Stabilizzazione dei magistrati onorari: la Consulta boccia la rinuncia ai diritti europei
13 Maggio 2026
La questione era stata sollevata dal giudice rimettente anche alla luce di un “parametro integrato” di costituzionalità, risultante dalla combinazione dell’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) con l’art. 117, primo comma, Cost., chiamando la Corte a verificare la compatibilità della disciplina interna con le garanzie unionali di effettiva tutela giurisdizionale. La Corte, in via preliminare, ribadisce la legittimità, sul piano costituzionale, del ricorso a parametri integrati fondati sull’intreccio tra Costituzione e diritto primario dell’Unione, richiamando gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., che consentono – in determinate situazioni – la formazione di un vero e proprio “blocco di costituzionalità” composto da norme interne e sovranazionali. L’assetto attuale dei rapporti tra ordinamento nazionale e ordinamento dell’Unione è descritto come un sistema di “concorso” volto ad assicurare la piena effettività del diritto UE, escludendo logiche gerarchiche e valorizzando la leale collaborazione come principio fondamentale comune. Nel merito, la Corte ricostruisce l’orientamento della Corte di giustizia dell’Unione europea in tema di magistratura onoraria, con riferimento alla riconducibilità dei magistrati onorari alla nozione di “lavoratore” ai sensi del diritto UE (sentenze UX, PG, Peigli, M.M., Pelavi). Da tale giurisprudenza emergono alcuni punti chiave:
La Corte di giustizia ha inoltre chiarito che i magistrati professionali fungono da categoria comparabile solo ai fini del giudizio di non discriminazione, potendo giustificarsi differenze di trattamento sulla base di “ragioni oggettive” quali il reclutamento tramite concorso, la complessità delle funzioni e l’esclusività dell’incarico. In questa prospettiva, la stabilizzazione dei magistrati onorari può costituire una misura idonea a sanzionare l’abuso nella reiterazione di incarichi a termine, ma non può essere subordinata a una rinuncia generalizzata a tutti i diritti di derivazione unionale maturati nel periodo precedente. Sul versante interno, la Corte richiama il modello costituzionale della magistratura delineato dall’art. 106 Cost.: le funzioni giudiziarie sono esercitate dai magistrati togati, assunti mediante concorso, lavoratori dipendenti a tempo pieno ed esclusivo, e dai magistrati onorari, non legati da rapporto di lavoro dipendente, cui è affidata la “giustizia minore” in via non esclusiva o concorrente. Tale modello esclude l’identità di status giuridico ed economico tra magistrati professionali e onorari, a pena di violazione dei principi di eguaglianza, di pubblico concorso e di indipendenza della magistratura. Ciò nondimeno, la disposizione censurata, imponendo come “controparte ex lege” della stabilizzazione la rinuncia ai diritti unionali relativi al periodo pregresso (ferie, previdenza, assistenza), oltrepassa i margini della discrezionalità legislativa. Secondo la Corte, il legislatore non si è limitato a determinare il contenuto economico dei diritti riconosciuti dal diritto UE, ma ha di fatto impedito ai magistrati onorari di agire o proseguire le azioni giudiziarie volte alla loro tutela, violando il diritto alla tutela giurisdizionale garantito dagli artt. 24 e 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 47, par. 1, CDFUE. La Corte richiama quindi il legislatore a intervenire per disciplinare la quantificazione del contenuto economico dei diritti di derivazione unionale dei magistrati onorari per il periodo anteriore alla stabilizzazione, tenendo conto dell’attività effettivamente svolta e della sua ordinaria non esclusività, e nel rispetto del principio costituzionale di non equiparazione economica ai magistrati togati. Nelle more, il giudice comune – una volta accertata in concreto l’esistenza di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto UE – è chiamato a quantificare tali diritti, assicurando un bilanciamento tra effettività delle tutele unionali e specificità del modello costituzionale della magistratura italiana. |