Credito bancario: insinuazione allo stato passivo, estratti conto incompleti e “saldo zero”

15 Maggio 2026

La pronuncia in esame si inserisce nel solco della giurisprudenza formatasi in materia di prova del credito bancario nei rapporti di conto corrente, precisando l’applicazione della tecnica dell’azzeramento del saldo (c.d. “saldo zero”) nell’ambito del giudizio di accertamento del passivo fallimentare.

Massima

Ai fini dell’insinuazione allo stato passivo nel fallimento, l’utilizzo della tecnica semplificatoria di azzeramento del saldo di conto corrente (c.d. “saldo zero”) presuppone da parte della banca la deduzione che il saldo non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; sicché in tal caso la banca creditrice può avvalersi di questo strumento ove non sia in possesso di tutti gli estratti conto, sempreché la curatela non deduca a sua volta il contrario in modo puntuale e sorretto dai documenti in suo possesso.

Il caso

Una società veicolo di cartolarizzazione, cessionaria di crediti bancari derivanti da tre rapporti di conto corrente intrattenuti con una società poi dichiarata fallita, propone opposizione allo stato passivo avverso il decreto con cui il giudice delegato esclude l’ammissione del credito per complessivi euro 379.224,78.

L’esclusione è motivata, in primo luogo, dalla mancanza di continuità nella produzione degli estratti conto, non essendo stati depositati quelli relativi al periodo compreso tra l’apertura dei rapporti - risalente ai primi anni Duemila - e una fase intermedia del rapporto, risultando disponibili soltanto gli estratti a partire da un momento successivo sino alla chiusura dei conti. In secondo luogo, per due dei tre rapporti il tribunale rileva l’assenza di data certa dei contratti di conto corrente, ritenuta rilevante nei confronti della curatela fallimentare, considerata terza rispetto al rapporto contrattuale.

Il tribunale, investito dell’opposizione, conferma l’esclusione del credito. In particolare, ritiene che la mancata produzione degli estratti conto integrali impedisca di ricostruire l’andamento dei rapporti e, conseguentemente, di verificare l’effettiva consistenza del credito azionato. Esclude, inoltre, la possibilità di supplire a tale carenza probatoria mediante ordine di esibizione nei confronti delle banche cedenti o della curatela, trattandosi di mezzo istruttorio residuale, non utilizzabile per colmare il mancato assolvimento dell’onere probatorio. Analogamente, reputa inammissibile la richiesta di consulenza tecnica contabile, ritenuta meramente esplorativa.

La società creditrice propone, pertanto, ricorso per cassazione, sostenendo, tra l’altro, che la prova del credito possa essere fornita mediante l’applicazione della tecnica dell’azzeramento del saldo (“saldo zero”), consistente nel depurare il saldo negativo risultante dal primo estratto conto disponibile dalle movimentazioni anteriori non documentate.

La questione

La controversia sottopone alla Corte di cassazione la questione relativa alle modalità di prova del credito bancario nell’ambito dell’insinuazione allo stato passivo, nel caso in cui la banca non disponga di tutti gli estratti conto sin dall’apertura del rapporto.

In particolare, la Corte è chiamata a chiarire se e a quali condizioni il creditore bancario - o il suo cessionario - possa avvalersi della tecnica dell’azzeramento del saldo (“saldo zero”) quando non siano disponibili gli estratti conto iniziali o intermedi.

La questione assume specifico rilievo nel contesto della procedura fallimentare (ratione temporis vigente), poiché la curatela è considerata terza rispetto al rapporto di conto corrente e, pertanto, non è vincolata alla presunzione di veridicità degli estratti conto prevista dall’art. 1832 c.c., potendo contestare l’esistenza delle operazioni sottostanti alle annotazioni contabili (Cass. n. 22208/2018; Cass. n. 27201/2019; Cass. n. 15219/2019; Cass. n. 27589/2020; Cass. n. 7652/2023).

Si tratta, dunque, di stabilire se la tecnica del “saldo zero” possa trovare applicazione anche nel giudizio di accertamento del passivo fallimentare e quali limiti derivino dalle contestazioni della curatela, in particolare qualora quest’ultima deduca che, in un momento precedente alla produzione degli estratti conto disponibili, il rapporto sia stato a credito del correntista.

Le soluzioni giuridiche

La Cassazione accoglie il secondo motivo di ricorso, ritenendo erronea la decisione del tribunale che aveva escluso il credito sul presupposto della mancata produzione integrale degli estratti conto sin dall’apertura dei rapporti.

La decisione muove dalla ricostruzione dei principi che regolano la prova del credito derivante da rapporti di conto corrente. In via generale, tra le parti del contratto opera la presunzione di veridicità degli estratti conto prevista dall’art. 1832, comma 1, c.c. (Cass., n. 1763/2024), in forza della quale la mancata contestazione degli estratti conto fa piena prova delle operazioni annotate. Tale presunzione non impedisce tuttavia al correntista di contestare la validità o l’efficacia delle operazioni sottostanti alle annotazioni contabili (Cass. n. 5675/2001; Cass. n. 3574/2011; Cass. n. 23421/2016; Cass. n. 30000/2018; Cass. n. 29415/2020; Cass. n. 18352/2023).

