Assegno divorzile e casa donata: la liberalità in separazione non esclude il diritto all’assegno compensativo

La Redazione
19 Maggio 2026

In tema di assegno divorzile, il trasferimento di un immobile disposto in sede di separazione non esclude, di per sé, il successivo riconoscimento dell’assegno, se non è espressamente destinato a regolare in via definitiva i rapporti patrimoniali in vista del divorzio e se, per modalità di utilizzo, non assicura autosufficienza economica al beneficiario. L’assegno conserva funzione assistenziale e, insieme, compensativo‑perequativa, a tutela del coniuge che, per scelte condivise, abbia dedicato la propria vita alla famiglia, subendo uno stabile depauperamento delle proprie potenzialità reddituali.

La Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza 7 maggio 2026, n. 13152, ha rigettato il ricorso di un ex marito avverso la decisione della Corte d’appello di Catania che aveva riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di euro 500 mensili, rivalutabili, decorrenti dalla domanda di divorzio.

Il Tribunale di Catania aveva negato l’assegno, ritenendo che il trasferimento alla donna della metà indivisa dell’immobile coniugale – divenuto così di sua esclusiva proprietà – fosse sufficiente a eliminare lo squilibrio patrimoniale tra le parti, compensando la mancata occupazione della richiedente.
La Corte d’appello ha invece riformato la decisione, valorizzando la durata del matrimonio, l’assenza di redditi propri della donna, il suo stabile impegno nella cura della famiglia e dei figli e la persistente sperequazione reddituale rispetto al marito, titolare di pensione e TFS. Ha inoltre evidenziato che l’immobile era stato alienato e il ricavato (55.000 euro) destinato al figlio per l’acquisto della casa familiare, sicché il bene non garantiva né reddito né autosufficienza alla ex moglie.

In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 6, l. 898/1970, sostenendo che il trasferimento immobiliare e l’accollo del mutuo avessero riequilibrato la situazione economica, che la componente assistenziale fosse stata sovrastimata e che la moglie non avesse provato di aver rinunciato, d’accordo con lui, a concrete opportunità professionali.

La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, chiarendo che:

  • le liberalità intervenute in sede di separazione non hanno, di regola, funzione solutoria anticipata dell’assegno divorzile, se non risulta una chiara volontà transattiva riferita anche alla fase del divorzio;
  • il bene donato, destinato in concreto al figlio, non è idoneo ad assicurare autosufficienza economica alla beneficiaria;
  • l’assegno divorzile svolge una funzione assistenziale, ma anche compensativo‑perequativa, mirando a colmare lo squilibrio reddituale derivante dalle scelte condivise di vita familiare, quando un coniuge abbia sacrificato le proprie chance lavorative per dedicarsi alla famiglia.

La Corte ha precisato che, ai fini della funzione compensativa, non occorre la prova di specifiche occasioni lavorative mancate, essendo sufficiente la dimostrazione – anche presuntiva – di un progetto di vita coniugale che abbia comportato, per il coniuge debole, un sistematico impiego delle proprie energie all’interno del nucleo familiare, con conseguente pregiudizio delle prospettive reddituali, da valutare alla luce dell’età, del livello di istruzione e del contesto occupazionale.

Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

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