Sospensione dell’ordine di esecuzione e condanne per atti sessuali con minorenne di minore gravità

Fabio Fiorentin
18 Maggio 2026

La Corte costituzionale, con la sentenza 5 maggio 2026, n. 68, ha dichiarato incostituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost., la disposizione dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater c.p.

Una decisione in linea con la prospettiva di escludere automatismi e preclusioni applicative in materia di benefici penitenziari

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 68, depositata il 5 maggio 2026, prosegue nella sua puntuale opera di smantellamento delle preclusioni che tuttora costellano il sistema dell’esecuzione penale, cioè di quei «blocchi» esecutivi che, in varia misura e con diverse modalità, impediscono, in tutto o in parte, l’accesso del condannato ai benefici penitenziari, dando vita a quello che viene definito il «doppio binario penitenziario»​.

In via generale, il legislatore ha previsto, infatti, che i condannati per determinati reati possano accedere alle misure esterne al carcere a condizioni di maggiore severità rispetto ai condannati per reati «comuni» (art. 4-bis ord. pen., commi 1 e 1-bis); che, per determinate tipologie di condannati (nello specifico, quelli per alcuni delitti di natura sessuale), l’accesso ai benefici possa avvenire soltanto in seguito alla valutazione positiva dei risultati dell’osservazione della personalità del detenuto condotta per un anno dall’équipe del carcere (art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.); che i condannati, i quali abbiano tenuto alcune specifiche condotte (art. 58-quater ord. pen.), non possano ulteriormente accedere a nuovi benefici se non dopo avere espiato una quota di pena in carcere; che, infine, i condannati per alcuni delitti ritenuti di particolare allarme sociale non possano beneficiare della sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma 5, c.p.p. e siano dunque costretti ad un “assaggio di carcere” prima di poter accedere alle misure esterne (art. 656, comma nono, lett. a), c.p.p.).

I profili di illegittimità costituzionale prospettati dal giudice rimettente

La questione di legittimità, sollevata dal Tribunale di Catanzaro, riguardava, nello specifico, le disposizioni di cui agli art. 656, comma nono, lett. a), c.p.p. e 4-bis, comma 1-quater, legge n. 354/1975 (c.d. Ordinamento penitenziario), ritenute in contrasto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, la prima nella parte in cui esclude la possibilità, per il Pubblico ministero, di sospendere l’esecuzione della pena per il reato di cui all’art. 609-quater del codice penale (atti sessuali con minorenne), anche nel caso di riconoscimento della circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui al sesto comma del medesimo articolo; la seconda, nella parte in cui, disciplinando le condizioni che limitano la concessione dei benefici penitenziari, non esclude dal novero dei reati ivi compresi quello di atti sessuali con minorenne, allorché sia stata riconosciuta l’ipotesi di minore gravità. Con riguardo al primo profilo di censura, afferente alla dedotta irrazionalità della evocata norma di matrice penitenziaria, il giudice a quo aveva ritenuto sussistente una disparità di trattamento in contrasto con il principio di eguaglianza tra la disposizione censurata e quella di cui all’art. 609-bis, comma terzo, c.p. In entrambi i casi – così ragionava il rimettente – il bene giuridico che l’ordinamento intende tutelare è il medesimo, cioè la libertà sessuale.

Tuttavia, nel caso sia riconosciuta l’ipotesi della minore gravità per la violenza sessuale punita dall’art. 609-bis c.p., non scatta la disciplina restrittiva dell’art. 656, comma nono, c.p.p. sopra descritta, che resta, invece, operante nel caso di atti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), anche qualora la pena sia stata diminuita per effetto dell’attenuante a effetto speciale prevista dal penultimo comma della norma da ultimo evocata.

Un ulteriore profilo di contrasto con l’art. 3 Cost. emergeva, ad avviso del rimettente, anche in relazione ad altre fattispecie di reato che, pur poste a presidio di beni giuridici diversi, sono da considerare più o quantomeno altrettanto gravi rispetto al reato di atti sessuali con minorenne, senza però che sia previsto il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione (il giudice a quo richiama le fattispecie di cui agli artt. 287, 375, comma terzo, 579 e 629, comma terzo, c.p.).

