Il Tribunale di Napoli sull’ampiezza del diritto di informazione dei soci

La Redazione
18 Maggio 2026

Il Tribunale puntualizza l’orientamento di merito che esclude dalla formula «notizie sullo svolgimento degli affari sociali» documenti costituendi, ovvero che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati.

In tema di richiesta di notizie e informazioni da parte dei soci sullo svolgimento degli affari sociali, ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. «deve ritenersi che la effettiva delimitazione del perimetro dell’esercizio del diritto di informazione del socio, nell’ottica del contemperamento degli interessi, vada effettuata tenendo conto delle circostanze del caso concreto quali ad esempio: la misura della partecipazione del socio, le finalità dell’informazione, l’oggetto dell’informazione, l’attinenza dell’informazione alla adeguata gestione, le informazioni già fornite ed in possesso del socio, l’attività svolta dalla società, gli assetti organizzativi della società, lo stato della gestione sociale, etc. In tal senso, quanto più intenso sarà l’interesse del socio all’informazione, tanto maggiore potrà essere il sacrificio richiesto alla società, in termini di attività da espletare al fine di soddisfare il diritto del socio».

Così affermando, il tribunale di Napoli corregge l’orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui «nonostante l'ampiezza della formula usata dal legislatore (“notizie sullo svolgimento degli affari sociali”), possono rientrare nella dizione legale solo informazione/notizie tratte da elementi già costituiti (comprese quelle bancarie, cfr. T. Torino 12.10.18 citato e T. Venezia 16.6.2018), escludendo, per converso, che possono rientrarvi documenti costituendi, ovvero che implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati (cfr. Trib Torino 20.2.2019)».

Il Tribunale coglie infatti la genericità della astratta preclusione al diritto a ricevere informazioni che «implichino attività di valutazione o anche solo di elaborazione dei dati» tenuto conto del fatto che proprio l’art. 2476 c.c. non disciplina le modalità con cui deve essere richiesta e fornita l’informazione (se per iscritto oppure anche oralmente) e che si ritiene, per lo più in dottrina, che sia la richiesta di informazioni, sia soprattutto le risposte degli amministratori interpellati debbano rivestire la forma scritta. Il che inevitabilmente costituisce già di per sé attività di raccolta dati nonché di valutazione ed elaborazione dell’informazione.

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