Assegno divorzile e casa donata: la liberalità in separazione non esclude il diritto all’assegno compensativo
19 Maggio 2026
La Corte di cassazione, prima sezione civile, con sentenza 7 maggio 2026, n. 13152, ha rigettato il ricorso di un ex marito avverso la decisione della Corte d’appello di Catania che aveva riconosciuto in favore dell’ex moglie un assegno divorzile di euro 500 mensili, rivalutabili, decorrenti dalla domanda di divorzio. Il Tribunale di Catania aveva negato l’assegno, ritenendo che il trasferimento alla donna della metà indivisa dell’immobile coniugale – divenuto così di sua esclusiva proprietà – fosse sufficiente a eliminare lo squilibrio patrimoniale tra le parti, compensando la mancata occupazione della richiedente. In Cassazione il ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 5, comma 6, l. 898/1970, sostenendo che il trasferimento immobiliare e l’accollo del mutuo avessero riequilibrato la situazione economica, che la componente assistenziale fosse stata sovrastimata e che la moglie non avesse provato di aver rinunciato, d’accordo con lui, a concrete opportunità professionali. La Suprema Corte ha confermato la sentenza di merito, chiarendo che:
La Corte ha precisato che, ai fini della funzione compensativa, non occorre la prova di specifiche occasioni lavorative mancate, essendo sufficiente la dimostrazione – anche presuntiva – di un progetto di vita coniugale che abbia comportato, per il coniuge debole, un sistematico impiego delle proprie energie all’interno del nucleo familiare, con conseguente pregiudizio delle prospettive reddituali, da valutare alla luce dell’età, del livello di istruzione e del contesto occupazionale. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato. |