Imprese diseguali, crisi diseguali: il Codice della crisi davanti all’asimmetria del rischio

Filippo Lamanna
12 Maggio 2026

L’insolvenza non colpisce tutte le imprese allo stesso modo. Le variabili di dimensione, forma giuridica, struttura patrimoniale, età, governance e qualità degli assetti organizzativi determinano un vero e proprio “gradiente di vulnerabilità” economico e giuridico. Il presente contributo analizza l’asimmetria del rischio di crisi nel sistema produttivo italiano, verificando se il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza sia realmente strutturato per governare tale diseguaglianza.
Si sostiene che, pur avendo introdotto strumenti flessibili e differenziati, il Codice continui a presupporre un modello d’impresa standard, medio-grande e ben capitalizzato, lasciando scoperte le micro e piccole realtà — proprio quelle statisticamente più esposte. Particolare attenzione è dedicata al recente sviluppo giurisprudenziale (2024–2026) sull’art. 2086 c.c., divenuto il punto nevralgico di una nuova responsabilità “oggettivante” dell’amministratore, non di rado insostenibile per le P.M.I.

Premessa: la crisi come fenomeno selettivo

L’idea che l’insolvenza colpisca tutte le imprese nello stesso modo è priva di fondamento empirico.

Potremmo dire, in altri termini, a mo’ di metafora, che l’insolvenza, di fatto, non è “democratica”.

Come opportunamente osservato in dottrina, infatti, la crisi d’impresa “è una funzione della fragilità organizzativa più che della mera contingenza economica” [cfr. D’Attorre G., Manuale di diritto della crisi d’impresa, 2024, 51].

Il fallimento — o la liquidazione giudiziale, nella terminologia vigente — non è un evento neutro: segue logiche di selezione strutturale.

L’impresa grande e capitalizzata dispone di strumenti di riequilibrio finanziario, di consulenze qualificate, di credito negoziabile.

La microimpresa, invece, affronta la crisi con strumenti rudimentali, spesso in assenza di contabilità attendibile, con scarso accesso al credito e con un capitale umano ristretto alla cerchia familiare.

La domanda fondamentale, dunque, è se il Codice della crisi riesca a farsi carico di questa diseguaglianza, o se continui — come spesso accade nel diritto tecnico — a regolare un’impresa ideale e statistica che in Italia rappresenta la minoranza.

Il tessuto imprenditoriale italiano e l’anatomia dell’asimmetria

Il sistema produttivo italiano è tra i più frammentati d’Europa.

Secondo i dati InfoCamere 2025, risultano registrate circa 5,9 milioni di imprese, delle quali oltre il 52% sono ditte individuali, il 15% società di persone e solo il 30% società di capitali.
Le s.r.l. rappresentano la forma dominante (oltre il 70% delle società di capitali) e sono spesso unipersonali o familiari, con capitale sociale ridotto e assetti amministrativi minimali.
L’ISTAT, nel Rapporto sulla competitività dei settori produttivi 2024, conferma che oltre il 95% delle imprese italiane ha meno di dieci addetti, e che proprio in questa fascia si concentra la maggiore vulnerabilità finanziaria.

Questa struttura compositiva determina un’asimmetria sostanziale:

  • le imprese micro sono molte, flessibili e reattive, ma espresse in forme giuridiche fragili e patrimonialmente esili;
  • le imprese medio-grandi, pur numericamente marginali, godono di protezioni legali e finanziarie più efficaci;
  • tra le due categorie esiste una “terra di nessuno” — le piccole s.r.l. — che formalmente superano la soglia d’applicazione del sovraindebitamento, ma restano incapaci di sostenere i costi e la complessità delle procedure “maggiori”.

Chi fallisce (e perché): mappe statistiche del rischio

I dati Cerved relativi al primo semestre 2025 indicano una prosecuzione della “normalizzazione” dei fallimenti post-pandemici:

  • +13% di liquidazioni giudiziali rispetto al 2024;
  • l’82% delle procedure riguarda società di capitali (di cui la grande maggioranza s.r.l.);
  • le imprese giovani (meno di 5 anni di vita) registrano un tasso di insolvenza tre volte superiore a quello medio.

I settori più colpiti restano:

  1. terziario e servizi (35% dei casi);
  2. costruzioni;
  3. industria manifatturiera;
  4. trasporti e logistica [cfr. Cerved, Dati sulle liquidazioni giudiziali in Italia – Report Semestrale 2025].