Diversa è la situazione quando gli estratti conto siano contestati. In tale ipotesi grava sulla banca l’onere di fornire ulteriore prova dell’esistenza delle operazioni annotate in conto corrente. In questo contesto la giurisprudenza ha elaborato, nella prassi processuale, la tecnica dell’azzeramento del saldo (c.d. “saldo zero”), volta a fronteggiare i casi in cui la banca non sia in grado di produrre gli estratti conto sin dall’inizio del rapporto (Cass. n. 22583/2023; Cass. n. 1763/2024; Cass. n. 854/2026).

Secondo tale tecnica, quando manchino gli estratti conto iniziali o intermedi, il credito della banca può essere ricostruito a partire dal primo estratto conto disponibile, eliminando dal calcolo il saldo passivo iniziale risultante da tale documento. In tal modo, il credito azionato viene depurato delle movimentazioni precedenti non documentate. La Corte sottolinea che si tratta di una semplificazione processuale sfavorevole alla banca, poiché la mancata prova delle operazioni anteriori determina l’azzeramento del saldo passivo iniziale e, dunque, una riduzione dell’importo del credito azionato.

L’applicazione di tale tecnica, tuttavia, non è automatica, ma dipende dal contenuto delle contestazioni della controparte. Qualora il cliente si limiti a contestare genericamente l’ammontare del credito per mancata produzione degli estratti conto integrali, il saldo zero può essere utilizzato come modalità semplificata di prova del credito. Diversamente, qualora il cliente deduca specificamente l’esistenza di un proprio credito nel periodo antecedente al primo estratto conto prodotto, l’azzeramento del saldo non può operare, poiché determinerebbe un effetto favorevole alla banca nonostante l’incompleto assolvimento dell’onere probatorio (Cass. n. 9727/2024; Cass. n. 28791/2024; Cass. n. 16662/2025).

La Corte chiarisce inoltre che, nel caso di fallimento del correntista, la curatela è terza rispetto al rapporto di conto corrente e non è pertanto vincolata alla presunzione di veridicità degli estratti conto prevista dagli artt. 1832 c.c. e 119 TUB. Ciò non esclude, tuttavia, che anche nel giudizio di accertamento del passivo la banca possa avvalersi della tecnica del saldo zero, sempre che le contestazioni della curatela non siano incompatibili con tale modalità di ricostruzione del rapporto (Cass. n. 29090/2024; Cass. n. 28791/2024; Cass. n. 28191/2023; Cass. n. 14677/2022).

In particolare, l’azzeramento del saldo non è utilizzabile quando la curatela deduca in modo specifico e documentato che, in un momento precedente alla produzione degli estratti conto disponibili, il conto fosse a credito del correntista. In tale ipotesi la banca è tenuta a fornire la prova piena del proprio credito, anche mediante elementi probatori diversi dagli estratti conto integrali, quali scritture contabili, estratti conto scalari o altri elementi idonei, eventualmente supportati da consulenza tecnica.

Sulla base di tali premesse la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: ai fini dell’insinuazione allo stato passivo, la banca può ricorrere alla tecnica dell’azzeramento del saldo quando non disponga di tutti gli estratti conto, purché deduca che il conto non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti; tale tecnica resta tuttavia preclusa se la curatela deduca puntualmente il contrario sulla base dei documenti in suo possesso.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che non risulta che la curatela abbia contestato che i rapporti siano sempre stati a debito del correntista. Pertanto, la società creditrice poteva legittimamente avvalersi della tecnica del “saldo zero” ai fini della prova del credito. Il tribunale, escludendo tale possibilità per la sola mancanza degli estratti conto iniziali, non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.

Per tale ragione la decisione impugnata viene cassata con rinvio al tribunale in diversa composizione, affinché proceda a un nuovo esame della domanda di ammissione al passivo alla luce dei principi enunciati.

Conclusioni

La pronuncia in esame si inserisce nel solco della giurisprudenza formatasi in materia di prova del credito bancario nei rapporti di conto corrente, precisandone l’applicazione nell’ambito del giudizio di accertamento del passivo fallimentare.

La Cassazione chiarisce che la mancata produzione degli estratti conto sin dall’apertura del rapporto non comporta automaticamente l’esclusione del credito, potendo la banca - o il suo cessionario - avvalersi della tecnica dell’azzeramento del saldo quale modalità semplificata di ricostruzione del rapporto contabile.

Tale tecnica, tuttavia, presuppone che il creditore deduca che il conto non sia mai stato a credito del correntista nei periodi antecedenti agli estratti conto disponibili e non è utilizzabile qualora la curatela fallimentare deduca, in modo specifico e documentato, il contrario.

In tale prospettiva, la decisione ribadisce che la curatela, in quanto terza rispetto al rapporto di conto corrente, non è vincolata alla presunzione di veridicità degli estratti conto, pur non essendo esclusa, in via generale, l’operatività del saldo zero nel giudizio di accertamento del passivo.

Alla luce di tali principi, la Corte ha cassato la decisione impugnata, ritenendo che il giudice di merito avesse escluso il credito per la sola mancanza degli estratti conto iniziali senza verificare la possibilità di applicare la tecnica dell’azzeramento del saldo.

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