Equa riparazione: il debitore esecutato ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo?

22 Maggio 2026

In caso di espropriazione forzata il debitore esecutato ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo?

L’art. 1-bis l. 89/2001 (c.d. Legge Pinto) prevede, in linea generale, il diritto all’equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo di cui all’art. 6, paragrafo 1, Convenzione EDU a chi sia stato parte di detto processo e abbia perciò subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa della sua irragionevole durata (da ultimo: Cass. 7/5/2026 n. 13237).

Il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo sicché, una volta che sia stata accertata e determinata l’entità di detta violazione secondo le norme della l. 89/2001, il giudice deve ritenere presuntivamente sussistente tale danno non patrimoniale ogni qualvolta non ricorrano circostanze particolari che facciano positivamente escludere che esso sia stato subito dalla parte (per tutte: Sez. Un. 26/1/2004 n. 1340; Sez. Un. 26/1/2004 n. 1339; Sez. Un. 26/1/2004 n. 1338).

Il danno patrimoniale, invece, non si presume e va rigorosamente provato dalla parte.

La natura indennitaria dell’obbligazione, infatti, non esclude l’onere della parte di provare la lesione della sua sfera patrimoniale quale conseguenza diretta e immediata della durata eccessiva del processo (da ultimo: Cass. 6/5/2026 n. 12917).

L’art. 2, comma 2-quinquies, l. 89/2001 - comma aggiunto dall’art. 55, comma 1, lett. a), n 2), d.l. 22/6/2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7/8/2012 n. 134 e, successivamente, sostituito dall’art. 1, comma 777, lett. c), l. 28/12/2015 n. 208 e in parte epurato da Corte Cost. 10/7/2019 n. 169 - prevede, come eccezione alla regola generale, che non è riconosciuto alcun indennizzo in quattro casi e cioè:

  • in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole dell’infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c.p.c.;
  • in favore della parte che ha rifiutato la proposta conciliativa del giudice in caso di accoglimento della domanda in misura non superiore alla stessa proposta (art. 91, comma 1, secondo periodo, c.p.c.);
  • in favore della parte che ha rifiutato la proposta conciliativa del giudice in caso di corrispondenza del provvedimento che definisce il giudizio al contenuto della stessa proposta (art. 13, comma 1, primo periodo, d.lgs. 4/3/2010 n. 28);
  • in favore della parte che ha abusato dei poteri processuali e ha determinato un’ingiustificata dilazione dei tempi del giudizio.

Tale norma - che rappresenta la recezione legislativa di un orientamento giurisprudenziale che già precedentemente costituiva "diritto vivente" (Cass. 14/5/2026 n. 14131; Cass. 22/9/2020 n. 19746; Cass. 30/10/2019 n. 27788; Cass. 15/10/2019 n. 26049; Cass. 14/10/2019 n. 25826) - prevede espressamente i casi in cui non è riconosciuto alcun indennizzo da irragionevole durata del processo.

In tale elenco non è ricompreso anche il debitore esecutato, solo per tale sua qualifica.

L’elenco, però, non è tassativo (Cass. 14/5/2026 n. 14131; Cass. 23/1/2023 n. 2018; Cass. 21/2/2022 n. 5598; Cass. 8/11/2021 n. 32521; Cass. 16/6/2021 n. 17069; Cass. 22/9/2020 n. 19746).

La tecnica legislativa utilizzata, che tipizza senza tuttavia dar luogo a un elenco tassativo di ipotesi, non è infrequente: si pensi, a esempio, agli illeciti disciplinari e alle norme che, dopo l’elenco di casi specifici di violazione, qualificano come illecita ogni altra condotta lesiva del decoro e del prestigio professionale (Cass. 12/6/2017 n. 14604; Cass. 1/2/2017 n. 2655; Cass. 24/6/2016, n. 13200; Cass. 6/6/2016, n. 11609; Cass. 30/5/2016, n. 11150; Cass. 17/5/2016, n. 10105; Cass. 12/5/2016, n. 9806; Cass. 9/5/2016, n. 9357).

L’art. 2, comma 2- sexies, l. 89/2001 - comma aggiunto dall’art. 1, comma 777, lett. d), l. 28/12/2015 n. 208 - prevede che si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in sette casi e, cioè, in caso di:

  • dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all’imputato;
  • contumacia della parte;
  • estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli artt. 306 e 307 c.p.c. e dell’art. 84 c.p.a., di cui al d.lgs. 2/7/2010 n. 104;
  • perenzione del ricorso ai sensi degli artt. 81 e 82 c.p.a., di cui al d.lgs. 2/7/2010 n. 104;
  • mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all’art. 70 c.p.a., di cui al d.lgs. 2/7/2010 n. 104;
  • introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all’art. 43 c.p.a., di cui al d.lgs. 2/7/2010 n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
  • irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

Tale norma, pertanto:

  • prevede espressamente una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo nelle ipotesi innanzi indicate;
  • pone, dunque, una nuova disciplina della formazione e della valutazione della prova nel processo di equa riparazione.

