La cessione di rapporti giuridici in blocco: profili evolutivi del regime probatorio

13 Maggio 2026

Il presente focus ha l’obiettivo di analizzare l’onere della prova che ricade sul cessionario relativamente alla dimostrazione dell’avvenuta cessione e dell’inclusione del credito nell’operazione di cessione in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, tenendo conto delle più recenti pronunce giurisprudenziali.

Introduzione

L'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993 contiene una dettagliata disciplina della cessione di aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili «in blocco» a banche, soggetti vigilati e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB.

In particolare, l'art. 58 TUB stabilisce che il cessionario comunica l'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salve forme integrative di pubblicità stabilite dalla Banca d'Italia (comma 2). L'assolvimento di tali adempimenti pubblicitari produce, nei confronti dei debitori ceduti, gli effetti indicati dall'art 1264 c.c. (comma 4).

La pubblicazione dell'atto di cessione sulla Gazzetta Ufficiale sostituisce la notificazione dell'atto stesso al debitore ceduto, con la conseguenza che, mentre secondo la disciplina ordinaria è sufficiente per il cessionario provare la notificazione della cessione o l'accettazione da parte del debitore ceduto, la disciplina speciale delle cessioni in blocco richiede, a questi ristretti effetti verso i debitori ceduti, la prova che la cessione sia stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Cass. civ. 25 settembre 2018, n. 22548).

La norma introduce, quindi, una disciplina di favore rispetto a quella civilistica per quanto concerne gli adempimenti pubblicitari del fenomeno traslativo: in luogo della notificazione individuale ai debitori ceduti, è prevista la pubblicazione dell’avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e l’iscrizione nel registro delle imprese. Analogo adempimento prescrive l'art. 4 della legge n. 130/1999, attraverso il rinvio ai commi 2, 3 e 4 del citato articolo 58, con riguardo alle cessioni di crediti attuate mediante operazioni di cartolarizzazione (Cass. civ. 14 aprile 2026, n. 9527).

La deroga al paradigma civilistico è giustificata dall’oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi blocchi di beni, crediti e rapporti giuridici individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (Cass. civ. 14 maggio 2024, n. 13289).

Tuttavia, l’adempimento pubblicitario previsto dalla normativa in oggetto, di per sé, non costituisce prova sufficiente dell’avvenuta cessione, né dimostra che il credito contestato sia incluso tra quelli ceduti (Cass. civ. 14 aprile 2026, n. 9527).

In sostanza il meccanismo sopra delineato, pur essendo finalizzato alla semplificazione delle formalità, non solleva il cessionario dall’onere di provare la titolarità del credito. La pubblicazione dell’avviso rappresenta, invero, una condizione per l’opponibilità della cessione, ma non costituisce di per sé elemento probante del trasferimento del singolo credito.

La legittimazione sostanziale del cessionario

Com'è noto, il problema della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè alla fondatezza della domanda (sulla differenza tra legittimazione ad agire e titolarità sostanziale, cfr. Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951). Il problema di merito è, invero, quello di verificare se il diritto azionato in giudizio – o se quello presupposto del diritto azionato in giudizio – appartiene effettivamente a chi assume esserne titolare.

Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c., deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.

Dal canto suo, il convenuto potrà negare l'esistenza del fatto costitutivo allegato dall'attore oppure riconoscere il fatto sotteso alla domanda o, ancora, articolare una difesa incompatibile con la negazione della sussistenza del diritto dedotto in lite.

La difesa con la quale il convenuto si limita a dedurre che l'attore non è titolare del diritto azionato è, secondo la giurisprudenza di legittimità, una mera difesa, proponibile in ogni fase del giudizio e rilevabile dal giudice dagli atti di causa (Cass. civ., sez. un., 16 febbraio 2016, n. 2951).

Diversamente, nel caso in cui il convenuto sia rimasto contumace, il silenzio della parte non è soggetto a valutazione, non potendosi estendere il principio di non contestazione alla parte non costituita.

In tale prospettiva, è costante il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui «le contestazioni, da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotta dall'attore hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti» (Cass. civ. 12 febbraio 2021, n. 3765).

Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che «la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta» (Cass. civ. 5 novembre 2020, n. 24798).

Pertanto, il cessionario, in presenza di contestazioni sulla sua legittimazione sostanziale, è tenuto a dare prova del negozio di cessione e dei singoli crediti ceduti, tenuto conto dell’esigenza di fornire al debitore «ceduto» la certezza di non esporsi ad un pagamento inefficace (Cass. civ. 2 dicembre 2025, n. 31457).

La prova della titolarità del credito

La giurisprudenza ha elaborato differenti interpretazioni riguardanti l’onere della prova a carico del cessionario.

Secondo un approccio più elastico, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. civ. 30 marzo 2025, n. 8331; Cass. civ.  29 marzo 2025, n. 8323; Cass. civ. 28 giugno 2022, n. 20739; Cass. civ. 13 giugno 2019, n. 15584; Cass. civ. 26 giugno 2019, n. 17110; Cass. civ. 29 dicembre 2017, n. 31118).

In base ad una diversa interpretazione, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza del contratto di cessione, ai fini della relativa prova, non è sufficiente la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso di cessione, ai sensi dell'art. 58 TUB, dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. 12.11.2025, n. 29807; Cass. civ. 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944).