La causa non è solo economica: le piccole imprese soffrono di asimmetria informativa, di assenza di pianificazione finanziaria prospettica e, soprattutto, di ritardo nell’emersione della crisi, quando i flussi di cassa si sono già esauriti.

Le s.p.a., in proporzione, falliscono meno, ma quando lo fanno generano effetti sistemici che amplificano l’impatto occupazionale e di filiera.

La “trappola” degli adeguati assetti e la nuova responsabilità dell’amministratore

Con la riforma del 2019 e la piena attuazione del Codice della crisi nel 2022, il fulcro dell’obbligazione gestionale si è spostato sull’art. 2086, comma 2, c.c., che impone all’imprenditore collettivo di adottare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati «anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale».

La giurisprudenza successiva al 2023 ha consolidato un orientamento rigoroso:

  • Trib. Milano, 9 febbraio 2024 ha affermato che la mancanza di un sistema di reporting finanziario mensile integra violazione dell’art. 2086 c.c. e fonda responsabilità ex art. 2476 c.c.;
  • Trib. Roma, 18 marzo 2025 ha precisato che l’obbligo di assetti «non è riducibile ad un adempimento cartolare», ma richiede «effettiva capacità predittiva dei flussi di tesoreria e di monitoraggio dei covenants finanziari».

Nel 2026, l’interpretazione ha assunto toni quasi oggettivanti: la Corte d’appello di Torino, 20 gennaio 2026, ha ritenuto responsabili gli amministratori di una s.r.l. familiare «per non aver predisposto un bilancio infrannuale e un sistema di allerta interna idoneo a prefigurare la perdita di continuità, anche in assenza di colpa intenzionale o grave negligenza».

Questa “giurisprudenza degli assetti” è diventata, o rischia comunque di diventare, in effetti, il nuovo terrore delle piccole imprese.

Per una micro-s.r.l. con due dipendenti e fatturato sotto il milione, l’idea di essere sanzionata per non aver installato un sistema previsionale di cash-flow equivale a una responsabilità sproporzionata: l’adeguatezza organizzativa si misura con parametri da multinazionale.

Il risultato è un effetto paradossale: una norma nata per promuovere prevenzione diventa fonte di contenzioso ex post, travolgendo le stesse imprese che avrebbe dovuto salvare.

Il tema della proporzionalità dell’obbligo — già evocato in dottrina [cfr. Rordorf R., Crisi, continuità aziendale, adeguati assetti organizzativi, 2022] — diventa così cruciale. Occorre chiarire che la “misura di adeguatezza” deve essere funzionale alla scala e alla complessità dell’impresa, secondo il principio espresso anche dall’art. 3 c.c.i.i., che impone all’imprenditore di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi, non necessariamente sistemi complessi o informatizzati.

Imprese sopra soglia e imprese minori: due sistemi, due velocità

L’art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i. definisce l’“imprenditore minore” attraverso criteri dimensionali (ricavi inferiori a 200.000 euro, attivo inferiore a 300.000 euro, debiti entro i 500.000 euro).
Tale categoria, unitamente al professionista, all’imprenditore agricolo e al consumatore, accede alle procedure di sovraindebitamento (artt. 268 ss. c.c.i.i.):

  • ristrutturazione dei debiti del consumatore,
  • concordato minore,
  • liquidazione controllata.

Per le imprese sopra-soglia, invece, rimangono applicabili gli strumenti “maggiori”:

  • composizione negoziata (artt. 1225 c.c.i.i.),
  • accordi di ristrutturazione,
  • concordato preventivo,
  • liquidazione giudiziale.

Questa distinzione, pur chiara sul piano normativo, produce effetti distorsivi:

  • molte microimprese formalmente “non minori” (piccole s.r.l. familiari con debiti superiori a 500.000 euro) non possono accedere agli strumenti del sovraindebitamento, ma non hanno risorse né strutture per affrontare il rito ordinario concorsuale;
  • il sovraindebitamento è troppo “debole” per reggere posizioni aziendali complesse, mentre la composizione negoziata risulta troppo onerosa per le imprese marginali.

Di fatto, si è creato un sistema bifasico a due velocità: un diritto concorsuale “di lusso” per le imprese strutturate e un diritto “minimo” per quelle sotto soglia, con una vasta zona grigia lasciata alla discrezionalità degli operatori.

