Le Sezioni Unite valuteranno l'accertamento e la prova del giudicato esterno

La Redazione
12 Maggio 2026

Le Sezioni Unite dovranno valutare la questione, già decisa in senso difforme dalle sezioni semplici, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno e, in particolare, se la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. costituisca l’unica modalità per dimostrarlo, oppure se la prova di tale circostanza fattuale sia libera.

La sezione remittente ha rimesso la questione, ritenuta di rilievo nomofilattico, relativa all’accertamento e alla prova del giudicato esterno, alle Sezioni Unite, rilevando l’esistenza di orientamenti contrapposti nella giurisprudenza formatasi all’interno delle sezioni semplici.

Per l’orientamento più tradizionale, invero, «affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo, è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria ai sensi dell’art. 124 disp. att. c.p.c.» (Cfr., ex multis, Cass., civ., sez. VI, 1° marzo 2018, n. 4803; Cass. civ., sez. III, 23 agosto 2018, n. 20974; Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2021, n. 26310; Cass. civ., sez. I, 2 marzo 2022, n. 6868; Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2023, n. 36258)». Con la conseguenza che, «laddove manchi la suddetta certificazione, il giudice non può rilevare d’ufficio l’esistenza del giudicato esterno, essendo lo stesso privo di un elemento che ne attesti con certezza l’incontrovertibilità».

Secondo altro orientamento, invece, «il giudicato esterno sarebbe rilevabile d’ufficio anche nell’ipotesi in cui manchi la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., dovendosi ritenere che il giudicato esterno non costituisca patrimonio esclusivo delle parti, che possono a loro piacimento decidere di tenerne conto o meno, ma corrisponda ad un “preciso interesse pubblico”, finalizzato ad evitare il sorgere di un contrasto tra giudicati di segno opposto» (cfr. in questo Cass. civ., sez. V, 24 maggio 2022, n. 16695).

Altro indirizzo, inoltre, assume che «la parte che eccepisce il giudicato esterno non avrebbe l’onere di allegazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l’intervenuta formazione del giudicato eccepito (cfr. Cass. civ., sez. I, 1° marzo 2018, n. 4803).

A fronte di tale variegato panorama normativo, è intervenuta, da ultimo, una recentissima pronuncia di legittimità (Cass. civ., sez. III, 5 febbraio 2025, n. 2827 cit.) secondo la quale «[…] l’efficacia del giudicato consegue, ope legis, ai sensi dell’art. 324 c.p.c., al verificarsi di uno degli eventi ivi previsti, ossia all’inutile decorso dei termini per l’impugnazione, e che la certificazione di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c., secondo il tenore testuale della norma, ha per oggetto non il passaggio in giudicato della sentenza, bensì la mancata presentazione di impugnazione, posto che la norma recita che, a prova del passaggio in giudicato, il cancelliere certifica la mancata presentazione dei gravami. Sotto il profilo sistematico, tale mezzo non è comunque l’unico idoneo a fornire tale prova, né le risultanze da esso emergenti possono ritenersi assolutamente incontestabili».

Il predetto arresto è stato, da ultimo, ribadito da Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2025, n. 4276, secondo cui la certificazione del cancelliere di cui all’art. 124 disp. att. c.p.c. non è una prova legale dell’esistenza (o dell’inesistenza) del giudicato, in quanto il cancelliere, infatti, attesta la mancanza (o la presenza) di impugnazioni, «[…] ma non v’è corrispondenza biunivoca necessaria tra la proposizione d’una impugnazione e l’impedimento alla formazione del giudicato, e viceversa». Con ciò, affermando che «[…] il giudicato esterno deve essere conosciuto dal giudice anche d’ufficio, trattandosi di un fatto extraprocessuale rilevante al pari della norma di diritto», pure acquisendo d’ufficio l’idonea documentazione, anche a mente dell’art. 213 c.p.c., dalla cancelleria degli uffici giudiziari interessati.

In conclusione, tenuto conto della particolare rilevanza e delicatezza della questione di diritto sopra esposta, le Sezioni Unite dovranno fornire un opportuno chiarimento nomofilattico.

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