L’incompatibilità della professione forense con le cariche sociali
18 Maggio 2026
L’art. 3 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, prevede, tra le varie incompatibilità, che l’esercizio della professione di avvocato è incompatibile con l’esercizio del commercio in nome proprio o in nome altrui. Già sulla base di tale norma, quindi, la professione di avvocato appare incompatibile con l’assunzione di cariche sociali se e in quanto implichino l’esercizio del commercio in nome altrui. La materia è oggi disciplinata dall’art. 18 («Incompatibilità») della legge del 31 dicembre 2012, n. 247 («Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense»), in base al quale la professione di avvocato è incompatibile, tra l’altro (e per ciò che riguarda l’odierno quesito), con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. La norma specifica che l’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico. Il dato normativo appare pertanto abbastanza chiaro per escludere l’incompatibilità dell’avvocato che assuma la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una s.p.a. se non gli vengono attribuiti poteri di gestione dell’attività commerciale. Le Sezioni Unite della suprema Corte hanno sottolineato, coerentemente col dato normativo, che «il professionista che ricopra la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, di amministratore unico o di amministratore delegato di una società commerciale si trova in una situazione di incompatibilità (esercizio del commercio in nome altrui) prevista dall’articolo 3, Rdl 1578/33, situazione di incompatibilità che, invece, non ricorre quando il professionista pur ricoprendo la carica di Presidente del consiglio di amministrazione, sia stato privato, per statuto sociale o per successiva deliberazione, dei poteri di gestione dell’attività commerciale, attraverso la nomina di un amministratore delegato (cfr. Cons. Naz. For. 20 settembre 2000, n. 90; Cons. Naz. For. 12 novembre 1996)» (Cass. Civ., Sez. Un., 5 gennaio 2007, n. 37). Dopo l’entrata in vigore della l. n. 247/2012 sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. Un., 18 novembre 2013, n. 25797), le quali hanno precisato che «... il R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, è stato abrogato per incompatibilità dalla L. 31 dicembre 2012, n. 247, art. 18, che ha dettato una nuova disciplina dell’incompatibilità della professione di avvocato con l’attività d’impresa. La disposizione prevede ora, per quel che in questa sede interessa, che la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione di società capitalistiche. (...) La nuova disposizione, tuttavia, recepisce sostanzialmente un principio che era stato già enunciato e applicato dalle sezioni unite di questa corte in sede d’interpretazione del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3 (...), nella parte in cui dichiarava la professione di avvocato incompatibile con l’esercizio del commercio in nome altrui. Era infatti principio già consolidato che il legale il quale ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, comma 1, in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, e a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali (giurisprudenza costante delle sezioni unite di questa corte, da Cass. Sez. un. 24 marzo 1977, n. 1143, alle più recenti 5 gennaio 2007 n. 37, e 28 febbraio 2011 n. 4773)». Dunque, è possibile per un avvocato assumere la carica di presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, purché tale carica non implichi anche la gestione o la rappresentanza della società. Infine, come chiarito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara (Parere COA Pescara 23 aprile 2015), «l’art. 18 della L. 247/12, volendo dare una individuazione precisa delle fattispecie nelle quali ricorre l’incompatibilità, ne fa una elencazione specifica, precisando, con riferimento alle società di capitali anche in forma cooperativa, che sussiste incompatibilità solo in relazione a figure caratterizzate dall’esercizio individuale dei poteri di gestione: amministratore unico, consigliere delegato e presidente di consiglio di amministrazione allorquando gli siano attribuiti poteri individuali di gestione. Tale elencazione va considerata in senso tassativo, anche alla luce delle conseguenze connesse alla violazione dell’art. 18 L.P.F., cosicché quanto la norma non vieta espressamente può considerarsi compatibile con l’esercizio della professione forense». In conclusione, la risposta al quesito è certamente positiva. La legislazione vigente, la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (anche a Sezioni Unite) e del Consiglio Nazionale Forense, escludono che il mero incarico di presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali possa dare luogo ad incompatibilità con la professione forense, se tale incarico con comporta l’attribuzione di poteri di gestione dell’attività commerciale. L’incompatibilità è anche esclusa se l’oggetto sociale è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari e per le società a capitale interamente pubblico. |