Tali ipotesi previste, infatti, costituiscono prova completa alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite della motivazione del proprio convincimento nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite la prevista presunzione (per tutte: Cass. 7/5/2026 n. 13239).

L’elenco, però, anche in questo caso deve ritenersi non tassativo.

La giurisprudenza di legittimità, in linea generale, in relazione alla tutela giurisdizionale esecutiva, ha più volte affermato che primario interesse perseguito dall’ordinamento, consustanziale alla sua stessa esistenza, è l’effettività della tutela giurisdizionale del diritto e quindi del creditore.

La S.C., infatti, allo specifico riguardo ha autorevolmente, costantemente e condivisibilmente affermato «l’indefettibilità della tutela giurisdizionale esecutiva, quale principio ispiratore dell’ordinamento, tale riconosciuto anche di recente da questa Corte (Cass. 10/06/2020, n. 11116; Cass. Sez. U. 23/07/2019, nn. 19883 a 19888), dalla Corte costituzionale (v. i richiami in Cass. Sez. U. n. 19883/2019 a Corte costituzionale nn. 419/1995, 312/1996 e 198/2010), dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (fin dalla celebre 19/03/1997, Hornsby c/ Grecia, p. 40, via via fino alle più recenti, fra cui Corte EDU, Grande Camera, 29/05/2019, Ilgar Mamadov c/ Azerbaigian, causa 15172/13) e dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (con riferimento al diritto a un ricorso effettivo ad un giudice, consacrato anche dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: tra le altre, Corte giust. U.E. Grande Camera, 29/07/2019, Alekszij Torubarov c/ Bevandorlasi ès Menekiiltiigyi Hivatal, C-556/17, punto 57). In tale contesto, primario interesse perseguito dall’ordinamento, consustanziale alla sua stessa esistenza, è l’effettività della tutela giurisdizionale del diritto e quindi del creditore, tale riconosciuto in un titolo esecutivo, al cui soddisfacimento tutto l’ordinamento è chiamato a destinare le proprie risorse; se non sono espressamente presi in considerazione dalla norma, non rilevano altri specifici contrastanti interessi, quali quello del debitore a contenere i disagi (come invece può bene accadere in altri ordinamenti giuridici: v. Corte EDU 20/12/2016, Ljaskaj c/ Croazia) o di altri soggetti coinvolti dal processo a mantenere i propri privilegi» (Sez. Un. 14/12/2020 n. 28387; conf. Cass. 29/9/2021 n. 26329; Cass. 10/6/2020 n. 11116).

La giurisprudenza di legittimità, in particolare, in relazione al debitore esecutato, che rileva nel caso in esame, ha più volte affermato che la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, affermata in linea generale a partire dalle sentenze gemelle delle Sezioni Unite del 2004 innanzi indicate (Sez. Un. 26/1/2004 n. 1340; Sez. Un. 26/1/2004 n. 1339; Sez. Un. 26/1/2004 n. 1338), non opera di regola quanto alla posizione del debitore esecutato e, quindi, sostanzialmente ha previsto un’ulteriore presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo che si aggiunge a quelle previste dall’art. 2, comma 2- sexies, l. 89/2001, superabile da prova contraria.

La S.C., infatti, allo specifico riguardo ha autorevolmente, costantemente e condivisibilmente affermato che «il pregiudizio patito dal debitore per effetto dell’espropriazione forzata costituisce, di regola, un "danno giusto", in quanto conseguenza del suo inadempimento a un’obbligazione accertata in un titolo esecutivo. Pertanto, la presunzione di sussistenza di un danno non patrimoniale, che normalmente assiste la parte che lamenta la durata irragionevole di un processo, non opera in favore del debitore esecutato. Su quest’ultimo grava, invece, un onere probatorio specifico…l’esecutato ha l’onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell’espropriazione, dimostrando che l’attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l’ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente» (Cass. 17/3/2026 n. 6295; conf., tra le tante e più recenti, Cass. 4/5/2022 n. 14144; Cass. 18/11/2021 n. 35239; Cass. 21/9/2021 n. 25488; Cass. 6/7/2021 n. 19120; Cass. 12/3/2021 n. 7044; Cass. 28/1/2021 n. 1836; Cass. 14/1/2021 n. 523; Cass. 14/1/2021 n. 503; Cass. 21/7/2020 n. 15497; Cass. 7/2/2020 n. 2909; Cass. 21/11/2019 n. 30492; Cass. 11/11/2019 n. 29139; Cass. 30/1/2019 n. 2711; Cass. 31/10/2018 n. 27912; Cass. 21/5/2018 n. 12515; Cass. 7/5/2018 n. 10857; Cass. 24/1/2018 n. 1812).

Deve ritenersi, pertanto, per tutto quanto fin qui esposto che il debitore esecutato ha diritto all’indennizzo per l’irragionevole durata del processo esecutivo ma in suo favore opera la presunzione di insussistenza di un danno non patrimoniale che può essere superata soltanto ove lo stesso alleghi e provi un suo specifico interesse alla celerità dell’espropriazione.

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