Accettazione tacita dell'eredità e beneficio di inventario
13 Maggio 2026
L’accettazione tacita dell’eredità (art. 476 c.c.) si verifica quando il chiamato compie un atto incompatibile con la volontà di rinunciare o che presuppone la sua qualità di erede, come, ad esempio, vendere un bene, pagare debiti ereditari con denaro del defunto: «La stipulazione di contratti preliminari di vendita immobiliare costituisce accettazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., in quanto rappresenta un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare l'eredità e che non può essere compiuto se non da chi abbia la qualità di erede. Conseguentemente, nel caso di contratto preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente che abbia ottenuto sentenza ex art. 2932 c.c. nei confronti degli eredi del promittente venditore può, in base ad essa, procedere alla trascrizione dell'acquisto mortis causa dai detti eredi, presupponendo necessariamente detta sentenza che gli eredi abbiano accettato l'eredità, oltre che del successivo trasferimento in suo favore, non costituendo la mancata trascrizione della formale accettazione tacita di eredità un inadempimento imputabile alla parte promittente venditrice» (Cass. civ., sez. II, 10 aprile 2025, n. 9436). La conseguenza dell’accettazione tacita comporta la cosiddetta confusione del patrimonio dell’erede con quello del defunto rendendo l’erede responsabile dei debiti del defunto anche con i propri beni. Ove ciò non si voglia, si dovrà accettare l’eredità con beneficio di inventario che ha, come effetto, quello di tenere separati i patrimoni dell’erede e del defunto con la conseguenza di contenere il soddisfacimento delle passività ereditarie entro il valore dei beni ereditati (art. 490 c.c.). Perché si verifichi questo effetto l’accettazione deve essere espressa, in quanto nella dichiarazione di accettazione si deve optare per il beneficio di inventario (come si evince chiaramente dall’art. 484 c.c.), così instaurando una complessa procedura che, attraverso l’erezione dell’inventario stesso (che potrà anche precedere la dichiarazione di accettazione beneficiata) metterà al riparo i beni dell’erede dalle pretese dei creditori del defunto. L'accettazione tacita dell'eredità, consistendo in un fatto (un comportamento qualificato), per sua natura non può contenere la dichiarazione di scelta del beneficio di inventario e, di conseguenza, comporterà irreversibilmente l’acquisto dell'eredità in forma pura e semplice precludendo la possibilità di avvalersi del beneficio di inventario (ex multis Cass. civ., sez. II, 19 ottobre 2012, n. 18068, secondo la quale «L'esperimento dell'azione di riduzione, implicando accettazione ereditaria tacita, pura e semplice, preclude la successiva accettazione con il beneficio dell'inventario, in quanto l'accettazione beneficiata non è giuridicamente concepibile dopo che l'eredità sia stata già accettata senza beneficio»). |