Un terzo profilo di violazione dell’art. 3 Cost. era altresì individuato dal tribunale di Catanzaro sotto il profilo della ragionevolezza. Il compendio normativo censurato, infatti, impone al Pubblico ministero di non sospendere l’ordine di esecuzione senza poter valutare nel caso concreto se la ridotta pericolosità del condannato possa consentire l’accesso ad una misura alternativa alla detenzione evitando un passaggio in carcere.

Il giudice a quo assumeva, infine, le norme censurate in contrasto con la funzione rieducativa delle pene iscritta nell’art. 27, terzo comma, Cost.

Secondo il rimettente, invero, l’imposizione di un periodo di carcerazione prima dell’accesso alle misure alternative alla detenzione potrebbe giustificarsi – come afferma la stessa Consulta (sent. n. 41/2018) - a motivo della particolare pericolosità che può desumersi dalla accertata commissione di taluni reati, che rende altamente improbabile la possibilità di concessione ab initio di una misura alternativa da parte del giudice di sorveglianza; tuttavia, la detta prognosi non sarebbe applicabile nel caso di una fattispecie di riconosciuto minore disvalore, come il reato di atti sessuali con minorenne per il quale sia stata riconosciuta l’attenuante speciale della minore gravità. In questo caso, l’imposizione dell’obbligatoria permanenza in carcere per la durata di un anno si porrebbe in contrasto con il finalismo rieducativo della pena presidiato dal disposto costituzionale, soprattutto nel caso in cui – come nella fattispecie – la pena in concreto eseguibile superi di poco l’anno, vanificando anche de facto la possibilità di accesso all’esecuzione extramuraria.

Le preclusioni imposte ai sex offenders

Come si è già accennato, nell’ordinamento vigente (art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.), il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne, può accedere ai benefici penitenziari solo da detenuto (e non già da «libero sospeso») e sulla base dei risultati dell’osservazione scientifica della personalità, condotta collegialmente per almeno un anno, approvati dal magistrato di sorveglianza, secondo la previsione dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen.

La vigenza di tale limitazione all’accesso ai benefici extramurari avrebbe comportato per l’interessato, nel caso di specie (si tratta di una condanna a poco più di un anno di reclusione, per un fatto di limitata gravità), l’espiazione in carcere di quasi tutta la pena senza che il giudice di sorveglianza potesse valutare, in concreto, la possibilità di applicare una misura alternativa, così integrando una violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.

Si tratta di un approdo obbligato: il rimettente osserva, infatti, che – alla luce del diritto vivente – non poteva essere applicata in via analogico-estensiva alla disciplina di sospensione dell’ordine di esecuzione – preclusa dall’art. 656 comma nono, lett. a), c.p.p. nel caso di condanne per alcuni delitti ivi nominati indicati, compresi quelli a loro volta elencati nell'art. 4-bis ord. pen., tra cui agli artt. 609-bis e 609-quater c.p. – la deroga prevista nell’ultima parte dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., a cui mente la disciplina restrittiva (divieto di sospensione dell’ordine di carcerazione e osservazione obbligatoria in carcere per almeno un anno) non trova applicazione nei casi di condanna per il delitto di cui all’art. 609-bis c.p., qualora sia stata riconosciuta l’attenuante della minore gravità.

A una tale estensione in via ermeneutica osta infatti la giurisprudenza della Cassazione, consolidata nel ritenere che l’elenco dei reati «ostativi» alla sospensione dell’ordine di esecuzione contenuto nel comma nono, art. 656 c.p.p. costituisce un limite invalicabile per il pubblico ministero incaricato dell’esecuzione, che deve limitarsi a constatare la presenza dei titoli ostativi alla sospensione dell’ordine di esecuzione, mentre spetta, per converso, al giudice di sorveglianza la valutazione circa la sussistenza o meno dei requisiti normativamente previsti per l’ammissione  ai benefici penitenziari (inclusa, quindi, la ricorrenza dell’ipotesi di minore gravità della violenza sessuale che consente l’accesso ai benefici senza attendere l’anno di osservazione intramuraria).

