Rimedi all’occupazione illegittima: il risarcimento del danno
L’ordinanza si sofferma anche sul passaggio dal possesso formale alla detenzione materiale, distinguendo tra il diritto all'indennizzo e quello al risarcimento del danno, richiamando i principi della Corte EDU per evitare che il prelievo fiscale si trasformi in un'ingiusta sanzione per il cittadino privato dei propri beni senza un regolare decreto di esproprio.
A differenza dell'indennità prevista per l'occupazione legittima (che è un atto autorizzato), il risarcimento per l'occupazione illegittima mira a ristorare integralmente il pregiudizio subito a causa di un comportamento privo di base legale.
La distinzione tra occupazione legittima e trasformazione irreversibile (in assenza di un regolare decreto) incide sulla natura dei rimedi legali a disposizione del proprietario, trasformando il diritto all'indennizzo in un vero e proprio diritto al risarcimento del danno.
A differenza dell'occupazione legittima, che è un atto coattivo ma autorizzato che prevede un'indennità, l'occupazione senza titolo lede il diritto di proprietà in modo illecito fin dal primo momento.
Quando la Pubblica Amministrazione occupa un bene privato senza un decreto di esproprio (o se questo è stato annullato), la giurisprudenza delle Sezioni Unite citata nell'ordinanza qualifica tale comportamento come un illecito di natura permanente.
La giurisprudenza di legittimità italiana si è adeguata a questi principi, obbligando lo Stato non solo a risarcire il danno per la perdita delle utilità del bene, ma non considerando il privato come un "possessore" capace di esprimere ricchezza ai fini fiscali, dato che il suo diritto è stato svuotato in violazione delle norme sovranazionali.
Il concetto di "illecito permanente" è centrale per definire i termini di prescrizione e le modalità di ristoro per il proprietario che subisce un'occupazione illegittima da parte della Pubblica Amministrazione.
L'occupazione di un bene privato senza un valido decreto di esproprio (o con un decreto annullato) non sono considerate atti istantanei, ma un illecito di natura permanente: significa che la violazione del diritto di proprietà si rinnova di giorno in giorno finché permane la situazione di illegalità.
Il proprietario che subisce questa forma di spossessamento ha , alternativamente, due possibilità di tutela: a) restituzione e riduzione in pristino: il proprietario può agire in sede giudiziale per ottenere la riconsegna dei terreni e l'obbligo per il Comune di ripristinare lo stato dei luoghi originario (come avvenuto nel caso specifico del Comune di Golfo Aranci); b) risarcimento per equivalente: in alternativa alla restituzione, il proprietario può avanzare una pretesa risarcitoria che copra la perdita delle utilità ricavabili dal bene.
La distinzione tra il risarcimento per la "perdita di utilità" e quello "per equivalente" risiede nella natura del danno ristorato e nella scelta del proprietario riguardo alla titolarità del bene in seguito a un'occupazione illegittima della Pubblica Amministrazione.
Il risarcimento per “perdita di utilità” riguarda il danno subito dal privato per non aver potuto usufruire del proprio bene durante il periodo di occupazione senza titolo; copre le "utilità ricavabili dal bene" (ovvero i frutti, il godimento o il reddito che il terreno avrebbe prodotto) che il proprietario ha perso a causa dello spossessamento.
Il periodo di calcolo si riferisce al tempo non coperto da eventuale occupazione legittima, partendo dall'inizio dell'occupazione abusiva sino al momento della restituzione del bene o alla presentazione della domanda di risarcimento per equivalente.
La lesione del diritto si rinnova quotidianamente, trattandosi, come già rilevato, di illecito permanente finché dura l'occupazione illegittima.
Il risarcimento per equivalente rappresenta un'alternativa alla restituzione del bene e alla sua riduzione in pristino e rifonde al proprietario l'intero valore venale del bene, sostituendosi alla disponibilità fisica del terreno stesso.
È una facoltà che il privato può esperire quando, spesso a causa della trasformazione irreversibile del fondo, non ha più interesse a ottenere la restituzione di un terreno ormai mutato nello stato dei luoghi.
Mentre il risarcimento per perdita di utilità è un indennizzo per il "tempo perso" senza il godimento del bene, il risarcimento per equivalente è il prezzo pagato per la "perdita definitiva" del diritto di proprietà, scelta volontariamente dal privato come rimedio finale all'illecito della P.A..
La trasformazione irreversibile del terreno è l'elemento che sposta l'oggetto del risarcimento dal mero mancato godimento (perdita di utilità) al valore integrale del bene (valore venale), a causa del "definitivo spossessamento" che ne deriva.
In tal caso si ha il passaggio dal danno limitato alle utilità perdute al valore integrale; finché il bene è solo occupato, il danno è calcolato sulla "perdita delle utilità" che il proprietario avrebbe potuto trarre nel tempo. Tuttavia, quando avviene la trasformazione irreversibile (es. scavi, opere edili), il proprietario può ritenere che il suo diritto sia stato "svuotato" e richiedere il risarcimento per equivalente che copre l'intero valore venale del diritto di proprietà che il privato decide di "abbandonare" in favore dell'amministrazione (effetto abdicativo).
La trasformazione influenza il calcolo perché determina la perdita del possesso anche sotto il profilo soggettivo (solo animo) e se lo stato dei luoghi è mutato in modo definitivo, il proprietario non può più nemmeno ripristinare un potere di fatto sul bene e il risarcimento deve riflettere la perdita di un bene che ha ormai cambiato natura e destinazione, rendendo la restituzione un'ipotesi spesso solo teorica.
