Trascrivibile in Italia l’adozione straniera di un bambino con due padri e una madre
13 Maggio 2026
Il caso riguardava due uomini, un cittadino straniero e un cittadino italiano con doppia cittadinanza, sposati e residenti in Germania, che avevano chiesto in Italia la trascrizione del provvedimento tedesco con cui uno dei due aveva adottato il figlio biologico del partner, nato dalla relazione di quest’ultimo con una donna indicata come madre nell’atto di nascita. L’Ufficiale di Stato Civile aveva rifiutato la trascrizione, sollevando dubbi sulla possibile esistenza di un accordo di maternità surrogata, poiché il bambino era nato in costanza di matrimonio tra i due uomini. La vicenda si colloca in un contesto familiare in cui il minore è inserito in un progetto di genitorialità condivisa che coinvolge tre adulti: il padre biologico, il padre adottivo (compagno del padre biologico) e la madre biologica, rimasta figura genitoriale di riferimento. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte d’Appello ha ribadito che, ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/1995, la competenza sul riconoscimento di provvedimenti stranieri costitutivi dello status filiationis spetta alla Corte d’Appello, e non al Tribunale per i minorenni, trattandosi di adozione straniera non riconducibile alla disciplina dell’adozione internazionale. La domanda è stata quindi inquadrata nel procedimento di exequatur ex artt. 64 ss. l. 218/1995. Muovendo da Cass. S.U. 30 dicembre 2022, n. 38162, la Corte ha ricordato che non è consentita l’automatica trascrizione del provvedimento straniero che indichi come genitore il genitore “d’intenzione” di un bambino nato da maternità surrogata, pratica vietata e penalmente sanzionata in Italia. Tuttavia, in linea con Cass. S.U. n. 9006/2021, ha ritenuto che non vi fossero elementi idonei a dimostrare il ricorso alla surrogazione: la madre biologica è nota e indicata nell’atto di nascita, non è stata cancellata come figura genitoriale ed è parte del progetto genitoriale; non emergono indizi di surrogazione né di sfruttamento del corpo femminile. In assenza di un accertamento positivo della surrogazione, il mero sospetto non basta a giustificare il rifiuto di riconoscere il provvedimento straniero né a fondare una violazione dell’ordine pubblico internazionale. |