Aprile 2026: fallimento dell’impresa agricola, ammissibilità del concordato in continuità, giudizio di meritevolezza nel cram down
La Redazione
13 Maggio 2026
Questo mese si segnalano le pronunce della Corte di cassazione in tema, tra l'altro, di impugnazioni ex art. 51 c.c.i.i., azione di rendiconto dei curatori del fallimento nei confronti dei commissari liquidatori, notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, rallimento dell’impresa agricola, oncordato preventivo in continuità, usucapione di beni immobili acquisiti all’attivo del fallimento, riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento, cram down, reclamo ex art. 70 c.c.i.i., liquidazione controllata, ristrutturazione dei debiti del consumatore.
Condanna alle spese del legale rappresentante nelle impugnazioni ex art. 51 c.c.i.i.: prevalenza della “mala fede” speciale sull’art. 94 c.p.c. dei “gravi motivi”
Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2026, n. 8532
Nelle impugnazioni disciplinate dall’art. 51 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, la condanna in solido del legale rappresentante della società che ha conferito la procura alle liti al pagamento delle spese legali in favore delle parti vittoriose deve essere disposta dal giudice in caso di riscontrata “mala fede”, ai sensi della speciale disposizione contenuta nel comma 15 del predetto art. 51, restando conseguentemente esclusa l’applicabilità della diversa disposizione generale contenuta nell’art. 94 c.p.c., incentrata sulla riscontrata sussistenza di “gravi motivi”.
Azione di rendiconto dei curatori del fallimento nei confronti dei commissari liquidatori
Cass. civ. sez. I, 7 aprile 2026, n. 8588
La mera proposizione dell'azione di rendiconto prevista dall'art. 263 cod. proc. civ. da parte dei curatori del fallimento e la semplice pendenza del relativo giudizio non possono precludere agli stessi curatori, a fronte del deposito da parte dei cessati commissari del rendiconto della propria gestione anche nei modi previsti dall'art. 75 cit., di presentare, in tale ulteriore giudizio, le proprie contestazioni e, in tal modo, evitare che, in mancanza, il conto stesso, come prevede proprio l'art. 75, comma 4, cit., possa essere ritenuto (definitivamente) approvato.
Notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presso la casa comunale
Cass. Civ. sez. I, 7 aprile 2026, n. 8642
È valida la notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e del decreto di convocazione del debitore e fissazione dell’udienza di audizione effettuata presso la casa comunale, ai sensi dell’art. 40, commi 6 e 8, c.c.i.i., quando sia preceduta da un valido tentativo di notifica telematica, infruttuosamente esperito dalla cancelleria. Grava sul debitore l’onere di allegare e provare che, al momento del tentativo di notifica, la società disponesse di una domiciliazione digitale attiva, non essendo sufficiente dimostrare che la PEC fosse attiva in un momento successivo.
Stato passivo: ricorso per cassazione e sospensione feriale dei termini
Cass. civ. sez. I, 7 aprile 2026, n. 8652
In esito a un'interpretazione necessariamente coerente col criterio di delega di cui all'art. 2, co. 1, lett. m) della L. n. 155 del 2017, il ricorso per cassazione previsto dall'art. 207, comma 14, c.c.i.i., avverso il decreto reso dal Tribunale in sede di opposizione, impugnazione e revocazione dello stato passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742
Fallimento dell’impresa agricola e onere della prova dell'attività commerciale
Cass. civ., sez. I, 14 aprile 2026, n. 9577
La sottrazione dell'impresa agricola al fallimento (ed ora alla liquidazione giudiziale) non può essere intesa nel senso che lo svolgimento di un'attività agricola pone al riparo dal fallimento d'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale (Cass. sez. 1, 4/4/2023, n. 9308; Cass., n. 5342 del 2019), quantomeno se la stessa è svolta in misura prevalente rispetto a quella agricola.
Compete a chi sollecita la dichiarazione di fallimento di un imprenditore agricolo allegare e dimostrare, quale fatto costitutivo, l'esistenza di un'attività commerciale che si affianchi all'attività agricola affinché sia possibile constatare la sussistenza del presupposto soggettivo per l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale (Cass. n. 17343 del 2017).
