(Processi ante 2009) e procura speciale in cassazione non apposta su ricorso e controricorso
18 Maggio 2026
Nella vicenda esaminata la Corte di cassazione, a seguito della proposizione di ricorso, dichiarava l’inammissibilità della «comparsa di costituzione di nuovo difensore» depositata dai controricorrenti, con procura in calce a tale comparsa autenticata dal nuovo legale. Infatti, nel giudizio di cassazione – diversamente rispetto a quanto avviene con riguardo ai giudizi di merito – la procura speciale non può essere rilasciata a margine o in calce ad atti diversi dal ricorso o dal controricorso, poiché l’art. 83, comma 3, c.p.c., nella versione ratione temporis vigente, nell’elencare gli atti a margine o in calce ai quali può essere apposta la procura speciale, individua, con riferimento al giudizio di cassazione, soltanto quelli suindicati. Pertanto, se la procura non viene rilasciata su detti atti, è necessario che il suo conferimento si realizzi nella forma prevista dal secondo comma del citato art. 83, cioè con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, facenti riferimento agli elementi essenziali del giudizio, quali l’indicazione delle parti e della sentenza impugnata. A quest’ultima conclusione deve pervenirsi anche con riferimento all’ipotesi in cui sopraggiunga la sostituzione del difensore nominato con il ricorso (o controricorso), non rispondendo alla disciplina del giudizio di cassazione, dominato dall’impulso d’ufficio a seguito della sua instaurazione con la notifica e il deposito del ricorso (o controricorso) e non soggetto agli eventi di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., il deposito di un atto redatto dal nuovo difensore (nella specie denominato «comparsa di costituzione») su cui possa essere apposta la procura speciale (Cass. civ., sez. un., sent., 27 giugno 2018, n. 16962; Cass. civ., sez. III, sent., 23 febbraio 2010, n. 4337; Cass. civ., sez. III, sent., 5 giugno 2007, n. 13086). Segnatamente, per i giudizi introdotti prima del 4 luglio 2009, tra cui rientra quello di specie, instaurato in primo grado con citazione notificata il 12 gennaio 2007, non opera la novella di cui all’art. 45 della legge n. 69/2009 – che ha, tra l’altro, modificato l’art. 83, comma 3, c.p.c., estendendo le ipotesi in cui può essere rilasciata la procura a margine o in calce anche alla memoria di nomina di nuovo difensore –, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all’art. 58 della citata legge. Per l’effetto, nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto valida la nomina dell’originario difensore. |