La decisione della Corte

Sul descritto assetto giuridico-normativo interviene la pronuncia in commento con una declaratoria di parziale incostituzionalità della (sola) disposizione di cui all’art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., sottoposta a scrutinio, alla luce dei parametri costituzionali iscritti negli artt. 3 e 27 comma 3, Cost.

La Corte ricorda che il meccanismo di sospensione di cui al comma quinto, art. 656 c.p.p. è orientato a evitare l’immediato ingresso in carcere per i condannati che, per la tipologia del reato commesso e l’entità della pena applicata, ragionevolmente potranno ottenere, fin dall’inizio della esecuzione, dal tribunale di sorveglianza una misura alternativa alla detenzione, così evitando un inutile sacrificio iniziale della libertà personale e massimizzando la possibilità che il percorso di risocializzazione abbia successo, così favorendo in un’ottica di proporzione e ragionevolezza (art. 3 Cost.) la finalità rieducativa delle pene (art. 27, terzo comma, Cost.).

Come rileva il Giudice delle leggi, riprendendo passaggi argomentativi già svolti con precedenti arresti (segnatamente, con la sentenza n. 3 del 2023), l’ingresso del condannato nel circuito detentivo determina sempre una traumatica cesura dei legami socio-familiari e allontana il soggetto dal contesto lavorativo, rendendone più difficile il reinserimento sociale che – come non di rado accade alla persona rimasta in stato di libertà o in misura cautelare diversa dalla custodia cautelare carceraria – si è già sviluppato nel periodo spesso non breve che intercorre tra la commissione del reato e l’inizio dell’esecuzione della pena. Inoltre, è molto frequente, per i tempi tecnici di decisione della magistratura di sorveglianza, che l’eventuale accesso alla misura alternativa in favore del condannato detenuto avvenga quando la pena sia stata già in larga parte scontata, vanificando quindi in larga parte l’effetto di recupero sociale connesso alla pena extramuraria.

Il medesimo, deteriore effetto – osserva ancora la Consulta – consegue in generale «ad ogni disallineamento tra i limiti temporali della pena ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione e quelli per l’accesso alle misure alternative concedibili sin dall’inizio dell’esecuzione della pena». Tale profilo è stato plasticamente evidenziato dalla sentenza costituzionale n. 41 del 2018 che, per tale ragione, ha censurato il limite di tre anni di pena detentiva, originariamente previsto dall’art. 656, comma quinto, c.p.p. per la sospensione dell’ordine di esecuzione, stigmatizzandone l’irrazionale disallineamento con il limite di quattro anni di pena stabilito dall’art. 47, comma 3-bis, ord. pen. per l’accesso all’affidamento in prova al servizio sociale.

Il meccanismo della sospensione dell’ordine di esecuzione costituisce, in definitiva, un punto di equilibrio tra i diversi valori ed esigenze in gioco (contenimento del sovraffollamento carcerario, risocializzazione dei condannati, esigenze di sicurezza pubblica).

In tale contesto, l’opzione per cui «la risposta iniziale alla commissione del reato accertato in via definitiva o in ragione della particolare pericolosità di cui sono indice specifici delitti» sia il carcere è pur sempre legittima quale espressione della discrezionalità del legislatore (sentenza n. 41 del 2018), ma si tratta comunque di ipotesi eccezionali rispetto alla «regola generale della corrispondenza tra il limite di pena stabilito per l’accesso alla misura alternativa e quello stabilito ai fini della sospensione dell’ordine di esecuzione» (sentenza n. 3 del 2023).

Il principio generale e il «controllo stretto» di legittimità costituzionale delle ipotesi che ad esso fanno eccezione

Il principio generale enunciato dalla Corte non vieta, beninteso, che il legislatore possa individuare discrezionalmente alcune eccezioni alla affermata regola di tendenziale biunivoca corrispondenza tra i limiti di pena per la sospensione dell’ordine di esecuzione e quelli che consentono l’accesso alle misure alternative (il «punto di equilibrio ottimale» ricordato nella motivazione della pronuncia in commento) ma, proprio per il rapporto di necessaria strumentalità dell’istituto di cui all’art. 656, comma quinto, c.p.p., rispetto al sistema delle misure alternative, ogni eventuale eccezione alla regola generale (e il riferimento va, appunto, alle eccezionali ipotesi di divieto di sospensione previste dal comma nono, lett. a), art. 656 c.p.p.) deve essere sorretto da un coefficiente di ragionevolezza particolarmente rigoroso.