Le criticità del modello: costi, cultura e diseguaglianza d’accesso

Nonostante gli avanzamenti del Codice della crisi, il sistema rimane afflitto da asimmetrie di accesso:

1. Costo professionale eccessivo.

La composizione negoziata, per quanto semplificata, richiede assistenza tecnica, consulenza legale, attestazioni e piattaforme digitali che per molte microimprese sono economicamente inarrivabili.
Secondo l’Associazione Professionisti della Crisi, nel 2025 il costo medio complessivo di una composizione negoziata è stimato tra 15.000 e 30.000 euro, spesso superiore al debito operativo da ristrutturare.

2. Asimmetria informativa.

Il sistema di early warning dei “creditori pubblici qualificati” (INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate) penalizza le piccole imprese che utilizzano il debito fiscale come polmone finanziario improprio, attivando l’allerta in modo selettivo e non sempre proporzionato alla reale gravità.

3. Cultura imprenditoriale.

Schemi mentali e culturali restano ancorati al “negare” la crisi fino all’irreversibilità. Solo il 9% delle microimprese intervistate nel 2024 da Unioncamere dichiarava di conoscere la composizione negoziata.

4. Rigidità categoriale.

Il sistema continua a presupporre una separazione atomistica tra impresa e imprenditore, ignorando che nelle microrealtà la persona fisica e quella giuridica coincidono quasi integralmente. Ne deriva un’irragionevole disparità di trattamento tra imprenditore persona fisica e socio-amministratore di micro-s.r.l.

Il rischio è che l’intero apparato di emersione precoce resti un linguaggio tecnico senza destinatari effettivi, utile solo alle imprese che già possiedono consulenti e controller.

Considerazioni conclusive: il c.c.i.i. tra uniformità normativa e differenziazione reale

Tre osservazioni finali si impongono.

Primo.
Vi sono realmente imprese diseguali e crisi diseguali. Falliscono di più, in termini relativi, le micro e piccole imprese, soprattutto quelle a conduzione familiare, sottocapitalizzate, prive di assetti adeguati. L’art. 2086, volto a responsabilizzare, si è trasformato in veicolo di responsabilità personale residuale che travolge la dimensione proporzionale dell’obbligo.

Secondo.
Il c.c.i.i. riconosce formalmente la diversità soggettiva, ma la traduce male in pratica: la dicotomia “sopra/sotto soglia” non basta. Serve un regime “intermedio” per le piccole s.r.l. non patologiche ma deboli, con percorsi semplificati, costi ridotti e incentivi alla negoziazione effettiva.

Terzo.
Il diritto della crisi si trova oggi in una fase di maturazione selettiva: o evolve verso la reale proporzionalità, oppure consolida una giustizia concorsuale per diseguali.

Occorre, pertanto, un riequilibrio:

  • giurisprudenziale, che applichi l’art. 2086 in chiave di adeguatezza proporzionata e non di automatismo sanzionatorio;
  • legislativo, per creare un Small Business Chapter ispirato alla “Subchapter V” statunitense, con tempi abbreviati, piattaforme pubbliche e soggetti formati;
  • culturale, per promuovere alfabetizzazione finanziaria e gestione prospettica anche nelle microimprese.

In mancanza di questa ricalibratura, il Codice della crisi rischia di diventare, più che uno strumento di salvataggio, il registro burocratico della diseguaglianza economica: una normativa fatta per chi meno ne avrebbe bisogno e inapplicabile a chi, invece, non può più permettersi di fallire.

Guida all'approfondimento

Riferimenti normativi

  • Art. 2086 c.c. (dovere di adeguati assetti organizzativi)
  • Art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori di s.r.l.)
  • Art. 3 c.c.i.i. (doveri dell’imprenditore in funzione di prevenzione della crisi)
  • Artt. 12  - art. 25 c.c.i.i. (composizione negoziata)
  • Artt. 268 ss. c.c.i.i. (sovraindebitamento: ristrutturazione, concordato minore, liquidazione controllata)
  • Art. 2, comma 1, lett. d) c.c.i.i. (definizione di imprenditore minore)

Riferimenti verificati

  • D’Attorre G., Manuale di diritto della crisi d’impresa, 2024.
  • R. Rordorf, Crisi, continuità aziendale, adeguati assetti organizzativi, in Ristrutturazioni Aziendali, 30 novembre 2022.
  • ISTAT, Rapporto sulla competitività dei settori produttivi, 2024.
  • Cerved, Osservatorio sulle liquidazioni giudiziali, Report 2025.
  • Trib. Milano, 9 febbraio 2024; Trib. Roma, 18 marzo 2025; Corte app. Torino, 20 gennaio 2026 (su DeJure).
  • Unione delle Camere di commercio italiane (Unioncamere), Indagine sulle microimprese e gestione della crisi, 2024.

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