Legittima la competenza delle sezioni specializzate impresa in tema di abuso di dipendenza economica

La Redazione
13 Maggio 2026

La Corte costituzionale, con sentenza n. 75/2026, ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondate le questioni di legittimità dell’art. 9, comma 3, ultimo periodo, della legge n. 192 del 1998

Le questioni di legittimità erano state sollevate dal Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di impresa, con riferimento alla previsione che le azioni civili esperibili in caso di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni, «sono proposte di fronte alle sezioni specializzate in materia di impresa».

La Corte ha ritenuto non adeguatamente motivate – e quindi inammissibili – le censure di violazione dei principi di effettività della tutela e di efficienza della risposta giurisdizionale, presidiati dagli artt. 24, comma 1, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6 e 13 della CEDU (Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

Ha poi escluso la lamentata lesione dell’art. 3 Cost., per violazione della «ratio di specializzazione e di efficienza» posta a base dell’istituzione delle sezioni specializzate. Data la vasta esperienza da queste ultime già maturata in ordine ai rapporti tra imprese, ha reputato nient’affatto irragionevole la scelta discrezionale del legislatore di attribuire a questi organi anche la trattazione delle cause in tema di abuso di dipendenza economica, che presuppongono una «analisi del fenomeno economico» della dipendenza, sul quale sono destinate ad innestarsi le condotte abusive vietate dalla legge.

La previsione normativa è stata giudicata rispettosa anche del principio del giudice naturale precostituito per legge (art. 25, comma 1, Cost.), in quanto l’assegnazione di cui si discute è stata definita dalla legge sulla base di criteri generali fissati in anticipo e non in vista di determinate controversie.

Inoltre, anche alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale, la nozione di abuso di dipendenza economica, pur ampia e potenzialmente riferibile a molteplici rapporti giuridici sostanziali, risulta comunque sufficientemente determinata, con conseguente esclusione del rischio di forum shopping rimesso al mero arbitrio di una parte.

Infine, la Corte ha considerato non fondata anche la censura di violazione dell’art. 111, comma 2, Cost., per il temuto allungamento eccessivo dei tempi processuali in conseguenza dell’aggravio di lavoro non determinabile a priori. Trattandosi di inconveniente di mero fatto, esso può e deve essere scongiurato approntando le necessarie misure organizzative e, quindi, attraverso una diversa distribuzione delle risorse tra le varie sezioni, specializzate e ordinarie, che compongono l’ufficio giudiziario.

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