In tale prospettiva, si è affermato che per comprovare la titolarità attiva del rapporto giuridico, risulta indispensabile fornire prova sia dell’esistenza del contratto di cessione, sia dell’inclusione del credito specifico nel «blocco» dei crediti oggetto della cessione (Cass. 30.12.2025, n. 34890; Cass. civ. 17 settembre 2025, n. 25547; Cass. civ. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. civ. 5 novembre 2020, n. 24798).

In tal modo, si è messo in rilievo che la pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale, ponendosi sullo stesso piano degli oneri prescritti dall'art. 1264 c.c., non prova di per sé l'esistenza del negozio traslativo e del suo specifico contenuto (Cass. civ. 16 aprile 2021, n. 10200; Cass. civ. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. civ. 31 gennaio 2019, n. 2780; Cass. civ. 13 settembre 2018, n. 22268).

Questo orientamento si basa sulla constatazione che gli avvisi di cessione spesso riportano criteri generali per identificare i crediti ceduti in blocco; pertanto, essi non risultano idonei a certificare l’oggetto della cessione ai sensi dell’art. 1346 c.c. (in senso conforme v. Cass. civ. 28 giugno 2022, n. 20739; Cass. civ. 28 febbraio 2020, n. 5617; Cass. civ. 5.11.2020, n. 24798; Cass. civ. 5 settembre 2019, n. 22151; Cass. civ. 13 settembre 2018, n. 22268; Cass. civ. 2 marzo 2026, n. 4116).

Recentemente, la Corte di cassazione, rilevata la necessità di mantenere distinte le questioni della prova dell'avvenuta cessione in blocco quale vicenda traslativa, della prova che detta cessione riguardi la posizione creditoria controversa, nonché della efficacia della cessione verso i debitori ceduti agli effetti di cui all'art. 1264 c.c., ha affermato i seguenti principi: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, sicché la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario; b) la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto,  ma non prova l'esistenza della cessione; c) se non si contesta l’esistenza del contratto di cessione, ma solo l'inclusione di uno specifico credito tra quelli ceduti, le caratteristiche dei crediti indicate nell'avviso della cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possono essere prova adeguata della cessione, se sono precise e consentono di identificare con certezza il credito, sicché in questi casi, senza contestazioni specifiche sul contratto, la prova riguarda solo la corretta individuazione del credito ceduto; d) nel caso in cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto, tale fatto deve essere oggetto di prova, e, a tal fine, non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e neppure la mera «notificazione» della cessione da questa effettuata al debitore ceduto, neanche se tale notificazione sia avvenuta mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla società cessionaria di rapporti giuridici individuabili in blocco, salva la valutazione di tale avviso, unitamente ad altri elementi, come indizio,  al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione (Cass. civ. 12 novembre 2025, n. 29807; Cass. civ. 27 giugno 2025, n. 17310; Cass. civ. 3 febbraio 2025, n. 2511; Cass. civ. 24 ottobre 2025, n. 28335; Cass. civ. 8 gennaio 2025, n. 391; Cass. civ. 8 novembre 2024, n. 28790; Cass. civ. 22 giugno 2023, n. 17944; Trib. Napoli 16.2.2026, n. 2539).

Sotto questa prospettiva, la giurisprudenza valutando le peculiarità del caso concreto, ha identificato alcuni elementi probatori ritenuti idonei a comprovare la cessione "in blocco" e il relativo oggetto.

In particolare, è stata riconosciuta efficacia probatoria alle comunicazioni stragiudiziali del creditore cedente relative alla cessione (Cass. civ. 16 aprile 2001, n. 10200; App. Firenze 6.2.2026, n. 633; Trib. Napoli 16.2.2026, n. 2539; Trib. Ferrara 21.11.2025, n. 1094), agli atti difensivi dello stesso (Cass. civ. 17 marzo 2006, n. 5997) alla disponibilità del titolo da parte di chi si afferma titolare del credito in sede esecutiva (Cass. civ. 24 dicembre 2025, n. 33966; Cass. civ. 16 aprile 2001, n. 10200; Trib. Ferrara 21.11.2025, n. 1094), alla documentazione in originale concernente il credito (Cass. civ. 24 dicembre 2025, n. 33966; nel senso che la disponibilità di tale documentazione possa giustificarsi sulla base di una pluralità di circostanze, come la qualità di semplice mandatario del creditore, cfr. Cass. civ. 31 gennaio 2019, n. 2780), all'atteggiamento processuale del creditore cedente, quando lo stesso, presente in giudizio, confermi la circostanza della cessione oppure, a seguito dell'intervento del cessionario, di fatto cessi di coltivare la controversia, lasciandone la gestione a quest'ultimo (Cass. civ. 8 gennaio 2025, n. 391). Altri elementi da cui desumere che il credito oggetto del contendere rientri nel blocco trasferito sono stati individuati in alcuni dati contenuti nell’avviso di cessione, quali la data di instaurazione del rapporto, la qualificazione del credito a sofferenza nonché l'impegno anche della cedente di indicare gli estremi dei crediti ceduti nel dato pubblicitario (Cass. civ. 24  dicembre 2025, n. 33966).

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