La Corte costituzionale interviene sul regime dei magistrati onorari
13 Maggio 2026
La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 29, comma 5, del d.lgs. n. 116 del 2017 (come sostituito dall’art. 1, comma 629, lett. a), della legge n. 234 del 2021), nella misura in cui fa conseguire al superamento delle procedure di «stabilizzazione» riservate ai magistrati onorari in servizio all’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo la rinuncia – in relazione ai rapporti antecedenti la stabilizzazione medesima – ai diritti conferiti dall’Unione europea, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza. La sentenza - dopo alcune considerazioni di carattere generale - ha svolto una compiuta analisi della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa ai magistrati onorari e alla loro riconducibilità alla figura di lavoratori secondo il diritto dell’Unione (sentenze UX, PG, Peigli, M.M., Pelavi). Alla stregua di tale giurisprudenza, per il diritto dell’Unione: − la qualifica della magistratura come onoraria, scelta dal legislatore interno, è indifferente, dovendosi verificare, in concreto, se il magistrato onorario abbia di fatto svolto prestazioni riconducibili a un rapporto di lavoro ai sensi del medesimo diritto dell’Unione; − in presenza, di fatto, di un tale rapporto di lavoro, i magistrati onorari hanno diritto alle ferie retribuite e, in virtù del divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo parziale e determinato, a un trattamento previdenziale e assistenziale; − quest’ultimo e, più in generale, le condizioni di impiego dei magistrati onorari che siano lavoratori nel senso sopra precisato non deve essere il medesimo dei magistrati professionali, che sono assunti come categoria «comparabile» ai soli fini del principio di non discriminazione, in quanto addetti a una occupazione «simile»; − le circostanze che i magistrati professionali, a differenza dei magistrati onorari, sono assunti mediante pubblico concorso, rivestono mansioni e svolgono compiti di maggiore complessità integrano una «ragione oggettiva» di differenziazione tra le due categorie; − la stabilizzazione dei magistrati onorari, da un lato, è una misura non obbligatoria per sanzionare, in maniera efficace e dissuasiva, la reiterazione abusiva dei contratti a termine, e, dall’altro, esclude la necessità del cumulo con il risarcimento del danno; la predetta stabilizzazione, ove prescelta dallo Stato membro, non può, tuttavia, essere condizionata a una rinuncia generalizzata dei magistrati onorari (non solo al diritto alle ferie, ma) a tutti i diritti, relativi al rapporto di lavoro pregresso, che sono loro conferiti dal diritto dell’Unione. La Corte ha altresì ricordato che nel nostro sistema costituzionale (art. 106 Cost.) le funzioni giudiziarie affidate alla magistratura ordinaria sono esercitate dai magistrati togati, assunti quali lavoratori dipendenti mediante pubblico concorso, che svolgono la propria attività professionale in via esclusiva e senza aprioristiche limitazioni di materia, e dai magistrati onorari, non assunti tramite pubblico concorso e non lavoratori dipendenti, ai quali può essere affidata solo la giustizia «minore», e che, proprio in quanto onorari, svolgono l’attività magistratuale in via occasionale e «concorrente». Il modello costituzionale esclude che i magistrati professionali e quelli onorari godano del medesimo status giuridico ed economico, a pena di violazione dei fondamentali principi di eguaglianza e del pubblico concorso per l’accesso alla funzione magistratuale, che concorre ad attuare l’altrettanto fondamentale principio dell’indipendenza della magistratura dagli altri poteri dello Stato. La disposizione censurata, nel prevedere la rinuncia generalizzata alle pretese nascenti dal rapporto pregresso quale contropartita ex lege della stabilizzazione dei magistrati onorari, introdotta per porre rimedio all’illecito unionale della reiterazione dei loro incarichi, ha violato il diritto dell’Unione. Secondo quest’ultimo, come interpretato dalla Corte di giustizia, infatti, la stabilizzazione, pur cancellando l’illecito, non può essere subordinata alla rinuncia ai diritti conferiti dal medesimo diritto unionale, quanto alle ferie retribuite, alla previdenza e all’assistenza. Il legislatore, pertanto – lungi dal determinare, nell’esercizio della sua discrezionalità, circoscritta dai richiamati principi di diritto costituzionale e del diritto dell’Unione, il contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari conferiti da quest’ultimo e relativi ai rapporti pregressi alla stabilizzazione – ha impedito agli stessi di agire in giudizio o, come nel caso del giudizio a quo, di proseguire le azioni già intraprese a tutela dei suddetti diritti, così violando il diritto alla tutela giurisdizionale di cui all’art. 24 e all’art. 117, comma 1, della Costituzione, in riferimento all’art. 47, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sentenza ha quindi richiamato il legislatore a intervenire per dettare i criteri per la quantificazione del contenuto economico dei diritti dei magistrati onorari di derivazione unionale per il periodo precedente la stabilizzazione, commisurandoli all’attività svolta e alla circostanza che, di regola, non ha i caratteri dell’esclusività. Al contempo, la Corte ha precisato che, nelle more dell’intervento legislativo, spetta al giudice comune – ove accerti, di fatto e secondo le coordinate tracciate dalla Corte di giustizia, la ricorrenza, nel caso concreto sottoposto al suo scrutinio, di un rapporto di lavoro ai sensi del diritto dell’Unione – quantificare il contenuto economico dei ricordati diritti unionali alle ferie, all’assistenza e alla previdenza sociale, pur sempre nel rispetto del principio costituzionale della non equiparabilità del trattamento economico dei magistrati onorari a quello dei magistrati professionali. |