Esclusione dal reclutamento a causa di tatuaggi

Redazione Scientifica Processo amministrativo
13 Maggio 2026

È inammissibile il ricorso contro l’esclusione da un concorso senza notifica ad almeno un controinteressato e senza impugnazione della graduatoria definitiva, poiché i candidati utilmente collocati sono litisconsorti necessari e la mancata instaurazione del contraddittorio costituisce vizio insanabile. 

Nel contenzioso relativo all’esclusione da un concorso per l’arruolamento nell’Aeronautica militare, è inammissibile il ricorso proposto senza la notifica ad almeno un controinteressato e senza l’impugnazione della graduatoria definitiva, anche quando il ricorrente sia stato inserito in graduatoria con riserva e la stessa sia stata successivamente modificata. I candidati utilmente collocati in graduatoria sono titolari di un interesse diretto e qualificato a non essere postergati dall’eventuale accoglimento del ricorso assumendo la posizione di controinteressati litisconsorti. La mancata instaurazione del contraddittorio determina un vizio processuale insanabile, che comporta l’inammissibilità del ricorso. 

Il giudizio della Commissione medica sulla visibilità del tatuaggio risulta adeguatamente motivato e supportato dal verbale di visita e dalle fotografie allegate, aventi fede privilegiata fino a querela di falso. In base a tali elementi, la valutazione dell’Amministrazione è ritenuta logica e coerente con la riscontrata visibilità del tatuaggio con l’uniforme ginnica ed estiva. 

E’ legittima l’esclusione dal concorso per la presenza di un tatuaggio visibile, non stabilmente coperto dall’uniforme motivata e supportata dal giudizio e dal verbale di visita della Commissione medica e dalle fotografie allegate, circa la visibilità del tatuaggio con l’uniforme ginnica ed estiva, aventi fede privilegiata fino a querela di falso.  

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