Grava, invece, su chi invoca l'esenzione dalla liquidazione giudiziale, assumendo la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma terzo c.c., sia ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., sia in applicazione del generale principio di vicinanza alla prova, il corrispondente onere probatorio di tale fatto impeditivo, sicché, in assenza di prova di tale causa esimente, "soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali.
Giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità
Cass. civ., sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605
Ai sensi dell'art. 47, comma 1, lett. b, c.c.i.i., il giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità, svolto dal tribunale per l'apertura della relativa procedura, non si può arrestare ad una valutazione di mera ritualità formale della domanda e di esistenza della prevista documentazione, ma deve estendersi - oltre che alla valutazione della fattibilità, in termini di non manifesta inidoneità del piano - al contenuto della proposta e dei documenti, secondo uno scrutinio di legalità sostanziale, di ampiezza pari a quella richiesta ai fini della successiva omologazione del concordato.
Riparto fallimentare e ricorso straordinario per cassazione: quando il decreto è decisorio e definitivo
Cass. civ. sez. I, 16 aprile 2026, n. 9752
In tema di riparto fallimentare, il decreto del tribunale emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice delegato che si limiti a confermare l'accantonamento di somme in favore di un credito ammesso al passivo, senza definire il conflitto tra creditori concorrenti sulla spettanza della somma e lasciando impregiudicata la possibilità di future istanze di assegnazione, non ha carattere né decisorio né definitivo e non è pertanto impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. È invece ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. il decreto del tribunale che, in sede di approvazione del piano di riparto parziale o finale, disponga il pagamento di una somma in favore di un determinato creditore, rigettando la contrapposta richiesta di altro creditore di accantonare la medesima somma, poiché tale provvedimento, definendo in via definitiva la controversia tra le contrapposte pretese creditorie, presenta i requisiti della decisorietà e della definitività richiesti per l'accesso al controllo di legittimità.
Concordato in continuità e reclamo: limiti alla conferma dell’omologazione ex art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i.
Cass. civ., sez. I, 20 aprile 2026, n.10271
Ai sensi dell'art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello può confermare la sentenza del tribunale solo se ne fa richiesta il proponente il concordato, mentre non è necessaria, ma soltanto eventuale, l'adesione di altre parti costituite nel giudizio di reclamo e, in particolare, del creditore reclamante; ai sensi della medesima disposizione di legge, la corte d'appello può confermare la sentenza del tribunale di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale nonostante l'accoglimento del reclamo, soltanto se quest'ultimo sia stato proposto (e ritenuto fondato) per contestare la convenienza del concordato rispetto all'alternativa liquidatoria non anche se il reclamo riguardi (e se ne accerti la fondatezza quando a) altri aspetti di illegittimità del concordato, come, ad esempio, la violazione dell'autonomia contrattuale del reclamante, cui sia stata imposta una modifica unilaterale delle condizioni del contratto pendente; alla corte d'appello, al fine di adottare la soluzione consentita dall'art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i., ovverosia di confermare l'omologazione del concordato preventivo in continuità nonostante l'accoglimento del reclamo, spetta il compito di accertare e motivare in concreto la prevalenza dell'interesse generale di tutti i creditori e di tutti i lavoratori, essendo questo un requisito che si aggiunge alla (e non si esaurisce nella) continuità aziendale; a conferma dell'omologazione nonostante l'accoglimento del reclamo deve avvenire con il contestuale riconoscimento al reclamante del risarcimento spettantegli per le perdite monetarie subite, da quantificare nella medesima sentenza, anche al fine di apprezzare la perdurante fattibilità del piano di concordato.
Usucapione di beni immobili e fallimento
Cass. civ. sez. I, 28 aprile 2026, n. 11423
L'acquisto per usucapione di beni immobili acquisiti all'attivo del fallimento può essere fatto valere nei confronti del curatore del fallimento nelle forme dell'art. 103 l. fall., costituendo l'usucapione una fattispecie acquisitiva di diritti reali a titolo originario che, in quanto fondata su un 'fatto giuridico' (possesso e decorso del tempo), risulta opponibile al curatore anche nel caso in cui il rivendicante non abbia ottenuto, in epoca precedente la dichiarazione di fallimento, un titolo a questi opponibile.
Legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento in caso di nullità dichiarata in Cassazione
Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2026, n. 10707
Qualora nel giudizio di cassazione venga dichiarata la nullità della sentenza dichiarativa di fallimento, per violazione del contraddittorio, con rimessione degli atti al Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento ex art. 15 l.fall., ai sensi dell'art. 392 c.p.c., sono il debitore e le originarie parti ricorrenti (creditore o pubblico ministero), ma non anche il curatore fallimentare, benché costituito nel citato giudizio di cassazione, essendo tale organo fallimentare venuto meno ab origine, in uno alla sentenza che ne aveva disposto la nomina.
Cram down: al tribunale non spetta il controllo della meritevolezza
Cass. Civ. sez. I, 22 aprile 2026, n. 10723
Nell’art. 88 c.c.i.i., come modificato dal d.lgs. n. 136 del 2024, il legislatore ha previsto, in caso di “cram down” fiscale, esclusivamente il controllo, da parte del tribunale, della “convenienza” dell’offerta presentata ai creditori rispetto al soddisfacimento previsto per gli stessi in caso di alternativa liquidazione giudiziale. A nulla rileva, invece, la “meritevolezza” di chi accede al concordato, anche nell’ipotesi (come nel caso sottoposto all’attenzione della Corte) in cui siano stati posti in essere dall’amministratore comportamenti decettivi, distrattivi e depauperativi del patrimonio della società.
Rigetto del reclamo ex art. 70 c.c.i.i. e ricorribilità in cassazione
Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2026 (dep.), n. 11489
Il provvedimento di rigetto del reclamo ex art. 70 c.c.i.i., proposto nei confronti del decreto con cui il giudice ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, anche per mancanza delle condizioni soggettive di meritevolezza richieste dall’art. 69 c.c.i.i., non è ricorribile in cassazione, in quanto difetta dei caratteri della decisorietà e della definitività
Liquidazione controllata: è necessaria la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni
Cass. civ., sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603
Ai sensi dell’art. 269, secondo comma, c.c.i.i., così come modificato dall’art. 41 del D.lgs. 13 settembre 2024 n. 136 (cd. Correttivo ter), in allegato alla domanda di accesso alla liquidazione controllata, l’indicazione nella relazione redatta dall’OCC delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, pur non integrando queste elementi sostanziali di meritevolezza soggettiva per l’ammissione del debitore che lo richieda alla predetta procedura (requisito non imposto dal codice della crisi), deve necessariamente risultare, secondo caratteri di chiarezza, completezza e attendibilità complessiva, integrando tale corredo documentale un presupposto di ammissibilità della procedura, la verifica della cui sussistenza è affidata al giudice di merito ai sensi dell'art. 270 c.c.i.i., trattandosi di requisito volto non solo ad assicurare ai creditori la puntuale conoscenza delle effettive cause del sovraindebitamento, ma anche a consentire al liquidatore di poter utilmente esercitare le azioni finalizzate all'incremento del patrimonio su cui i creditori possono soddisfarsi.
Vuoi leggere tutti i contenuti?
Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter continuare a
leggere questo e tanti altri articoli.
Sommario
Condanna alle spese del legale rappresentante nelle impugnazioni ex art. 51 c.c.i.i.: prevalenza della “mala fede” speciale sull’art. 94 c.p.c. dei “gravi motivi”
Notifica del ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale presso la casa comunale
Fallimento dell’impresa agricola e onere della prova dell'attività commerciale
Giudizio di ammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità
Riparto fallimentare e ricorso straordinario per cassazione: quando il decreto è decisorio e definitivo
Concordato in continuità e reclamo: limiti alla conferma dell’omologazione ex art. 53, comma 5-bis, c.c.i.i.
Legittimati alla riassunzione del procedimento per dichiarazione di fallimento in caso di nullità dichiarata in Cassazione
Rigetto del reclamo ex art. 70 c.c.i.i. e ricorribilità in cassazione
Liquidazione controllata: è necessaria la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni