Le Sezioni Unite intervengono sulla sospensione del processo al di fuori dei casi tipici

La Redazione
15 Maggio 2026

Le Sezioni Unite, con sentenza 14 maggio 2026, n. 14226, hanno chiarito che non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità, potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile.

La Sezioni Unite civili, pronunciandosi sul ricorso proposto nei confronti della decisione di estinzione del processo per tardività della riassunzione, ed avente ad oggetto la questione della cd. sospensione anomala o atipica (nella specie disposta in appello, su concorde richiesta delle parti, in relazione alla pendenza innanzi la Corte di cassazione dell’impugnazione avverso una decisione avente ad oggetto una “domanda analoga”) e della individuazione del dies quo da cui far decorrere il relativo termine per riassumere un giudizio così sospeso, ha pronunciato i seguenti principi di diritto:

- Non è consentita al giudice alcuna facoltà discrezionale di sospensione del processo civile, d’ufficio o sull’accordo delle parti, esercitabile fuori dei casi tassativi stabiliti dalla legge per motivi di opportunità (quale, ad esempio, la necessità di risolvere una questione di diritto su cui sia attesa una pronuncia della Corte di cassazione in altri giudizi, o perché debba farsi applicazione di una norma per la quale altro giudice abbia sollevato una questione di legittimità costituzionale, oppure abbia disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E.), potendosi perciò impugnare con istanza di regolamento di competenza il provvedimento che dichiari la sospensione atipica del processo civile;

- In presenza di un erroneo provvedimento di sospensione del processo, difforme dal modello legale degli artt. 295 e 296 c.p.c., benché non impugnato tempestivamente mediante regolamento necessario di competenza, non trovando comunque applicazione l’art. 297 c.p.c., il giudice non può dichiarare l’estinzione del processo se le parti non abbiano richiesto la prosecuzione dello stesso entro il termine di tre mesi decorrente dalla conoscenza della cessazione della causa di sospensione, eventualmente verificatasi; riscontrata l’erroneità della pronuncia dell’ordinanza di sospensione, è invece consentita al giudice, su istanza di parte o d’ufficio, l’adozione di un provvedimento recante la fissazione dell’udienza per la prosecuzione della causa.

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