2026

La questione controversa è stata rimessa alle Sezioni Unite dall’Ufficio per l’esame preliminare dei ricorsi della quinta sezione penale, chiamato a scrutinare il ricorso per cassazione presentato dal difensore dell’imputato che aveva concordato in appello una pena alla cui determinazione si era giunti bilanciando le circostanze attenuanti generiche unicamente con la recidiva, e non anche con alcune circostanze aggravanti oggetto di contestazione.

Ribadita la sicura ricorribilità per cassazione della sentenza di appello nei casi di illegalità della pena concordata, e richiamati i plurimi e convergenti interventi del massimo consesso nomofilattico (Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2022, n. 47182; Cass. pen., sez. un., 31 marzo 2022, n. 38809; Cass. pen., sez. un., 14 luglio 2022, dep. 2023, n. 877; Cass. pen., sez. un., 26 settembre 2019, n. 21368) che hanno perimetrato l’area della pena illegale ai casi nei quali la pena si colloca al di fuori del sistema sanzionatorio previsto dalla norma incriminatrice, perché diversa per genere, per specie o per quantità rispetto a quella prevista, l’Ufficio spoglio ha rilevato che l’errore nel giudizio di bilanciamento, ed in particolare l’inosservanza di quanto prescritto dall’art. 69 c.p., rende la pena illegittima, ma non illegale.

Dopo aver fatto cenno ai due recenti interventi delle Sezioni Unite in tema di concordato in appello (Cass. pen., sez. un., 27 ottobre 2022, n. 19415 e Cass. pen., sez. un., 10 luglio 2025, n. 2647), l’Ufficio spoglio ha illustrato il contrasto giurisprudenziale insorto in merito alla questione controversa, in relazione al quale il massimo consesso nomofilattico non ha offerto, neppure incidentalmente, spunti decisivi.

Ha, dunque, evidenziato che l’orientamento minoritario ritiene che la limitazione dei motivi di ricorso per cassazione non abbia base legale, mentre quello prevalente ritiene che il peculiare regime di impugnazione delle sentenze pronunciate in accoglimento di proposte di concordato non derivi dalla presenza di particolari limiti all’impugnabilità normativamente imposti, ma dagli effetti preclusivi connaturati alla parziale rinuncia ai motivi di appello sottesa al concordato; ha, altresì, rappresentato che, ai fini della soluzione della questione, potrebbero tornare utili i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di abuso del processo, essendosi affermato che non merita tutela l’esercizio distorto di facoltà processuali, utilizzate in funzione strumentale o dilatoria: poiché, dunque, le parti sono tenute ad un esercizio leale del potere dispositivo, potrebbe inferirsene che l’accordo sulla pena non può trasformarsi in uno «schermo idoneo a cristallizzare esiti sanzionatori frutto di un uso deviato delle facoltà processuali».

Gli atti sono stati, dunque, trasmessi al Primo Presidente della Corte, che, ai sensi dell’art. 610, comma terzo, c.p.p., ha rimesso il ricorso alle Sezioni unite, per la risoluzione della questione controversa che è stata formulata nel modo che segue:

«Se siano deducibili con il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello i vizi attinenti alla determinazione della pena che non comportino la sua illegalità».

Le Sezioni Unite tratteranno il ricorso nell’udienza del 9 luglio 2026.

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