Credito condominiale e piano del consumatore: limiti all’opposizione

La Redazione
20 Maggio 2026

Il Tribunale di Trani, con la pronuncia del 20 marzo 2025, affronta l’opposizione del condominio al piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, fondato su credito chirografario per spese condominiali. Il giudice nega che la mera eventuale azionabilità verso il futuro acquirente dell’immobile, ex art. 63 disp. att. c.c., basti a bloccare l’omologa, valorizzando convenienza del piano e tutela paritaria dei creditori. 

Nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il credito del condominio per oneri condominiali non assistito da prelazione si colloca in chirografo e soggiace alle regole di falcidia e graduazione previste dal c.c.i.i., senza godere di un trattamento di favore rispetto agli altri creditori chirografari. 

L’opposizione del condominio, fondata sulla possibilità di agire in via autonoma nei confronti del futuro acquirente dell’unità immobiliare ex art. 63, comma 4, disp. att. c.c., non è idonea a paralizzare l’omologazione del piano quando la vendita dell’immobile non sia in atto e la prospettiva di soddisfacimento resti solo eventuale e ipotetica. 

Il giudice, nella comparazione tra piano e scenario liquidatorio, deve considerare anche l’interesse del condominio, verificando se la percentuale riconosciuta nel piano, in rapporto al valore stimato dell’immobile e ai tempi/costi dell’esecuzione immobiliare, assicuri comunque una soddisfazione non deteriore rispetto all’alternativa concorsuale o esecutiva. In tal caso, l’opposizione del condominio non può prevalere sull’interesse complessivo della massa creditoria e sulla funzione riequilibratrice del sovraindebitamento.

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