Se la trasformazione operata dal Comune riduce la potenzialità edificatoria dei terreni a zero, quale conseguenza diretta dello spossessamento e dell'utilizzo dei volumi da parte del Comune, nel calcolare il valore venale "per equivalente", occorre considerare che la perdita economica subita dal privato include proprio quel valore (edificatorio o d'uso) che l'amministrazione ha assorbito trasformando il fondo.
Poiché l'occupazione senza titolo con trasformazione è un illecito permanente, il valore venale da risarcire viene solitamente riferito al momento in cui il proprietario esercita la scelta abdicativa (ovvero quando presenta la domanda di risarcimento per equivalente), ponendo fine alla situazione di illegalità e trasferendo la proprietà.
La scelta di richiedere il risarcimento totale del danno "per equivalente” (cioè del valore del bene) comporta l'abdicazione alla proprietà del bene stesso da parte del privato e il risarcimento non copre solo il danno per il periodo di mancato godimento, ma sostituisce integralmente il valore della proprietà che il privato decide di "abbandonare" in favore dell'amministrazione occupante.
La trasformazione irreversibile del terreno a opera della Pubblica Amministrazione gioca un ruolo decisivo nella scelta del proprietario tra richiedere la restituzione del bene o il risarcimento per equivalente, poiché altera profondamente la natura del possesso e la possibilità concreta di recupero del bene.
Il proprietario ha anche il diritto di agire in sede giudiziale per ottenere la restituzione coattiva dei terreni occupati illegittimamente.
Se il terreno è stato irreversibilmente trasformato (ad esempio tramite scavi, movimenti terra o costruzione di opere pubbliche), la restituzione deve essere accompagnata dalla riduzione in pristino, ovvero l'obbligo per l'amministrazione di riportare il terreno allo stato originario.
Spesso, proprio a causa della trasformazione definitiva, l'amministrazione può eccepire l'impossibilità di procedere alla restituzione o alla rimessa in pristino, rendendo questa strada giudizialmente più complessa e soggetta a lunghe ottemperanze.
La trasformazione irreversibile è, quindi, il fattore che, secondo la Corte, determina il definitivo spossessamento del bene.
Del resto, la trasformazione irreversibile del fondo comporta l’impossibilità non teorica ma pratica della restituzione: sebbene il proprietario abbia diritto alla restituzione, la trasformazione definitiva (es. costruzione di opere pubbliche, scavi) rende spesso difficile o eccessivamente oneroso il ripristino, spingendo il proprietario verso la domanda risarcitoria.
La trasformazione potrebbe, comunque, privare il privato di ogni utilità del bene, giustificando un risarcimento che comprenda tutto il periodo non coperto da occupazione legittima sino alla domanda di risarcimento finale.
Quindi, mentre nell'occupazione legittima il proprietario riceve un indennizzo e attende l'esproprio, nell'occupazione illegittima con trasformazione può scegliere di rinunciare definitivamente alla proprietà (abdicazione) in cambio di un risarcimento integrale del danno subito, ponendo fine al rapporto giuridico con il bene.
Il risarcimento non è forfettario ma è parametrato alla concreta perdita economica subita dal proprietario, cioè alle "utilità" che avrebbe potuto trarre dal terreno se non fosse stato occupato e trasformato, mentre la domanda per equivalente pone fine al rapporto di proprietà in cambio del valore monetario del bene.
Il calcolo copre l'arco temporale che inizia dal momento in cui cessa l'eventuale occupazione legittima (o dall'inizio dell'occupazione se questa è stata illecita fin dal principio) e prosegue sino al momento della restituzione del bene o della domanda di risarcimento per equivalente.
Quando lo stato dei luoghi è mutato definitivamente, il proprietario perde il possesso non solo materialmente, ma anche sotto il profilo soggettivo, poiché non può più nemmeno mirare a ripristinare un potere di fatto sulla cosa corrispondente al suo diritto originale (c.d. perdita del possesso "solo animo".
Inoltre, la trasformazione dimostra che l'ente pubblico sta utilizzando il bene "come se fosse il proprietario" (uti dominus), consolidando la situazione di illecito permanente che giustifica la domanda risarcitoria.
La trasformazione irreversibile sposta l'equilibrio verso il risarcimento per equivalente, poiché rende impossibile o estremamente difficile il recupero della disponibilità materiale del bene originario da attuare tramite la riduzione in pristino, ipotesi spesso solo teorica o estremamente onerosa.
In quanto illecito permanente, il termine di prescrizione per richiedere il risarcimento del danno non inizia a decorrere in un'unica soluzione dal momento dell'occupazione iniziale, ma si sposta in avanti nel tempo: il proprietario può richiedere i danni per tutto il periodo in cui ha perso la disponibilità del bene. Poiché l'illecito continua a prodursi, il diritto al risarcimento per le utilità perse non cade in prescrizione finché dura l'occupazione, sebbene possano prescriversi le singole annualità di indennità maturate oltre i termini ordinari (cinque anni).
La natura permanente dell'illecito cessa solo in due casi: a) con la restituzione del bene al proprietario, b) con la domanda di risarcimento per equivalente, atto con cui il proprietario sceglie di "abdicare" alla titolarità del bene in cambio del suo valore monetario integrale