Gare per le concessioni demaniali marittime: è ammessa l'offerta in rialzo del corrispettivo
13 Maggio 2026
«8.2. Come già chiarito dalla sezione in casi analoghi: - «il riferimento contenuto nell’avviso alla ‘congruità’ dell’offerta deve […] essere inteso, compatibilmente con la natura del rapporto da instaurare o del contratto da stipulare, come verifica della ‘capacità solutoria del debitore rispetto alle obbligazioni pecuniarie assunte, avuto riguardo alla capacità del medesimo di produrre reddito d’impresa, vieppiù nel caso di specie in cui il corrispettivo effettivo è legato all’alea del fatturato previsto’ (C.g.a.r.s., sent. n. 620/2023 cit.)» (sent. 14197/2025 cit.); - traendo linfa dai principi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza, pur se con riguardo al giudizio di anomalia nelle procedure soggette al Codice dei contratti pubblici, è stato inoltre precisato che «la verifica di congruità è discrezionale», che «la mancata esclusione di un’offerta non abbisogna normalmente di una specifica motivazione (dovendosi ritenere che l’amministrazione non abbia rinvenuto elementi per giustificare l’esclusione)» e che chi contesta la mancata esclusione di un operatore ha l’onere di «dedurre specifiche ragioni, corredate almeno da un principio di prova, circa l’incongruità dell’offerta presentata dalla controinteressata» (sent. n. 4790 del 16 marzo 2026). 8.3. In altri termini, proprio perché la concessione di beni costituisce «fonte di un’entrata per l’amministrazione, il rialzo, anche significativo, del corrispettivo da parte del concorrente non costituisce di per sé una incongruità, salvo che l’offerente versi in una tale situazione di incapacità di produrre reddito da potersi seriamente dubitare che l’obbligazione promessa venga poi effettivamente adempiuta». Il provvedimento relativo a T.A.R. Lazio, sez. quinta-ter, 11 maggio 2026, n. 8656, sarà disponibile a breve. |