Così è, ad avviso del Giudice delle leggi, per i delitti indicati nell’art. 4-bis, ord. pen., poiché, in tali casi, l’accesso immediato ai benefici penitenziari rappresenta un’eventualità meramente residuale, sicché – come ha affermato la Corte nella pronuncia n. 3/2023 - «appare tollerabile che venga incarcerato chi all’esito del giudizio relativo alla misura alternativa potrà con estrema difficoltà sottrarsi alla detenzione».

Pur dunque consentiti, rileva la Corte, i divieti di sospensione dell’ordine di esecuzione soggiacciono, tuttavia, ad un «controllo stretto di legittimità costituzionale»(sentenza n. 41 del 2018) volto a saggiarne la conformità al parametro di ragionevolezza di cui all’art. 3 della Carta fondamentale.

Nelle numerose occasioni in cui il giudice costituzionale ha esercitato tale controllo, alcuni esiti hanno validato la scelta del legislatore (a es., con l’arresto n. 238 del 2021, nel caso del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri commesso adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato previsto dall’art. 291-ter, comma primo, del d.p.r. n. 43/1973; ovvero con la pronuncia n. 216 del 2019 che riguardava il delitto di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis, comma primo, c.p.).

In questi casi, la Consulta ha ritenuto, infatti, idonea e sufficiente a sorreggere l’opzione normativa adottata dal legislatore la valutazione discrezionale della particolare gravità e della connessa pericolosità soggettiva manifestata dall’autore di un tale reato.

In altre occasioni, invece, la disciplina più severa non ha superato il vaglio di costituzionalità: è il caso delibato dalla sentenza n. 125 del 2016, che ha censurato il divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione rispetto al delitto di furto con strappo (art. 624-bis, comma secondo, c.p.),  affermando che l’irrazionalità della scelta stava nell’avere ascritto il furto con strappo al novero delle ipotesi di particolare gravità, meritevoli di quella più severa disciplina che non trova, invece, applicazione in relazione al più grave delitto di rapina, che del primo costituisce prevedibile sviluppo nell’ipotesi – tutt’altro che rara – di reazione della vittima.

Nel caso esaminato dalla Corte con la pronuncia in analisi, la preclusione non soltanto importa(va) un accesso immediato al carcere, ma limitava altresì per la durata di (almeno) un anno la possibilità di accedere a qualunque beneficio penitenziario, anche quello più limitato costituito dal permesso premio o dal lavoro all’esterno, con compromissione del percorso rieducativo del condannato guidato dalla valutazione individualizzata da parte del giudice di sorveglianza.

Ed è per questa ragione che l’automatismo preclusivo cristallizzato nella disposizione censurata si pone in contrasto con gli artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.

La norma censurata contrasta con entrambi i principi costituzionali evocati dal giudice rimettente

Con riferimento al primo profilo di incostituzionalità, la Corte osserva, infatti, che l’applicazione della circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 609-quater, sesto comma, c.p. consente di diminuire la pena per gli atti sessuali con minorenne fino a due terzi, che tiene conto del fatto che la detta disposizione incriminatrice sussume condotte anche molto differenti quanto a intensità del disvalore in concreto delle medesime e marcatamente dissimili sul piano criminologico.

A fronte di tale evidenza, è dunque «irragionevole presumere che il condannato sia sempre e comunque pericoloso a tal punto, che sia necessario avviarlo alla pena detentiva in carcere, ma anche rendergli impossibile l’accesso a misure alternative prima di un anno, con una portata limitativa della libertà personale particolarmente e irragionevolmente afflittiva».

