Azione revocatoria e liquidazione del compenso: la “manifesta sproporzione” tra parametro utilizzato e valore della controversia
14 Maggio 2026
In caso di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. introdotta con riguardo ad un atto di donazione avente ad oggetto partecipazioni e azioni societarie a tutela del credito da azione di responsabilità verso gli amministratori, il parametro da assumere a fondamento della liquidazione del compenso del professionista che ha assistito la curatela nell’azione revocatoria è rappresentato, in prima battuta, dal valore collegato al credito tutelato, e non dal passivo del fallimento. Ove tuttavia, come nel caso concreto, il credito prospettato quale “credito tutelato” dall’azione revocatoria sia di importo particolarmente elevato, tanto da essere ritenuto manifestamente sproporzionato rispetto alla concreta valenza economica dell’azione revocatoria, esso non costituisce un parametro idoneo a rappresentare la concreta valenza economica dell’azione revocatoria, poiché l’utilità che la Curatela può trarre dal giudizio revocatorio è limitata alla recuperabilità e aggredibilità dei beni oggetto dell’atto dispositivo, e dunque alla possibilità di sottoporli ad esecuzione nei limiti del loro valore economico effettivo. Nel caso di specie, il credito invocato come parametro di valore si colloca, invece, su un ordine di grandezza (milionario) che, per come emergente dagli atti, eccede in modo macroscopico il contenuto economico immediatamente riferibile al bene aggredibile, costituito da partecipazioni sociali oggetto di donazione, per le quali, per loro natura, l’effettivo valore economico dipende da elementi contabili e patrimoniali (patrimonio netto, perdite, risultati di esercizio) non coincidenti con il mero valore nominale della quota o del capitale sociale. In tali condizioni, l’assunzione del credito quale valore della controversia finirebbe per ancorare la liquidazione a un parametro formalmente evocato ma, in concreto, “del tutto inadeguato” rispetto alla concreta valenza economica del giudizio revocatorio, integrando la “manifesta sproporzione” richiesta dalla giurisprudenza di legittimità per l’operatività del correttivo del valore effettivo. |