Trattenimento dello straniero per pretestuosità della domanda di asilo e diritto al silenzio

La Redazione
15 Maggio 2026

La Corte Costituzionale (sentenza n. 78/2026) ha stabilito che non è incostituzionale la mancata previsione del diritto al silenzio per i richiedenti asilo trattenuti, poiché il trattenimento non ha natura sanzionatoria penale.

Il giudice rimettente, avendo raccolto dal richiedente protezione internazionale, nel corso dell’udienza di convalida del trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo, dichiarazioni giudicate rilevanti ai fini della convalida stessa, aveva censurato le norme di cui agli artt. 6, comma 5, del d.lgs. n. 142/2015 e 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998, nella parte in cui non garantiscono al trattenuto il c.d. diritto al silenzio in analogia con la disciplina penalistica.

La Corte costituzionale ha sottolineato che il trattenimento per pretestuosità della domanda di asilo è una misura cautelare, non una sanzione, e che quindi è improprio riferire ad esso il diritto al silenzio, quale garanzia contro le dichiarazioni autoindizianti, viceversa necessaria a tutela di chi è esposto a sanzioni – formalmente o sostanzialmente – penali.

Nell’illustrare la differenza rispetto alla condizione personale dell’indagato o imputato, la sentenza rimarca che «lo straniero trattenuto in attesa di rimpatrio non è accusato di un illecito, non è chiamato a difendersi da un’accusa, né rischia l’irrogazione di una sanzione; piuttosto, qualora si determini alla richiesta di protezione internazionale, è interessato a ottenere la giusta considerazione della sua vicenda umana, e ha pertanto l’onere di esporre tutte le ragioni utili a definirla».

La Corte costituzionale sottolinea che la disciplina dell’udienza di convalida del trattenimento assicura all’interessato la garanzia della difesa tecnica, altresì prevedendo la facoltatività della sua partecipazione personale all’udienza stessa e la spettanza di un adeguato termine di preparazione.

Comunque – rammenta la sentenza –, «nel procedimento di convalida del trattenimento, incidente sulla libertà della persona, le dichiarazioni rese dall’interessato devono essere valutate dal giudice in base al criterio ordinario del prudente apprezzamento, senza automatismi di prova legale, non configurabili in materia di diritti indisponibili».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.