Particolarmente significativo, in tale contesto argomentativo, è l’accenno portato dal Giudice delle leggi al profilo della proporzionalità, declinato nel senso di ritenere che, nel caso in cui la pena in concreto eseguibile sia di poco superiore al limite di pena che deve essere obbligatoriamente espiata in carcere, il condannato «potrebbe percepire le modalità esecutive della pena come sproporzionate rispetto a un fatto che è stato riconosciuto essere di minore gravità».

Il riferimento al principio di proporzionalità è, in effetti, un tassello argomentativo che sempre più spesso si fa strada nella elaborazione della giurisprudenza costituzionale, particolarmente nell’ambito delle valutazioni che coinvolgono le preclusioni e gli automatismi nella fase dell’esecuzione penitenziaria.

Si colloca, invece, nella più tradizionale prospettiva del confronto tra situazioni omogenee il profilo di incostituzionalità riscontrato dalla Corte con riferimento all’irrazionalità del differente trattamento imposto al condannato per atti sessuali con minorenne rispetto all’analoga fattispecie di violenza sessuale di cui all’art. 609-bis c.p., qualora in entrambi i casi sia stata riconosciuta l’(identica) attenuante della minore gravità. Infatti, solo in quest’ultimo caso – come si è già visto - l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ord. pen. espressamente esclude l’applicabilità della previsione dell’osservazione scientifica della personalità per almeno un anno prima di poter ottenere i benefici penitenziari e il divieto di sospensione della pena se non superiore ai quattro anni (art. 656, comma quinto, c.p.p.), pur a fronte della evidenza che le norme di cui agli artt. 609-bis e 609-quater c.p., proteggono infatti analoghi beni giuridici costituzionalmente rilevanti (rispettivamente, la libertà sessuale e il libero e armonico sviluppo della personalità del minore nella sfera sessuale), sono puniti nello stesso modo (con pena da sei a dodici anni di reclusione) e sono posti in rapporto di specialità, in quanto il secondo trova applicazione al di fuori delle ipotesi previste dal primo.

Con riguardo alla violazione del principio iscritto nell’art. 27, comma terzo, Cost., la Corte che, l’irragionevolezza dell’opzione legislativa sopra descritta comporta a cascata «un sacrificio del tutto inutile – anche nell’ottica di un’efficace tutela della collettività – rispetto all’orientamento rieducativo della pena, imposto dall’art. 27, comma terzo, Cost.».

La Corte giunge, per tali motivi, a dichiarare l’illegittimità costituzionale del solo art. 4-bis, comma 1-quater, ord. pen., nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater c.p. cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater c.p., osservando che, per effetto di tale declaratoria, «viene altresì meno, per la ipotesi qui considerata, l’operatività del divieto di sospensione dell’esecuzione della pena di cui all’art. 656, comma nono, lett. a), c.p.p., dovendo invece essere applicata la regola generale di cui all’art. 656, comma quinto, c.p.p., che prevede la sospensione dell’esecuzione della pena al fine di consentire al condannato di presentare, in stato di libertà, istanza di accesso alle misure alternative alla detenzione».

L'intervento della Corte si pone in una prospettiva già delineata in alcune precedenti decisioni

Come si è accennato, non si tratta del primo intervento del Giudice delle leggi sul regime delle preclusioni all’accesso dei benefici penitenziari in rapporto al divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma nono, lett. a) c.p.p. In due precedenti occasioni, infatti, la Corte aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della evocata disposizione processuale nella parte in cui si riferiva alle persone condannate per il delitto di furto con strappo (sentenza n. 125 del 2016) e nella parte in cui si riferiva alle condanne per incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, comma secondo, c.p. (sentenza n. 3 del 2023).  

Una sentenza di principi

Uno valore particolarmente significativo che la pronuncia in commento apporta si rinviene nella enunciazione di un «decalogo»​ che il legislatore è chiamato ad osservare nella scelta di inserire nuove fattispecie di reato nell’elenco di fattispecie ostative alla sospensione dell’ordine di esecuzione di cui all’art. 656, comma nono, lett. a), c.p.p. Il Giudice delle leggi pone, anzitutto, un argine alla possibilità che l’ordinamento contempli preclusioni in materia di sospensione dell’ordine di esecuzione e di accesso ai benefici penitenziari se non nei limiti di una eccezionale deroga alla regola generale che vuole, invece, che l’ordine di esecuzione sia sospeso nel caso di condanne a pena non superiore ai quattro anni.

In secondo luogo, la Corte ribadisce il principio della tendenziale corrispondenza biunivoca tra la pena posta in esecuzione ed i limiti indicati per la concessione delle misure alternative (attualmente, quattro anni per le misure ordinarie e sei anni per l’affidamento «terapeutico» di cui all’art. 94 d.p.r. n. 309/1990), precisando che tale canone può essere legittimamente derogato soltanto in forza di solide ragioni collegate alla gravità del reato e alla pericolosità sociale che ad esso possa annettersi (ma su tale valutazione la Corte è chiamata da esercitare un “controllo stretto”, a scanso di derive securitarie scollegate dall’osservanza del canone di ragionevolezza e proporzionalità).  

Infine, l’eventuale inserimento nel “catalogo” ostativo di una nuova fattispecie di reato non può prescindere da una ponderazione comparativa tra quest’ultima e le altre già in esso ricomprese, sotto il profilo della gravità oggettiva del fatto e dei valori che essa presidia.  

Una chiara indicazione, insomma, che la Consulta consegna ai conditores legum e che rappresenta un punto fermo nella elaborazione della giurisprudenza costituzionale in una materia particolarmente delicata, su cui si scarica la dialettica - spesso aspra - tra le esigenze preventive connesse alla tutela della collettività e le istanze rieducative connesse all’esecuzione della pena in senso costituzionale.

Le ricadute del dictum costituzionale sul piano operativo

Venuta meno la preclusione censurata dalla pronuncia costituzionale, occorre interrogarsi sulle ricadute pratiche dell’arresto qui commentato.

Anzitutto, i nuovi ordini di esecuzione che verranno emessi successivamente alla pubblicazione della sentenza costituzionale n. 68/2026 in G.U., saranno sospesi al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 656, comma quinto, c.p.p., anche qualora si riferiscano ad una pena relativa a condanna per violazione dell’art. 609-quater c.p., cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater c.p.

In tali casi, pertanto, l’interessato e il suo difensore potranno formulare, nell’ordinario termine di 30 giorni dalla notifica, un’istanza di concessione di una misura alternativa alla detenzione e l’esecuzione della pena resterà sospesa fino alla decisione del tribunale di sorveglianza. 

Quest’ultimo – come ricorda anche la pronuncia in analisi – valuterà, oltre agli elementi specifici del caso concreto (quali il divario di età o la specifica interferenza con lo sviluppo della libertà sessuale del minorenne), il comportamento serbato dal condannato dopo la commissione del reato e durante il procedimento penale (art. 47, comma 3-bis, ord. pen.), nonché i risultati della necessaria osservazione della personalità condotta mediante l’intervento dell’ufficio di esecuzione penale esterna (art. 47, comma secondo, ord. pen.).

Nel caso di ordini di esecuzione già emessi, si aprono due possibilità. È possibile, anzitutto, che la Procura emittente revochi l’ordine di carcerazione già emesso, disponendo la scarcerazione del condannato in attesa della decisione del tribunale di sorveglianza. Si tratta di una soluzione che appare auspicabile anche nella prospettiva di evitare la prosecuzione di una detenzione inopportuna, che comporta un sacrificio inutile della libertà personale: essendo, infatti, venuta meno la preclusione costituita dall’obbligatoria osservazione annuale presso l’istituto penitenziario, i soggetti condannati per l’ipotesi di cui dell’art. 609-quater c.p., cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater c.p., potranno accedere fin da subito ad una misura alternativa alla detenzione.

Una seconda possibilità consiste nel promovimento da parte del difensore di un incidente di esecuzione presso il Giudice dell’esecuzione, volto a far dichiarare

inefficace l'ordine di carcerazione già emesso, notificato ed eseguito dal Pubblico Ministero in relazione al delitto sopra indicato.

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